IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi e finalità )

1.   La Regione Abruzzo riconosce e ravvisa la fondamentale importanza dei principi di legalità, trasparenza, eticità, lealtà e correttezza nell’affidamento, esercizio ed espletamento dei servizi di pubblica utilità e della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

2.   La Regione Abruzzo, nei rispetto dei principi di cui al comma 1 ed in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300),  con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all’articolo 2, sottoposti alle responsabilità e alle sanzioni derivanti dal D.Lgs n. 231/01, al fine di realizzare i presupposti per l’esenzione della responsabilità amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Art. 2

(Soggetti)

1.   Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, ai consorzi, alle agenzie ed alle aziende regionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nel rispetto dell’autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia.

Art. 3

(Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo)

1.   Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all’articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività  svolte ed alla dimensione  dell’organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, della eticità e della trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni a rischio.

Art. 4

(Comunicazioni)

1.   I soggetti di cui all’articolo 2 inoltrano tempestivamente formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Abruzzo sull’adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs n. 231/01 ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, inviando copia della delibera di adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché copia dello stesso modello.

2.   L’organo di vigilanza dei soggetti di cui all’articolo 2 inoltra annualmente ai competenti uffici della Regione Abruzzo la relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 5

(Abrogazione del comma 1 dell’art. 67 della L.R. n. 1/2011)

1.   Il comma 1 dell’art. 67 (Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria) della L.R. 10.1.2011, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)” è abrogato.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Maggio 2011

Il presidente

giovanni chiodi