IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-    L.R. 27/04/1995 n°67, modificata ed integrata dalla L.R.17/12/1996 n°140: “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo”, interveniva, a sostegno dei concessionari, pubblici e privati, di trasporto pubblico di persone a mezzo di impianti funiviari, con l'erogazione di finanziamenti per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita;

-    con istanza in data 29.03.2002 il Comune di Cappadocia (AQ) accedeva ai benefici ex L.R. 67/95 e s.m.i., esercizio 2002, per l’intervento di “Sostituzione della sciovia a fune alta “Monte Cese” con seggiovia biposto ad attacco fisso “Campo Rotondo – Colle Di Mezzo”, con un costo preventivato in € 1.696.560,91;

-    a seguito dell’istruttoria esperita dall’ufficio, detta richiesta veniva utilmente inserita al 4° posto della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n°DE4/003 del 29.01.2003, con un contributo massimo riconoscibile di € 516.456,90 ma, stante la limitata disponibilità finanziaria, veniva assegnato un contributo ridotto pari ad € 467.741,01;

-    con raccomandata A.R. n°866/DE4 del 06.02.2003 veniva notificato il Disciplinare di Concessione del contributo assegnato di € 467.741,01;

-    l’Amministrazione Comunale riceveva detto Disciplinare il 10.02.2003, e lo restituiva alla Direzione Trasporti e Mobilità, sottoscritto per accettazione dal Sindaco pro tempore, con nota n°444/r dell’11.02.2003;

-    con nota n°4907 del 30.06.2003 del Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” veniva comunicato al Comune di Cappadocia che, a seguito di rinunce di soggetti che la precedevano in graduatoria, si era determinata una ulteriore disponibilità di somme tali da consentire l’elevazione dell’importo di contributo assegnato fino al valore dell’importo massimo concedibile a norma dell’art. 4 della L.R. 67/95 (€ 516.456,90);

-    non era stata erogata nessuna anticipazione del contributo assegnato in quanto non si erano mai concretizzate le condizioni di Legge per l'erogazione di alcuna anticipazione;

-    con nota del 09.11.2004, n°4302 il Comune di Cappadocia (AQ) richiedeva, ai sensi del punto 5) del Disciplinare di Concessione, una proroga del termine di scadenza per l'ultimazione dei lavori in oggetto e per la presentazione della relativa documentazione, termine già fissato in 24 mesi a partire dal 10.02.2003. La richiesta di proroga era motivata dalla necessità dell’A.C. di modificare il progetto, in conseguenza del mancato accoglimento del progetto, da parte della Direzione Territorio-Urbanistica;

-    il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con Determinazione Dirigenziale n°DE4/091 del 18/11/2004, accoglieva la sopracitata richiesta di proroga, fissando il nuovo termine al 10.02.2007;

-    con nota n°3314 del 03.08.2006 il Comune di Cappadocia inviava alla Direzione Trasporti e Mobilità la delibera C.C. n°22 del 31.07.2006, con la quale veniva regolamentato il subentro della società MONNA ROSA S.r.l. nella sostituzione dell’impianto “Monte Cese”; e con nota n.474 del 07.02.2007 trasmetteva il progetto preliminare, a firma dell’ing. Dino Pignatelli, della seggiovia biposto presentato dalla stessa società, con modifica della denominazione da“Campo Rotondo – Colle di Mezzo” in “Camporotondo – Monte Cesa”;

-    la società MONNA ROSA S.r.l., con nota acquisita al protocollo della Direzione Trasporti e Mobilità n°1057/DE4 del 08.02.2007, chiedeva sia la formale voltura in suo favore del contributo assegnato per la realizzazione della seggiovia biposto, che una proroga di 24 mesi del termine di scadenza di cui al punto 5) del Disciplinare di Concessione e produceva copia dell’atto Rep. n.887 del 04.08.2006 con cui il Comune di Cappadocia aveva concesso i suoli interessati da impianti e piste di discesa in località Camporotondo;

-    con Determinazione Dirigenziale n°DE4/030 del 27/02/2007, è stata quindi concessa:

-    la voltura, in favore della società MONNA ROSA S.r.l. di Cappadocia (AQ), del contributo ex L.R. 67/95, esercizio 2002, inizialmente concesso all’Amministrazione Comunale per la realizzazione della seggiovia biposto, ridenominata “Camporotondo – Monte Cesa”, in sostituzione della sciovia “Monte Cesa”;

-    la proroga, visti i punti 5) e 6) del disciplinare di concessione (…Nella fase di realizzazione il Beneficiario non potrà apportare al progetto esecutivo approvato alcuna modifica sostanziale di cui al punto 2.1 del D.M 02/01/1985 n°23 (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione, velocità e potenzialità di trasporto), senza la preventiva autorizzazione della Regione Abruzzo ..), in quanto non ancora approvato, ai sensi della L.R. 24/05, il progetto esecutivo relativo alla seggiovia “Camporotondo – Monte Cesa” e pertanto il nuovo termine per l’ultimazione lavori e per la presentazione della documentazione richiesta ai punti 2), 3) e 4) del Disciplinare di Concessione, veniva fissato al 10.02.2009;

