Il presidente
della giunta regionale
Omissis
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore
delle 22 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 18 datato 03/10/2011
rettificato il 02/12/2011 formato da n. 6 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Archi a
riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n.
18 datato 03/10/2011 rettificato il 02/12/2011 nonché effettuare
l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Archi ad
applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Archi a
reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a
rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,
come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle
Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel
termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e
delle Ditte.
L’Aquila Lì 19/12/2011
Il
presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato