IL CONSIGLIO
REGIONALE D’ABRUZZO ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione;
Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 101
del 13/12/2011;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
(Campo
d’applicazione e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione
dell’art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 (Disposizioni per agevolare la
trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8“ ed alla L.R. 23
dicembre 2004, n. 50 “Macellazione per il consumo familiare di animali di
allevamento delle varie specie”) disciplina le attività di autorizzazione e di
controllo, da parte dei Servizi veterinari delle ASL, delle macellazioni per il
consumo familiare dell’allevatore e
degli agriturismi di animali di allevamento delle varie specie e le
modalità di effettuazione delle macellazioni per l’esclusivo consumo della
famiglia dell’allevatore, eseguite presso gli allevamenti o nei mattatoi
riconosciuti.
(Destinatari)
1. Sono destinatari del presente regolamento il
personale sanitario ed amministrativo dei Servizi Veterinari delle ASL, i
Comuni nonché l’utenza interessata.
Art. 3
(Esclusioni)
1. Sono escluse dall’ambito di applicazione del
presente regolamento le tipologie di attività non indicate all’articolo 1, alle quali si applicano le discipline
sanitarie e commerciali in vigore.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni:
a) ANIMALI: i volatili da cortile, i lagomorfi,
la piccola selvaggina allevata, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini, i
suini, i cinghiali allevati nonché solipedi e ratiti;
b) AZIENDA: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione
o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali individuati ai
sensi della lettera a) sono tenuti, allevati o commercializzati. E’
identificata mediante codice aziendale secondo le norme in vigore;
c) ALLEVAMENTO: un animale o l'insieme di più
animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda.
Laddove previsto dalle specifiche normative, è individuata con il codice
dell'allevamento dell’azienda correlata con il codice fiscale dell’allevatore;
d) “ALLEVATORE”: il proprietario dell’allevamento
ovvero la persona fisica o persona giuridica che abbia notificato ai Servizi
Veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da
allevamento. È individuato con il proprio codice fiscale.
(Macellazioni richieste dall’allevatore per consumo
domestico privato presso i macelli)
1. Gli animali della specie bovina ed i solipedi
destinati al consumo privato dell’allevatore, sono macellati esclusivamente
presso i mattatoi riconosciuti.
2. I suini, i cinghiali allevati, gli ovini, i
caprini e i ratiti destinati al consumo familiare dell’allevatore possono
essere macellati presso i mattatoi riconosciuti.
3. La macellazione è soggetta a notifica al
Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della ASL
competente per territorio in relazione al luogo di ubicazione dell’impianto di
macellazione. La notifica è presentata ovvero inviata via fax o per posta
elettronica almeno 3 giorni lavorativi prima della prevista macellazione ai
competenti Servizi Veterinari, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 al
presente regolamento.
4. Le carni provenienti dagli animali di cui ai
commi 1 e 2 idonee al consumo umano, sono bollate con timbro a forma
triangolare riportante al centro la denominazione della ASL e la dicitura “USO
FAMILIARE”.
5. Le carni macellate per uso familiare possono
lasciare l’impianto di macellazione nelle pezzature previste dalla normativa in
vigore (3 parti per mezzena) e, accompagnate dal documento di trasporto, sono
destinate unicamente al richiedente presso il luogo indicato nella notifica.
6. Le notifiche pervenute al Servizio
veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Asl sono, in caso
di avvenuta macellazione, registrate sul sistema informatizzato regionale SIVRA
– BDR.
(Macellazioni a domicilio per il consumo familiare
dell’allevatore)
1. La macellazione a domicilio per il consumo
familiare dell’allevatore e negli agriturismi è consentita per:
a) lagomorfi e pollame ai sensi del regolamento
(CE) n. 852/2004, del 24 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), e dell’accordo 17 dicembre
2009, n. 253 della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome
(Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a «Linee guida
applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale»);
b) suini, cinghiali
allevati, ratiti e ovicaprini nei limiti e alle condizioni di cui al presente
regolamento.
(Limiti numerici di macellazione a domicilio per il consumo
familiare dell’allevatore)
1. La macellazione a domicilio per il consumo
familiare è consentita per:
c) suini e cinghiali allevati: n. 4 capi adulti
(superiori a 25 kg) complessivi per anno per azienda o n. 10 suinetti inferiori
a 25 kg per anno per azienda;
a) ovicaprini: n. 10 capi adulti (12 mesi d’età o superiori) e n. 20 agnelli o capretti (inferiori a 12
mesi d’età) per anno per azienda;
b) un solo ratite per anno per azienda.
(Condizioni e prescrizioni per la macellazione a domicilio
per il consumo familiare dell’allevatore)
1. La macellazione a domicilio per uso familiare
dei lagomorfi e dei volatili da cortile non è subordinata a notifica, né alcun
obbligo di comunicazione alla ASL.
2. La macellazione di suini, cinghiali allevati,
ovicaprini e ratiti è subordinata a notifica al competente Servizio veterinario
di igiene degli alimenti di origine animale.
3. La macellazione dei suini è eseguita in luogo
igienicamente sano da personale esperto con l’impiego di idoneo mezzo di
stordimento, pistola a proiettile captivo o storditore elettrico, al fine di
assicurare il rispetto delle norme sul benessere animale di
cui al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva
93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e
l’abbattimento).
4. Il servizio di ispezione delle carni è effettuato
da medici veterinari dipendenti delle ASL. Solo in casi eccezionali e di
documentata impossibilità di questi ultimi, possono essere incaricati
veterinari libero-professionisti. In tal caso l’incarico assume carattere
specifico di rapporto libero-professionale.
5. Ferme restando le disposizioni relative alla
profilassi della trichinosi e dell’echinococcosi/idatidosi, i visceri degli
animali macellati sono sottoposti ai seguenti controlli:
a) esame visivo della lingua e parte della gola.
Asportazione delle amigdale; esame visivo della testa completa dell’encefalo
per gli ovini e caprini;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e
dell’esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici.
La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte
mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo
inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea;
tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal
consumo umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore;
quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i
ventricoli e tagliare il settore interventricolare;
d) esame visivo del diaframma, del fegato, dei
linfonodi periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
e) esame visivo della milza, dei reni ed
incisione – se il caso lo richiede - dei reni e dei linfonodi renali; esame
visivo della pleura e del peritoneo.
6. In caso di sospetto, l’intera carcassa e
relativi organi sono sottoposti ad ispezione e vengono effettuati, al riguardo,
tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Se le
carni sono dichiarate non idonee, vengono sequestrate e distrutte.
7. Nel caso di suini e cinghiali allevati, dopo
la visita viene prelevato un campione per l’esame trichinoscopico il cui esito
se positivo viene comunicato entro e
non oltre 7 giorni lavorativi. In caso contrario l’esito dell’esame si
intende negativo. Entro e non oltre detto termine viene fatto salvo
il consumo delle carni esclusivamente ben cotte. In caso di positività
all’esame trichinoscopico, da effettuarsi su tutti i capi ed in conformità del
Reg. (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante “Regolamento che definisce norme specifiche
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle
carni” le carni vengono avviate a distruzione. In nessun caso, comunque,
possono essere utilizzate per l’alimentazione umana.
8. I comuni interessati garantiscono la
possibilità di effettuare i controlli sanitari all’interno di strutture anche
ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai Servizi Veterinari delle ASL
territorialmente competenti, anche per consentire un corretto smaltimento di
organi che, se sequestrati, vengono distrutti in conformità delle norme
previste dal Reg. (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 recante “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano” e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine
animale) e successive modificazioni.
9. Nei giorni che precedono la macellazione,
l’allevatore segnala al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, ogni eventuale
alterazione fisio-patologica dell’animale. Lo stesso Servizio può disporre in
proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della quale stabilisce se
ammettere o meno alla macellazione gli animali in questione.
10. I servizi veterinari preposti, ognuno per la
propria competenza, sono tenuti ad intensificare i controlli, onde scongiurare
rischi di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati
altresì di trasmettere tramite sistema informativo BDR - SIVRA al Servizio di
Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della regione tutta la documentazione
delle attività svolte (echinoccosi/idatidosi, cisticercosi, trichinellosi, TSE
ed ogni altro dato necessario) entro il quindici marzo di ogni anno.
11. La tariffa da applicare per l’ispezione
sanitaria, è quella prevista dal tariffario regionale.
(procedure per la macellazione a domicilio per il consumo
familiare dell’allevatore)
1. L’allevatore che intende macellare a
domicilio suini o cinghiali allevati, ovini e caprini, ratiti per il proprio
consumo presenta, almeno 3 giorni lavorativi prima della prevista macellazione,
la relativa notifica al Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di
origine animale della ASL competente per territorio, in relazione al luogo di
ubicazione dell’allevamento utilizzando il modello di cui all’allegato 2. La
notifica può essere presentata direttamente presso una sede del Servizio
Veterinario, del distretto nel quale si trova l’allevamento, o inviata via fax,
via email all’indirizzo di posta elettronica o tramite sistema informativo
regionale BDR-SIVRA.
2. Nel caso degli ovini, rientrando questi tra
le specie animali a rischio TSE, la macellazione per il consumo familiare delle
carni può avvenire solo previa dichiarazione delle modalità di smaltimento dei
sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per le Encefalopatie
trasmissibili, al competente Servizio Veterinario della ASL. La ASL, a proprio carico, provvede alla
distruzione dei materiali specifici a rischio e delle carni eventualmente
sequestrate.
3. Le istanze pervenute al Servizio Veterinario
di igiene degli alimenti di origine animale della ASL sono sottoposte al
controllo di merito e, in caso di avvenuta macellazione, sono registrate su
SIVRA-BDR.
4. In caso di parere non favorevole questo,
adeguatamente motivato, viene comunicato con sollecitudine al richiedente.
5. La macellazione s’intende comunque accordata
se non espressamente vietata o condizionata entro il giorno precedente a quello
stabilito per la stessa.
6. Al momento della visita viene consegnata al
Veterinario ispettore ricevuta del bollettino di versamento riportante la
causale: Serv. Veterinario di IAOA - Macellazione U.F.. Per la somma da versare
si fa riferimento al tariffario regionale di cui all’ articolo 8. comma 11.
7. In deroga al comma 1 del presente articolo
per il periodo dal 1° dicembre di ogni anno fino al 28 febbraio dell’anno
successivo e per il periodo di quindici giorni precedenti la Pasqua, nonché dal
1° al 31 agosto di ogni anno, la notifica delle macellazioni a domicilio per il
consumo familiare dell’allevatore s’intende assolta effettuando anticipatamente
il versamento di cui al comma 11 dell’articolo 8, fermo restando l’obbligo
della presentazione dell’attestazione di pagamento al momento del controllo
veterinario dei visceri di cui al comma 5 dell’articolo 8.
8. A riprova dell’avvenuto controllo veterinario
dei visceri ed eventuali carni, il servizio veterinario vidimerà il modello 2
allegato al presente regolamento, ovvero apporrà timbro data e firma sulla
ricevuta del versamento di cui al comma 6.
9. Le ASL per i periodi indicati al comma 7, in
collaborazione con i Comuni, provvedono ad organizzare punti di concentramento
territoriale per il controllo dei visceri dandone comunicazione alla popolazione
mediante affissione con la chiara indicazione degli orari e dei luoghi di
presenza del veterinario.
10. Il servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare della Regione, per ragioni epidemiologiche o di altra natura può
sospendere la macellazione a domicilio per autoconsumo con proprio atto
pubblicato sul B.U.R.A.
Art. 10
(Entrata in
vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 21
dicembre 2011
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
Segue
allegato