Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto – legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l’art. 3 del decreto – legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il D.P.C.M. 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 06 aprile 2009; e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 9 del decreto-legge n. 39/2009 citato;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del D.P.C.M. 6 aprile 2009;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2009 e le successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l’attuazione dell’art. 9 del decreto legge n. 39/2009;

Visto l’art. 19 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009 n. 3797 che ha disciplinato le modalità di individuazione e di allestimento, da parte del Commissario delegato, dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonchè di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, prevedendo a tal fini l’occupazione temporanea ovvero la requisizione dei siti in termini di somma urgenza, mediante l’adozione delle procedure derogatorie indicate dal medesimo articolo;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 16 di repertorio del 6 agosto 2009 con cui è stata individuata, quale area di deposito temporaneo dei predetti materiali la cava ex Teges in località Pontignone, e con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea in favore del comune di L’Aquila fino al 31 dicembre 2009;

Vista la nota Prot. Terremoto Abruzzo 67617 del 16 novembre 2009 con la quale il Coordinatore della DICOMAC ha richiesto al comune di L’Aquila, tra l’altro, di esprimere il proprio parere in ordine alla necessità di prorogare l’occupazione temporanea del sito di deposito temporaneo ubicato all’interno dell’area della cava ex Teges in località Pontignone;

Vista la lettera prot. n. 1626/2009 del 18/12/2009, acquisita al protocollo della DICOMAC al n. 0078000 del 20/12/2009, con il quale il comune di L’Aquila ha espresso il proprio parere favorevole alla proroga dell’occupazione del sito di deposito temporaneo ubicato all’interno dell’area della cava ex Teges in località Pontignone precedentemente menzionato;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 56 di repertorio del 30 dicembre 2009 con cui è stato prorogato il termine di cui al Decreto del commissario delegato n. 16 di repertorio del 6 agosto 2009 al 31 dicembre 2010;

Visto il Protocollo d’intesa recante “Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della Cava ex Teges in località Pontignone Paganica – Circoscrizione X – Comune di L’Aquila sottoscritto in data 2 dicembre 2010 dove viene confermata la necessità di utilizzo del suddetto sito per fronteggiare la situazione emergenziale post sisma;

Considerata la necessità, per fronteggiare la situazione emergenziale, di disporre la proroga del predetto termine oltre la data del 31 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto dal decreto commissariale rep. n. 56 del 31 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Il presente decreto è trasmesso al Comune di L’Aquila, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L’Aquila e alla Prefettura di L’Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente Decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 24.12.2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi