il presidente della giunta regionale

Visto l’art. 142, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio”.

Visto l’art. 147, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”.

Visto l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Legge finanziaria 2010” che ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed ha stabilito che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Vista la Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale e la costituzione dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

Premesso che:

-    l’art. 1, comma 19, della LR del 12.04.2011 n. 9 stabilisce che:

-    per la costituzione dell’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale un Commissario Unico Straordinario;

-    il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d’Ambito soppresso;

-    per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell’attività di competenza dell’ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

-    l’art. 1 al comma 20 della citata LR 9/2011 recita “il Commissario Unico Straordinario dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 e che in particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI…”;

-    in base l’art. 1 al comma 21 della citata LR 9/2011 “la durata dell’incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina e che l’incarico termina al momento in cui l’ERSI è pienamente operativo con l’insediamento degli organi ed il conferimento dell’incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche”;

-    in base l’art. 1 al comma 23 della citata LR 9/2011 “Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d’Ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari…omissis..”;

-    in base all’art. 1, comma 24, della citata LR 9/2011 “le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell’ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche…omissis..”;

Ritenuto di procedere alla nomina dei liquidatori successivamente alla emanazione della delibera di indirizzo della Giunta regionale di cui all’art.1, comma 19, della n. LR 9/2001 per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni tra il Commissario Unico Straordinario che dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ed i liquidatori dei medesimi Enti d’Ambito;

Vista la nota Prot. n. 1826 del 7 giugno 2011 segr. llpp con la quale il Componente della Giunta preposto al settore LL.PP. ha designato per l’incarico di Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1 comma 19 della LR 9/2011, il dott. Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Abruzzo già Commissario Unico Straordinario degli Enti d’Ambito ai sensi della LR 37/2007;

Ritenuto di nominare quale Commissario Unico Straordinario il dott. Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Abruzzo, per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di nomina e comunque con scadenza non oltre l’insediamento degli organi ed il conferimento dell’incarico di direttore generale di cui al comma 9 dell’art. 1 della LR 9/2011 dell’ERSI;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

1.   di nominare Commissario Unico Straordinario il dott. Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Abruzzo;

2.   di procedere alla nomina dei liquidatori di cui all’art. 1 comma 23 della citata LR 9/2011 successivamente alla emanazione della delibera di indirizzo della Giunta regionale di cui all’art.1, comma 19, della n. LR 9/2001;

3.   di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato della trasmissione di copia del presente Decreto agli interessati e agli Enti d’Ambito.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Giovanni Chiodi