IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 71 (Il Consiglio delle Autonomie locali) e 72 (Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali) dello Statuto della Regione Abruzzo;

Vista la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” che, all’articolo 2, prevede che il CAL è composto di venti membri: otto componenti di diritto (i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse); dodici rappresentanti degli Enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo;

Visto l’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 41/2007 in virtù del quale i collegi elettorali sono:

-    il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

-    il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

-    il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;

-    il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;

Visti l’articolo 3, comma 4, della L.R. n. 41/2007, ai sensi del quale le elezioni dei componenti elettivi del CAL ”… sono indette con Decreto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale” e l’articolo 14 (Norma transitoria) ai sensi del quale “in fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l’elezione del CAL entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010 recante “L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 – Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali - Articolo 3, comma 5” che ha approvato le “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali”;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212 del 22 novembre 2011 recante “Modifica delle modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010”, pubblicata sul BURA n. 72 Ordinario del 2 dicembre 2011;

Visto, in particolare, l’articolo 18 delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212/2011, in base al quale, in sede di prima applicazione, il decreto di indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali è emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA della richiamata Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212/2011;

Visti gli articoli 8, 9, 10 e 11 delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011, ai sensi dei quali:

-    l’emanazione del decreto di indizione delle elezioni è preceduta da una intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle Province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi;

-    le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale; sulla base dell’intesa con i Presidenti delle Province, il decreto di indizione può individuare più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione;

-    le funzioni relative all’allestimento e alla vigilanza delle Sezioni elettorali sono svolte dalle Amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito nell’intesa; le Sezioni elettorali sono allestite a partire dalle ore 14.00 del giorno precedente a quello delle elezioni;

-    le elezioni si svolgono nel giorno fissato dal decreto di indizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Preso atto dell’esito dell’incontro tra i rappresentanti del Consiglio regionale ed i rappresentanti delle quattro Province abruzzesi, tenutosi in data 28 marzo 2011 presso la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, avente ad oggetto gli aspetti organizzativi delle elezioni;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente Regione enti locali, reso nella seduta del 17 novembre 2011, sia con riguardo alle modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali sia con riguardo alla individuazione delle Sezioni elettorali nelle sedi dei quattro Consigli provinciali abruzzesi;

Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 2,  delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” di cui alla Delib. U.P .n. 212/2011;

Considerato che, in virtù delle citate disposizioni, occorre procedere all’indizione delle elezioni dei dodici componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali;

DECRETA

-    ai sensi della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (articolo 3, comma 4 e articolo 14) e dell’articolo 18 delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali”, di cui alla Delib. U.P .n. 212/2011, sono indette le elezioni dei dodici componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali;

-    le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni della L.R. n. 41/2007 e delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011;

-    i collegi elettorali sono:

-    il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

-    il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

-    il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;

-    il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;

-    le votazioni avranno luogo il giorno 21 aprile 2012, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso le sezioni elettorali allestite nelle sedi dei Consigli provinciali di Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila;

-    il presente decreto è comunicato:

-    ai Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia ai fini della successiva comunicazione ai consiglieri comunali e della pubblicazione sull’Albo pretorio di ciascun Comune almeno 30 giorni prima delle elezioni;

-    ai Presidenti delle Province ai fini dell’allestimento e della vigilanza delle sezioni elettorali;

-    entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia inoltrano la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale;

-    entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo inviano all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l’elenco aggiornato dei consiglieri comunali del proprio Comune (Allegato C alle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011).

 

Nazario Pagano