IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della
giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’allegato 3 di cui all’articolo 8
della l.r. 1/2011)
1. L’Allegato
3 di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 10.1.2011 “Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2011)” è così modificato:
Il rigo 26 dell’allegato 3 recante “Tabelle
economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale
2011” di seguito riportato:
Art. 2
(Riprogrammazione di somme)
1. Per
le finalità previste dalla l.r. 30 maggio 1997, n. 53 “Interventi nel settore
agricolo e agro-alimentare”, limitatamente al corrente esercizio finanziario,
si provvede a riprogrammare la somma di €
2.530.000,00 disponendo le seguenti variazioni:
a) in diminuzione per € 2.058.000,00 sul Cap. 102452 – U.P.B.
07.02.008 denominato “Contributi per interventi nel campo dell’agriturismo L.R.
24/01/1984 n. 18 e L.R. 03/05/1994, n. 32”;
b) in diminuzione per € 472.000,00 sul Cap. 101425 – U.P.B. 07.01.006
denominato “Spese inerenti le funzioni delegate di cui alla convenzione Quadro
Agea – Regione Abruzzo del 07.07.2004”;
c) in aumento autorizzandone
l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di € 2.530.000,00 sul Cap. 102489 – U.P.B.
07.02.003 denominato “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare L.R.
30/05/1997, n. 53”.
Art. 3
(Cure metodo Doman)
1. Dopo
l’art. 46 della l.r. n. 1/2011 è aggiunto il seguente articolo:
“46 bis
(Cure metodo Doman)
1. Lo
stanziamento relativo alle cure attraverso il metodo Doman si intende riferito
agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011”.
Art. 4
(Modifica all’art. 29
delal l.r. n. 38/2010)
1. Dopo
il comma 2 dell’art. 29 della L.R. n. 38/2010 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Il termine per la conclusione dei progetti di
investimento connessi a finanziamenti erogati in base a leggi regionali scaduto
alla data del 31 dicembre 2008 è ulteriormente differito sino al 31 dicembre
2011 per le sole imprese che abbiano richiesto ed ottenuto negli anni 2010 e/o
2011 la misura della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria.
2 ter. Il differimento dei termini di cui al comma 2
bis è disposto in favore delle imprese beneficiarie che, pur se sottoposte a
provvedimenti definitivi di revoca, rispettano il dettato delle leggi regionali
afferenti interventi a sostegno dell’economia, con particolare riferimento alla
restituzione delle rate dei finanziamenti”.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 Giugno 2011
Il
presidente
Giovanni
chiodi