Art. n. 64bis
Definizione dei servizi pubblici comunali

Il Comune, visti gli articoli 1,2,3,5,43,114,118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istituzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant’altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale. Conferma il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. Riconosce il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione dei s.i.i. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo le norme del d.Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Il segretario comunale

Dott.ssa Maria Carmela Ricucci