il presidente della GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 3/bis datato 02/03/2009 rettificato il 10/12/2010 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di Farindola a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 3/bis datato 02/03/2009 rettificato il 10/12/2010;

-    il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Farindola;

-    di autorizzare il Comune di Farindola ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Farindola e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della  Ditta.

L’Aquila lì 28 Dicembre 2010

Giovanni Chiodi

Segue allegato