GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 401 del 29/12/00 “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” ed in particolare l’art. 3 che prevede “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;

Considerato che alla L 401/00 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che abbia regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale;

Visto il D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni, che recependo la normativa comunitaria (direttive 93/16/CE, 97/50/CE, 98/21/CE, 96/63/CE, 99/46/CE) disciplina i corsi di formazione specifica in medicina generale ed abroga, fra gli altri, il D.Lgs. 256/91, al quale viene fatto esplicito riferimento dalla L. 401/00;

Considerato che il D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni prevede all’art. 25 che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” che, all’art. 1 – Bandi e contingenti - prevede che i bandi debbano contenere tutti le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle regioni e province autonome nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della Salute;

Dato atto che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2° del decreto legislativo 17 agosto 199 n. 368 e succ. mod. ed integr., ha bandito con la D.G.R. n. 81 del 15 febbraio 2011 il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 20 medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2011/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 Speciale Concorsi del 09 marzo 2011;

Atteso che le Regioni hanno ritenuto opportuno, al fine di dare risposta alle numerose richieste di ammissione in soprannumero in base alla L. 401/00, procedere alla condivisione di uno schema di Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero che individuasse su tutto il territorio nazionale criteri comuni per la determinazione del contingente numerico da ammettere, i requisiti da possedere per la presentazione della domanda nonché per la formulazione di una graduatoria regionale qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti messi a bando;

Dato atto che:

-    gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute del 22 marzo 2007 ed i Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007, hanno approvato per l’anno 2007, il primo testo dell’Avviso in questione e contemporaneamente l’emanazione dello stesso da parte delle singole Regioni;

-    in sede di Coordinamento interregionale del 1° febbraio 2008 le Regioni hanno convenuto che l’Avviso pubblico per il soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne avessero esigenza, e che il punteggio assegnato per ogni titolo di servizio presentato è di 0,05 e che il richiamo all’ACN della medicina generale sia da considerarsi quale riferimento per l’individuazione completa delle attività nel campo della medicina generale e dell’area delle cure primarie;

-    poiché l’art. 3 della legge 401/00 non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere in soprannumero, l’Avviso prevede, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di soprannumerari non superiore al 10% dei posti messi a concorso con il relativo bando di cui al Dlvo 368/99;

-    nel caso il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti in soprannumero messi a bando, è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai criteri, previsti nell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, per l’inserimento nelle graduatorie regionali di settore;

-    la disciplina del corso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero è quella contenuta nel D.Lgs. 368/99 e s.m. e i. e nel Decreto del Ministro della Salute 7/3/06, fatto salvo quanto espressamente previsto nell’Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero, Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ritenuto di emanare l’Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2011/2014 della Regione Abruzzo, secondo lo schema di cui all’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che l’accesso in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’Avviso stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401;

Valutato che, essendo venti (20) i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso di cui trattasi (10% di 20), è pari a due (2);

Evidenziato che gli oneri relativi all’attuazione del presente provvedimento sono a carico del bilancio regionale che vi provvede con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata, assegnate annualmente dal Ministero della Salute alla Regione;

Visto l’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401.

Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 ed in particolare l’art. 24;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1.   di approvare ed emanare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, l’Avviso pubblico, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2011/2014, di n. 2 (due) medici, pari al 10% dei posti messi a bando con Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 15 febbraio 2011;

2.   di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

3.   di dare atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;

4.   di dare atto, altresì, che gli oneri finanziari connessi all’attuazione del presente atto sono a carico della Regione Abruzzo che vi provvede con le quote del Fondo sanitario Nazionale a destinazione vincolata, assegnate annualmente dal Ministero della Salute e saranno individuati con provvedimenti del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di base e specialistica della Direzione Politiche della Salute.

Segue allegato


 

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