IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   prendere atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla Cooperativa sociale denominata “SERENITY AMBULATORIO INFERMIERISTICO - società cooperativa sociale” con sede in Collarmele (AQ) finalizzata ad ottenere l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, acquisita al protocollo della Direzione con nota n. RA 76192/DL26b in data 23 aprile 2010;

2.   formalizzare il diniego all’iscrizione all’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa sociale denominata “SERENITY AMBULATORIO INFERMIERISTICO - società cooperativa sociale” con sede in Collarmele (AQ), permanendo i motivi ostativi di seguito indicati, rilevati dal competente Ufficio:

-    la presenza, nella compagine sociale all’interno dello statuto esclusivamente di SOCI VOLONTARI, mancando i soci ordinari. Tale circostanza contrasta con l’ art. 5 lett. b) dello statuto stesso, il quale stabilisce che “il numero di soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci”. Inoltre, come precisato nel medesimo art. 5 “…In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa”;

-    la carenza dei seguenti documenti essenziali:

-    copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto;

-    autocertificazione resa a norma del DPR 445/2000 di non essere incorsi in violazioni accertate in via definitiva in materia di lavoro/previdenziale/fiscale non conciliabili in via amministrativa;

-    autocertificazione resa a norma del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, circa il possesso o meno di strutture, precisando che, in caso affermativo, occorre produrre copia della planimetria degli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, corredata di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;

3.   precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la disciplina di cui al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (attuazione dell’art 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

4.   disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica alla Cooperativa interessata.

Il dirigente del servizio

Vacante

Il direttore regionale

Dott. Germano De Sanctis