il COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” ed, in particolare, l’articolo 14, comma 1, che individua le risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure indicate nello stesso decreto legge n. 39 del 2009;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 3 gennaio 2011, recante ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della Regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Visto l’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 n. 3833, con cui si dispone che il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell’area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, si avvale di una Struttura Tecnica di Missione per le funzioni di sintesi e di coordinamento, di garanzia della trasparenza e della conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonché per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti;

Visto il Decreto n. 2 del 1° febbraio 2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, con il quale lo stesso nomina il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione e costituisce la Struttura Tecnica di Missione individuandone le relative funzioni;

Visto il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, con il quale sono state definite le linee guida per la ripianificazione del territorio e per la redazione ed attuazione dei piani di ricostruzione dei centri storici;

Visto l’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 maggio 2009 n. 3761, con cui si dispone che i Sindaci dei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato;

Ritenuto di procedere alla programmazione di interventi di ripristino delle strutture cimiteriali danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;

Viste le richieste di finanziamento prodotte dai Comuni di Brittoli, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Colledara, Fontecchio, Fossa, L’Aquila, Navelli, Pizzoli, Sant’Eusanio Forconese, Villa S. Angelo;

Ritenuto opportuna l’assegnazione in via programmatica a ciascun Comune un finanziamento destinato alla realizzazione di interventi prioritari necessari ad assicurare l’accessibilità e la funzionalità delle strutture cimiteriali, in condizioni di sicurezza;

DECRETA

Art. 1

È autorizzata l’assegnazione programmatica di euro 8.576.022 da destinare alla realizzazione di interventi prioritari necessari ad assicurare l’accessibilità e la funzionalità delle strutture cimiteriali, in condizioni di sicurezza, danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, limitatamente ai manufatti di proprietà comunale e a quelli destinati all’uso pubblico, così distinta:

Brittoli

344.687

Castel del Monte

16.000

Castelvecchio Calvisio

93.633

Castelvecchio Subequo

240.000

Cocullo

400.000

Colledara

400.000

Fontecchio

186.640

Fossa

400.000

L’Aquila

5.000.000

Navelli

400.000

Pizzoli

295.062

S. Eusanio Forconese

400.000

Villa S. Angelo

400.000

I soggetti attuatori sono i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi finanziati.

Art. 2

1.   Agli oneri finanziari di cui al presente Decreto si fa fronte con le risorse di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, trasferiti nella contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

Art. 3

1.   Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell’incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascun intervento, all’approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.

2.   A seguito dell’approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all’espletamento delle procedure d’appalto ed all’affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

3.   Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009 e dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

4.   I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

Art. 4

1.   I soggetti attuatori predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d’appalto.

2.   Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

3.   Il soggetto attuatore predispone il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo.

Art. 5

1.   Il presente decreto, redatto in 4 copie originali, è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il tramite della ragioneria Provinciale dello Stato di L’Aquila, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente Decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 22 settembre 2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Giovanni Chiodi