GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Viste la L. 30 luglio 2010, n. 122 e la L. 14 settembre 2011, n. 148, richiamate in oggetto che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e il contenimento delle spese dei piccoli Comuni, dispongono che i Comuni fino a 1000 abitanti esercitino obbligatoriamente tutte le funzioni/servizi in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000); mentre i Comuni da 1001 a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e i Comuni da 1001 a 5000 esercitino obbligatoriamente solo le funzioni fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3 della L. 5 maggio 2009, n. 42, in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000);

Vista, in particolare, la L. 30 luglio 2010, n. 122 che all’art. 14, comma 31, così recita: “il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 13 agosto 2011, n. 138”;

Dato atto che i Comuni sopra richiamati sono quelli da 1001 a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e quelli da 1001 a 5000 abitanti, ai sensi dell’art. 14, comma 28, della medesima legge;

Atteso che con precedente DGR 781 del 14 novembre 2011è stato stabilito, tra l’altro, che i Comuni da 1001 a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e quelli da 1001 a 5000 abitanti, negli altri casi, esercitino le 6 funzioni/servizi fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3, della L. 5 maggio 2009, n. 42, loro spettanti, obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000), in modo che il limite demografico minimo, di cui all’art. 14, comma 31, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, ossia la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, sia superiore a 5000 abitanti, ciò in linea con quanto già previsto dalla L.R. 143/97;

Tenuto conto che, in data successiva al 14 novembre 2011 nella quale la G.R. ha adottato la DGR 781/2011, sia con osservazioni scritte che durante la riunione, tenutasi in data 21 novembre 2011 a L’Aquila, del Tavolo costituitosi in seno alla II° Commissione consiliare alcuni Comuni hanno manifestato la volontà di richiedere alla Regione Abruzzo di abbassare ulteriormente il limite demografico minimo complessivo, fissato nella predetta DGR 781/2011 in 5.000 abitanti, per le forme associative costituite da Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 3.000 abitanti e per gli altri Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti;

Ritenuto di poter condividere quanto rappresentato dai Comuni interessati in merito alla necessità di abbassare, per casi particolari, in deroga al limite minimo demografico di 5.000 abitanti stabilito dalla DGR 781/2011, il limite demografico minimo complessivo delle forme associative costituite da Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 3.000 abitanti e per gli altri Comuni, con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, per la gestione di funzioni/servizi comunali;

Ritenuto, altresì, che la soglia minima demografica possa essere fissata in 3.000 abitanti, ma solo in via eccezionale e solo alla presenza di una o più delle seguenti condizioni, tenuto conto delle caratteristiche territoriali della Regione Abruzzo:

a)   mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b)   impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c)   situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti fissato dalla DGR 781/2011;

Ritenuto che i Comuni interessati alla deroga, di cui al presente atto, debbano adottare apposito provvedimento motivato dell’organo comunale competente con il quale giustifichino l’adesione a forme associative la cui soglia demografica minima sia di 3.000 abitanti, in deroga alla soglia minima demografica fissata in 5.000 abitanti dalla DGR 781/2011;

Ritenuto, inoltre, che i Comuni sopra indicati debbano trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”/Servizio “Governance locale, Riforme Istituzionali, Rapporti con gli Enti Locali”, i predetti provvedimenti per una successiva valutazione delle motivazioni in esse addotte anche al fine della definizione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno dell’associazionismo;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto che il Dirigente del Servizio “Governance Locale, Riforme Istituzionali, e rapporti con gli Enti Locali” si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell’atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione delle normative statali in essa richiamate di modificare e integrare la DGR n. 781 del 14 novembre 2011 nel modo seguente:

1.   Di stabilire che i Comuni da 1001 a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e quelli da 1001 e 5000 abitanti, negli altri casi, esercitino le 6 funzioni/servizi fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3, della L. 5 maggio 2009, n. 42, loro spettanti, obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000), in modo che il limite demografico minimo, di cui all’art. 14, comma 31, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, ossia la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, in via del tutto eccezionale, sia fissato in 3.000 abitanti, in deroga a quella di 5.000 abitanti già fissata con DGR 781/2011;

2.   Di stabilire, altresì, che per poter effettuare tale deroga, sia presente almeno una delle seguenti condizioni:

a)   mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b)  impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c)   situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo fissato in 5.000 abitanti dalla DGR 781/2011.

3.   Di stabilire che gli enti interessati adottino opportuno provvedimento del proprio organo competente nel quale vengano indicate le oggettive motivazioni che giustifichino l’adesione a forme associative secondo la deroga di cui ai precedenti punti 1) e 2),

4.   Di stabilire che i provvedimenti di cui al precedente punto 3) siano trasmessi alla Regione Abruzzo Direzione “Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”/Servizio “Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli enti locali”;

5.   Di incaricare la Direzione “Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” per il tramite del Servizio “Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli enti locali”, a procedere ad una successiva valutazione delle motivazioni addotte nei provvedimenti di cui al precedente punto 3 anche al fine della definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno dell’associazionismo.

6.   Di notificare la presente deliberazione agli enti interessati attraverso la pubblicazione sul BURA e mediante avviso sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.