Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare,  ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., a favore della Ditta RICLAVERDE  Soc. unipersonale a R.L. – sede legale di Via delle Industrie – 65024 MANOPPELLO (PE),  l’esercizio di un impianto di compostaggio già autorizzato con D.D. n. DF3/106/12.11.2003 e s.m.i. , concernente le fasi di recupero R13 e R3 dell’allegato C alle parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con contestuale autorizzazione alla variazione dei CER già autorizzati e realizzazione di ulteriori tettoie di copertura;

2)   di stabilire che l’esercizio dell’impianto  l’impianto indicato al precedente punto 1), ubicato nel Comune di Manoppello (PE), Via delle Industrie, identificato in catasto dei terreni al foglio di mappa n. 10 p.lla n. 303e foglio di mappa n. 10 p.lla n. 510, con superficie totale pari a ca. mq. 10950, avvenga nei limiti e potenzialità indicate nel parere ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara – prot. n. 5460/09.09.2010, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché del contenuto della nota inoltrata dalla Ditta RICICLAVERDE S.r.l., datata 29.09.2010, indicata in premessa, con la quale si preannuncia la prosecuzione delle attività a suo tempo autorizzate, oltre i termini di scadenza fissati al 28.10.2010, applicandosi nel caso di specie le disposizioni di cui all’art. 208, co. 12 del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la validità del presente provvedimento è fissata in anni dieci ( 10) dalla date del  28.10.2010;

4)   di prescrivere che la proroga di cui al punto 1)  è condizionato al rispetto del vigente quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alle disposizione introdotte dal   D. Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante “ Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della L. 7 luglio 2009. n. 88 ;

5)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di prescrivere, altresì, che la Ditta in oggetto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, aggiorni    la documentazione prevista dalla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227, in materia di accertamento della sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi e produca, inoltre, la documentazione attestante la regolare esecuzione degli interventi strutturali (tettoie) oggetto della presenta autorizzazione;

7)   di condizionare l’efficacia del presente provvedimento al regolare possesso di idonea garanzia finanziaria da parte della Ditta in oggetto, in ottemperanza alle direttive regionali impartite con a D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e s.m.i., tenuto conto che la polizza attualmente in essere, oggetto delle note del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo prot.lli nn. 96694/20.05.2010 e 146572/30.07.2010, risulta in scadenza al 24.10.2012, con estensione di due anni come da normativa in materia;

8)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

9)   di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

10) di richiamare la Ditta RICICLAVERDE, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla   Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Distretto provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

11) di richimare la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. -Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti- SISTRI.;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Manoppello (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Distretto provinciale di Pescara,  all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

13) di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta RICICLAVERDE - Soc. unipersonale a R.L. – sede legale di Via delle Industrie – 65024 MANOPPELLO (PE);

14) di disporre la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini