Il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 22 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 18 datato 03/10/2011 rettificato il 02/12/2011 formato da n. 6 facciate;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 18 datato 03/10/2011 rettificato il 02/12/2011 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle  Ditte.

L’Aquila Lì 19/12/2011

Il presidente

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato


 

Allegato A (in PDF - 330 KB)