il presidente della giunta regionale

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” ed in particolare l'art. 2, commi da 16 a 19, che dispongono il concorso delle Regioni agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, attraverso l’adozione di leggi regionali di riordino delle Comunità Montane che prevedano, tra l’altro, la riduzione del numero delle stesse;

Atteso che la Regione Abruzzo ha provveduto, con Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 10 e s.m.i. recante: “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, a disciplinare la predetta materia, in modo da garantire il conseguimento dell’obiettivo di riduzione, a regime, della spesa corrente per il funzionamento delle stesse, nella misura stabilita dal legislatore nazionale nella predetta Legge n. 244/2007;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n.  44/2 del 29.06.2010 con cui è stata adottata, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2008, la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane ed, in particolare, l’ambito territoriale denominato “Montagna di L’Aquila”;

Richiamato il proprio decreto n. 84 del 2 agosto 2010 con cui si è provveduto, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L.R. 10/2008, alla costituzione della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” tra i Comuni compresi nel predetto ambito territoriale nonché, alla nomina di un Commissario nella persona del Dr. Liberotti Giovanni, con il compito di provvedere a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale, nonché, a gestire i rapporti giuridici pendenti, secondo le disposizioni ivi contenute;

Considerato che il Commissario, per espressa previsione contenuta nell’articolo 3 del predetto decreto, provvede in particolare a:

-    definire la dotazione organica della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” tenendo conto, in particolare, delle funzioni e dei servizi che la stessa dovrà svolgere e delle risorse di cui potrà disporre, adoperandosi per il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa e configurando una struttura organizzativa sostenibile;

-    predisporre, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008, una proposta di ricollocazione del personale a tempo indeterminato mediante assegnazione alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, fino a concorrenza del numero di unità lavorative strettamente necessarie al funzionamento della stessa. In caso di impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il Commissario propone la ricollocazione dei medesimi presso enti terzi, facendo conoscere l’esito di eventuali accordi espressi assunti con gli stessi anche in esito all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;

-    predisporre ed adottare i documenti amministrativi e contabili per l’avvio della  Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

-    trasmettere entro il 30 novembre 2010 al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la proposta di ricollocazione del personale ed una relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e passivi, da trasferire alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

-    accertare l’esistenza di rapporti giuridici, attivi e passivi, riguardanti i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis (già facenti parte delle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore”) e da trasferire alla nuova Comunità Montana “Sirentina” nel cui ambito risultano ormai inclusi, dandone indicazione nella relazione anzidetta ed assicurando la continuità amministrativa fino all’adozione del relativo decreto;

Richiamato infatti, a tale ultimo riguardo, il proprio decreto n. 85 del  2 agosto 2010 che, costituita la Comunità Montana “Sirentina”, prevede all’articolo 2 che “Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, i rapporti successori tra i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis e la nuova Comunità Montana “Sirentina”. Il predetto decreto indica, altresì, la data dalla quale si avvia la costituita Comunità Montana “Sirentina”;

Dato atto che, con successivo decreto in pari data, saranno specificatamente disciplinati i rapporti successori relativi al passaggio dei Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis, rispettivamente, dalle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore alla Comunità Montana “Sirentina”, secondo le indicazioni contenute nella relazione trasmessa dal Commissario della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

Preso atto della documentazione trasmessa dal Commissario della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” e custodita agli atti del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano” da cui risulta:

-    la posizione del personale attualmente in servizio alle dipendenze delle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore”;

-    la non sostenibilità finanziaria del funzionamento della struttura della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, alla luce dell’attuale connotazione;

-    l’esistenza di mutui in ammortamento in capo alle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” con evidenziazione della titolarità del relativo onere;

-    la consistenza dei beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà delle  ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” ;

-    l’esistenza di contenzioso;

Dato atto del dibattito in corso a livello politico al fine di definire il futuro delle Comunità Montane, come sollecitato da ultimo con nota n.  RA124902/SSAB del 10.06.2011, dall’Assessore preposto;

Atteso che, con riguardo alla problematica riguardante la salvaguardia di taluni  rapporti di lavoro di personale in servizio presso le Comunità Montane interessate dal processo di riordino ai sensi della L. R. 10/2008, è stato richiesto, con nota del Presidente della Giunta Regionale n. RA125311/SQ2 del 13.06.2011, parere alla Corte dei Conti circa la  posizione da assumere in via cautelativa, a tutela degli interessi della Regione Abruzzo e delle sue finanze, nel pieno rispetto dei principi di buona amministrazione e di tutela dei diritti dei lavoratori, in relazione ai rapporti di lavoro trasformati in rapporti a tempo indeterminato;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto n. 84 del 2 agosto 2010, occorre procedere all’approvazione del Piano di successione ed alla disciplina dei rapporti successori fra le Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” e la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

