IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Principi e finalità )
1.
2.
Art. 2
(Soggetti)
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della
Regione, con o senza personalità giuridica, ai consorzi, alle agenzie ed alle
aziende regionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione
ad esclusione degli enti pubblici non economici, nel rispetto dell’autonomia
statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia.
Art. 3
(Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e
controllo)
1. Entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di
cui all’articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo
di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 231/01, che prevedono, in relazione
alla natura dei servizi e delle attività
svolte ed alla dimensione
dell’organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della
propria attività nel rispetto della legalità, della eticità e della
trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente
eventuali situazioni a rischio.
Art. 4
(Comunicazioni)
1. I soggetti di cui
all’articolo 2 inoltrano tempestivamente formale comunicazione ai competenti
uffici della Regione Abruzzo sull’adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs n.
231/01 ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, inviando copia della
delibera di adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo,
nonché copia dello stesso modello.
2. L’organo di
vigilanza dei soggetti di cui all’articolo 2 inoltra annualmente ai competenti
uffici della Regione Abruzzo la relazione annuale sulle attività svolte.
Art. 5
(Abrogazione del comma 1 dell’art. 67 della L.R. n. 1/2011)
1. Il comma 1
dell’art. 67 (Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria) della
L.R. 10.1.2011, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria
regionale 2011)” è abrogato.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 27 Maggio 2011
Il presidente
giovanni chiodi