Art. 1

Finalità

1.   Il presente avviso pubblico disciplina il termine e le modalità per la presentazione delle domande per la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di due Coadiutori, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 : “Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

Art. 2

Composizione e durata

1.   L’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, è composto dal Garante e da due Coadiutori che lo ausiliano nell’esercizio delle funzioni.

2.   Il Garante e i due Coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli e decadono con lo scioglimento del Consiglio regionale.

3.   Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per la nomina, può revocare il Garante e i due Coadiutori per gravi e ripetute violazioni di legge.

4.   In caso di rimozione il Garante e i due coadiutori che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

Art. 3

Requisiti e cause ostative

1.   Il Garante e i due Coadiutori sono scelti:

a)   tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;

b)   tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;

c)   tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;

d)   tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;

e)   tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

2.   La carica di Garante e di Coadiutore è incompatibile con quella di:

a)   membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b)   amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, convenzioni o contributi dalla Regione;

3.   I soggetti che versano nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 15 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. 

Art. 4

Trattamento economico

1.   Al Garante ed ai due Coadiutori è attribuita, rispettivamente, un'indennità di funzione pari al 25 per cento ed al 10 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, e riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

Art. 5

Termine e modalità per la presentazione della domanda

1.   La domanda per la nomina del Garante e di due Coadiutori, redatta secondo il modello allegato “A”, deve essere trasmessa, pena l’esclusione, al Presidente del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L’Aquila) esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

2.   Ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale di spedizione.  

3.   Nel modello allegato “A” deve essere indicata la specificità dell’incarico per cui si inoltra la domanda

4.   Sulla busta contenente la domanda va apposta, pena l'esclusione, la dicitura: "Domanda per la  nomina del Garante e di due Coadiutori per l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ".

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

1.   La domanda per la nomina a Garante o Coadiutore dell’Ufficio del Garante deve essere corredata, pena l’esclusione, dei seguenti documenti:  

-    curriculum vitae, debitamente sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti di capacità,  competenza, esperienza e professionalità correlati all'incarico da ricoprire, nonché i titoli di studio conseguiti;

-    autodichiarazione dell'interessato redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, secondo il modello allegato "B",  attestante il possesso dei requisiti per la nomina e l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all’articolo 3 del presente avviso, con l’impegno a rimuoverle, ove eventualmente sussistenti, nei termini previsti;

-    copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato in corso di validità.

2.   Le domande, regolarmente pervenute e corredate della prescritta documentazione, sono esaminate dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei e trasmesse ai Capigruppo consiliari ed al Servizio Affari Assembleari e Commissioni.

3.   Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonché, nel caso di nomina, per l’assolvimento dei fini istituzionali connessi allo svolgimento dell’incarico di Garante o Coadiutore dell’Ufficio del Garante.

Seguono allegati


 

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