Rilevato che il presente decreto deve indicare altresì la data dalla quale si avvia l’attività amministrativa e finanziaria della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 5 del decreto n. 84 del 2 agosto 2010, pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 59 del 15.09.2010, “I Comuni facenti parte della Comunità Montana denominata “Montagna di L’Aquila” procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana medesima, secondo le modalità previste nei propri statuti. Trascorso inutilmente tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco”;

Richiamati gli articoli 6 e 7 del medesimo decreto n. 84 del 2 agosto 2010;

Vista la Legge Regionale   27 giugno 2008, n. 10;

Visto l’articolo 49 della Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1;

Richiamate in ordine all’eventuale trasferimento di personale della Comunità Montana interessata dal presente decreto, le previsioni rinvenibili nell’attuale ordinamento ed, in particolare:

-    l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”;

Dato atto dei lavori di informazione e di esame congiunto della problematica relativa alla ricollocazione del personale svolti con la Direzione alle Risorse Umane, gli Assessori con delega, rispettivamente, alle Risorse Umane ed agli Enti Locali ed i rappresentanti delle OO.SS. nonché delle Province, dell’UNCEM e dell’ANCI, unitamente ai Commissari ed ai Presidenti delle Comunità Montane, come da verbali agli atti del  Servizio “Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano”;

Dato atto altresì, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive e dal Dirigente del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano”;

DECRETA

1.   di approvare, così come allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Piano di successione della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” formulato sulla scorta della proposta trasmessa dal Commissario Dr. Liberotti Giovanni;

2.   di stabilire che la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” come meglio evidenziati nelle allegate tabelle che costituiscono il Piano di successione;

3.   di trasferire ed assegnare provvisoriamente, nelle more dell’acquisizione del parere richiesto alla Corte dei Conti, il personale delle ex Comunità  Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” di cui alla tabella “A” del Piano di successione,  alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

4.   di stabilire che gli organi della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, ad avvenuta acquisizione del parere richiesto alla Corte dei Conti, determinino conseguentemente la dotazione organica, configurando una struttura organizzativa finanziariamente sostenibile in stretto ed inderogabile riferimento alle funzioni ed ai servizi che la Comunità Montana svolge ed alle risorse di cui potrà disporre;

5.   di stabilire che gli organi della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” provvedano, altresì, ad espletare tutte le procedure previste dall’ordinamento vigente per la eventuale ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale avente diritto alla salvaguardia del posto di lavoro;

6.   di disporre che il Commissario rimanga in carica, permanendo la gratuità dell’incarico, fino all’insediamento dell’organo esecutivo comunitario che dovrà avvenire entro il 1° novembre 2011. Il Commissario, ove necessario, potrà restare in carica oltre l’insediamento del predetto organo, al fine di provvedere esclusivamente alla conclusione della chiusura della contabilità delle ex Comunità Montane;

7.   di stabilire che il Commissario provveda, altresì:

-    ad approvare i documenti relativi alla chiusura delle contabilità delle ex Comunità  Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” nonché il bilancio di previsione della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, garantendo il regolare svolgimento dei servizi contabili e finanziari, anche avvalendosi, in via transitoria, di convenzioni già in essere per tali servizi;

-    ad avviare le procedure relative all’intestazione alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” dei beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà delle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore”, ad essa trasferiti;

-    ad assumere i provvedimenti necessari per garantire la continuità della tutela giudiziale ed extragiudiziale da parte della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” per le liti afferenti alle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore”;

-    ad assumere altresì i provvedimenti necessari per garantire la continuità dei servizi dovuti alla collettività;

-    a convocare il Consiglio comunitario che provvederà, ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 10/2008, ad eleggere il Presidente ed i componenti dell’organo esecutivo;

8.   di confermare che il termine assegnato per l'approvazione dello statuto della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento degli organi comunitari. Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10;

9.   di confermare altresì che, nelle more dell’approvazione dello Statuto della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, si applica lo statuto della Comunità Montana “Amiternina” mentre la sede provvisoria della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” è individuata in Barisciano, stante la disponibilità a titolo gratuito dei locali, come segnalato dal Commissario;

10. di stabilire che tutti i rapporti giuridici già afferenti alle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore”, ancorchè non specificatamente indicati nella tabelle che costituiscono il Piano di successione, sono trasferiti alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” che ne diventa a tutti gli effetti titolare;

11. di dare atto che successivo specifico decreto in data odierna recherà la disciplina dei rapporti successori relativi al passaggio dei Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis, rispettivamente, dalle ex Comunità Montane “Amiternina” e “Campo Imperatore” alla Comunità Montana “Sirentina”, secondo le indicazioni contenute nella relazione trasmessa dal Commissario della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” e custodita agli atti del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano”;

12. di stabilire che gli effetti del presente decreto decorrano dal 1° luglio 2011;

13. di disporre che il presente decreto sia notificato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, Dr. Liberotti Giovanni, ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo;

14. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per l’Abruzzo ed al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione.

L’Aquila, lì 20 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Chiodi

Segue allegato