Il presidente
della giunta regionale
Vista la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
Visto il D.P.R. n.
616/77;
Vista la L.R. n. 25/88;
Vista la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la Determinazione
Dirigenziale n. DH20/414/Usi Civici del 23/11/2010, che forma parte
integrante e sostanziale del presente
decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio
Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila (Frazione Tempera);
Visto l’allegato “A”
Elenco n. 2/Tempera datato 03/09/2010 allegato alla Determinazione Dirigenziale
sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la
legittimazione e affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse e il
capitale di affranco;
Considerato che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco
n. 2/Tempera datato 03/09/2010;
Vista la L.R. n. 68/99 ed
in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e affrancazione, ai
sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più
volte citato allegato “A” Elenco n. 2/Tempera datato 03/09/2010;
Dato atto che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il
Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso le terre
civiche site nel Comune di L’Aquila –Censuario di Paganica- (frazione Tempera)
a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 2/Tempera datato
03/09/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila a
riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n.
2/Tempera datato 03/09/2010 nonchè effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di L’Aquila ad
applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a
rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,
come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune
di L’Aquila e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel
termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e
della Ditta.
L’Aquila Lì
9.12.2010
Il
presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato