IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI
COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell’11/12/2009)
Vista la deliberazione di giunta Regionale n.159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art.1, comma 180, della legge 30/12/2004 n.311 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Vista la successiva Deliberazione n.189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art.8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art.1, comma 180, legge 30.12.2004 n.311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata Delibera di Giunta Regionale n.159 del 24.02.2007;
Vista
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Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi prioritari:
1. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
2. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
3. interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
4. definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni; attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
5. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
6. revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
7. adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
8. adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
9. introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Atteso che, in base all’art.4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n.222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
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Considerato che gli interventi individuati dal
Piano di Rientro sono per
Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e che, nei medesimi accordi, è definito il finanziamento globale dell’attività assistenziale delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies);
Visto l’art. 6 comma 5 del “Nuovo patto per la
salute biennio 2010 –
Vista
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Visto il Programma Operativo 2010 che all’ “Azione
Rilevato che, in attuazione del suddetto programma
operativo nonché delle disposizioni di cui al “Nuovo patto per la salute
biennio 2010 –
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Visto l’allegato
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Vista il Decreto del Commissario ad acta n.18/11 del 22 aprile 2011, “Integrazione alla Deliberazione del Commissario ad Acta nr. 32/2010 del 3 giugno 2010
Considerato che l’adozione di detto piano comporta:
a. un significativo contenimento dei ricoveri inappropriati
b. un abbattimento del tasso di ospedalizzazione
c. la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane, strumentali, e finanziarie
d. la riduzione dei costi
Ritenuto necessario procedere al trasferimento delle attività inappropriate verso i regimi che consentono una maggiore efficienza nell’uso delle risorse, quindi, dal ricovero ordinario verso quello diurno e da questo verso l’ambulatorio. Per monitorare i flussi ambulatoriali è prevista l’adozione della Scheda di Dimissione Ambulatoriale Complessa (SDAC) che riporta i dati anagrafici e i dati clinici essenziali per il tipo di percorso assistenziale adottato nonché le codifiche relative al percorso stesso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’adozione del Piano di che trattasi;
Ritenuto di pubblicare, con valore di notifica, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Precisato che gli effetti del presente provvedimento decorreranno dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA
Tutto ciò premesso
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate
DECRETA
1) di approvare le soglie di ammissibilità regionale calcolate per specifico DRG (Allegato B Patto della Salute per gli anni 2010-2012) illustrate nell’ ALLEGATO A, al cui interno sono anche presenti i criteri utilizzati per la creazione delle suddette soglie, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare gli ALLEGATI B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti “Disciplinare tecnico per i DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, a rischio di inappropriatezza se effettuati in regime di ricovero ordinario, di cui all’allegato B del Patto della Salute per gli anni 2010–2012” ed il “Disciplinare tecnico per i DRG medici trasferiti in regime ambulatoriale, a rischio di inappropriatezza se effettuati in regime di ricovero ordinario, di cui all’allegato B del Patto della Salute per gli anni 2010–2012”;
3) di applicare provvisoriamente, nelle more della individuazione di tariffe specifiche da definire entro sei mesi dall’adozione del presente provvedimento, ai DRG di cui allegato B del Patto della Salute 2010-2012 trasferiti in regime ambulatoriale, le tariffe previste per il regime di ricovero diurno per acuti decurtate del 10%, ad esclusione del DRG 006 “Decompressione del tunnel carpale” e del DRG 039 “Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia” per i quali si è già provveduto ad individuare specifica tariffa con apposito atto deliberativo, e dei DRG 266 “Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC”, DRG 270 “Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC” e DRG 410 “Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta”, per i quali saranno individuate specifiche tariffe con apposito Decreto Commissariale;
4) di stabilire, in relazione ai DRG di cui allegato B del Patto della Salute 2010-2012, trasferiti in regime ambulatoriale, una quota di compartecipazione sulla tariffa di euro 36,15. Sono esclusi dalla compartecipazione i cittadini soggetti ad esenzione nei casi e nei modi previsti dalla vigente disciplina;
5) di adottare come modalità di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni trasferite dal regime di ricovero ordinario in regime ambulatoriale quella descritta nell’ALLEGATO D che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in coerenza con quanto disposto dalla normativa ex art. 50 (Tessera Sanitaria);
6) di approvare l’ ALLEGATO E, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il tracciato record della Scheda di Dimissione Ambulatoriale Complessa (SDAC)
7) di stabilire che le strutture in cui è possibile erogare le prestazioni trasferite in regime ambulatoriale sono:
• per la prestazioni chirurgiche gli ambulatori “protetti” cioè operanti nell’ambito di strutture di ricovero (Ospedali e Case di cura Private Accreditate)
• per le prestazioni mediche ambulatori pubblici e privati
8) di stabilire che il presente provvedimento si applica a decorrere dal 1 Novembre 2011;
9) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;
11) di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo nonché alle Case di Cura provvisoriamente accreditate per gli adempimenti di competenza;
IL SUB COMMISSARIO
Dr.ssa Giovanna Baraldi
Il commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi
Seguono Allegati