OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

1.   le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;

2.   dare atto che nel rispetto di quanto previsto nell’art. 35, comma 5, della L.R. 12.4.1983, n. 18 nel testo vigente, è stata esperita la procedura di trasparenza relativa all’accertamento della consistenza delle proprietà immobiliari degli amministratori mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, conservate in atti, e che hanno evidenziato che non vi sono interferenze ;

3.   adottare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12.4.1983, n. 18, la Variante Urbanistica relativa alla sostituzione dell’ultimo comma dell’Art. 14 – Zone residenziali – Norme Generali delle NTA del PRG nel seguente modo:

      Nelle zone residenziali sono ammesse le attività turistico-ricettive e le trasformazioni degli edifici esistenti in attrezzature edilizie destinate ad attività turistico-ricettive, nel rispetto degli indici urbanistici di zona e del regolamento edilizio.

      In tutte le zone del territorio comunale, le case ed appartamenti per vacanze, come definite dalla L.R.75/95, in attività o in fase di realizzazione, con titolo concessorio rilasciato e sulla scorta del quale sono stati avviati i lavori, possono modificare la destinazione d’uso a residenza.

      Gli alberghi in attività o dismessi, non possono essere trasformati ad uso residenziale e a strutture extra-alberghiere come definite dalla L.R. 75/95.

      Gli alberghi in attività o dismessi, possono presentare richiesta di essere trasformati   ad uso  strutture extra-alberghiere ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

      Gli alberghi in attività o dismessi, possono presentare richiesta di essere trasformati   ad uso  residenziale  ai sensi dell’art. 30 bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore.

      Per la modifica della destinazione d’uso delle case ed appartamenti per vacanze e degli alberghi a residenza, da attivarsi con distinte procedure, è previsto il versamento del “valore pubblico”, commisurato alla superficie, per singola destinazione d’uso, per zona omogenea, con le modalità previste dalla delibera di approvazione, dei criteri per la determinazione del precitato “valore pubblico”.

4.   che la norma integra e sostituisce le parti delle NTA dei Piani Particolareggiati delle Zone 15 e delle Zone 10;

5.   dare atto che la modifica dell’art. 14 delle NTA del vigente PRG introdotta con la presente deliberazione non è modificativa delle previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale e che, pertanto, si può procedere con l’autoapprovazione della variante al PRG ai sensi dell’art. 43 della L.R.n° 11/1999, fatto salvo l’accertamento da parte della Provincia della compatibilità con le previsioni del piano territoriale di coordinamento;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, con successiva, separata votazione ugualmente unanime e palese, rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’Art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.167.

il dirigente rip. urbanistica

Arch. Roberto Olivieri