Il presidente
della giunta regionale
Vista la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
Visto il D.P.R. n.
616/77;
Vista la L.R. n. 25/88;
Vista la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la Determinazione
Dirigenziale n. DH20/357/Usi Civici del 29/10/2010, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole
e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le
richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di Ari;
Visto l’allegato “A”
elenco n. 5 datato 12/07/2010 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione
con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Ari, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione
del canone;
Considerato che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 5 datato 12/07/2010 sopra richiamato;
Vista la L.R. n. 68/99 ed
in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
Ritenuto che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 5 datato 12/07/2010;
Dato atto il Dirigente
del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Ari (CH) a favore
delle 3 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 5) datato 12/07/2010 formato
da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Ari a
riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 5
datato 12/07/2010 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Ari ad applicare
la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte
che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a
rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,
come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune
di Ari e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel
termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e
delle Ditte.
L’Aquila Lì
9.12.2010
Il
presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato