CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Giunta per il Regolamento svolta dal Presidente Di Bastiano che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di Regolamento n. 12/2010 di iniziativa consiliare  recante: Modifiche all'art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Messo ai voti con procedimento palese l'unico articolo di cui consta la proposta di Regolamento;

LO APPROVA

all'unanimità.

**************

Art. 1
Modifiche all’articolo 121 (Comitato per la Legislazione) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Il comma 5 dell’articolo 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“5.                                                                        Il Comitato opera per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e per consentire l’esercizio della funzione consiliare di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. A tal fine:

a)   formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

b)   formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante legge di abrogazione generale di leggi o regolamenti tacitamente abrogati o altrimenti privi di efficacia o leggi di riordino o di manutenzione dell’ordinamento regionale;

c)   esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di legge di abrogazione generale, di legge di riordino o di manutenzione dell’ordinamento regionale, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente, e propone a tal fine gli eventuali emendamenti che ritiene opportuni;

d)   sulla base dei dati risultanti dal rapporto annuale sulla normazione, assume le iniziative volte a garantirne la più ampia diffusione anche mediante momenti di studio e di approfondimento;

e)   formula proposte per l’inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;

f)   esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge;

g)   verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, esamina i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e comunica gli esiti dell’esame svolto alle Commissioni permanenti competenti;

h)   promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza;

i)    attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici.

2.   Il comma 6 dell’articolo 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“6.                                                                        Il Comitato si avvale della collaborazione delle strutture consiliari preposte rispettivamente all'assistenza tecnico giuridica e legislativa per lo svolgimento delle attività previste alle lettere a), b), c), d) del comma 5 ed al monitoraggio e all’analisi degli effetti delle politiche pubbliche per lo svolgimento delle attività previste alle lettere e), f), g), h) ed i) del comma 5”.

3.   Il comma 7 dell’articolo 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“7.                                                                        Le proposte ed i pareri di cui al comma 5 sono indirizzati al Presidente del Consiglio regionale”.