-    con nota del 22.12.2008 la MONNA ROSA S.r.l. di Cappadocia (AQ), stante l’avvicinarsi della scadenza fissata al 10/02/2009, faceva presente che:

-    dal 04.08.2006 con atto rep.887 era titolare dei suoli per la realizzazione dell’intervento ed aveva presentato tutti i progetti necessari, ottenendo le autorizzazioni di legge sia in linea tecnica che paesaggistica;

-    il Comune proprietario dei boschi, sovrastante i suoli dell’intervento aveva venduto il legname e l’utilizzazione del bosco si era conclusa in data 15.9.2008;

-    in data 08.10.2008 avevano avuto inizio i lavori cosi come certificati dall’ing. Dino Pignatelli;

-    la necessità di una nuova proroga di 24 mesi per l’ ultimazione dei lavori;

-    con Determinazione Dirigenziale N°DE4/004 del 20/01/2009 è stata concessa l’ulteriore proroga di 24 mesi per l’ultimazione lavori e presentazione della documentazione richiesta ai punti 2), 3) e 4) del Disciplinare di Concessione, fissando il nuovo termine al 10.02.2011;

Vista la nota del 08/02/2011, acquisita al prot.n°34843 del 10.02.2011 con la quale la Società, ha richiesto un’ulteriore proroga per l’ultimazione dei lavori adducendo, quale motivo del ritardo nell’andamento dei lavori, la difficoltà di esecuzione degli stessi derivante dai modi e dai tempi prescritti nella nota n°9755/07 del 01.08.2007 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente Energia.

Considerato che:

-    le difficoltà nell’esecuzione dei lavori, rappresentate dalla MONNA ROSA S.r.l., riguardano la realizzazione delle piste di discesa e non l’impianto di risalita;

-    per la realizzazione dell’impianto di risalita, oggetto di contributo regionale, a tutt’oggi non risulta ancora presentato il progetto definitivo-esecutivo, redatto da ditta costruttrice specializzata in impianti di risalita, indispensabile per il conseguimento dell’autorizzazione ex L.R. 24/2005 e del relativo N.O. ex DPR 753/80 (approvazione progetto per la costruzione dell’impianto e conseguente apertura al pubblico esercizio con relativi termini di inizio e fine lavori) ;

-    in pendenza di tale autorizzazione, i lavori di costruzione dell’impianto in questione non hanno avuto inizio e pertanto la proroga prevista dal punto 5) del Disciplinare di Concessione non può essere concessa,

-    alla luce di tali considerazioni, non potendo accogliere l’ulteriore richiesta di proroga avanzata dalla società MONNA ROSA, in data 11.03.2011, con nota RA/58439 è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del contributo, in applicazione del punto 5 del Disciplinare di concessione e dell’art. 7 della L. 241/1990,

-    in data 24/03/2010 la società MONNA ROSA ha inoltrato a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata le proprie osservazioni con le quali la stessa testualmente ribadisce che “i lavori di realizzazione (montaggio) dell’impianto di risalita sono propedeutici alla necessità di eseguire totalmente, come avvenuto, l’ampliamento delle piste di discesa da utilizzare come unico accesso alla sommità del monte. Senza tale ampliamento (ora realizzato) era impossibile iniziare i lavori di risalita” e contestualmente reitera la richiesta di un ulteriore periodo di proroga per la piena realizzazione dell’impianto;

Vista la L.R. n°6 del 30.04.2009 - art. 30 comma 1 che espressamente prevede: ”Al fine di ridurre i limiti di impegno di spesa a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi concessi entro la data del 31.12.2005 per la realizzazione di progetti, quando:……b) siano trascorsi quattro anni dalla data di concessione del contributo per la realizzazione di opere o per la realizzazione di progetti, quando l'atto di concessione del contributo medesimo non abbia espressamente previsto il termine di inizio dei lavori o di avvio degli interventi”;

Ritenuto pertanto non accoglibili le osservazioni presentate dalla Società, in quanto i lavori non solo non sono stati ultimati ma non sono neppure iniziati non essendo stato approvato il progetto definitivo-esecutivo indispensabile per il conseguimento dell’autorizzazione ex LR n°61/83 sostituita dalla L.R. 24/2005 e del relativo N.O. ex DPR 753/80, per la quale, la Società non ha presentato i relativi elaborati necessari per l’avvio del procedimento di autorizzazione;

Ritenuto altresì per le motivazioni anzidette,

-    di non poter concedere la proroga prevista dal punto 5) del Disciplinare di Concessione per l’ultimazione dei lavori della seggiovia di che trattasi, non essendo gli stessi da considerarsi iniziati, e ciò anche alla luce di quanto espresso, per un caso analogo, dall’Avvocatura Regionale con nota n°10673 del 20/12/2010;

-    di dover procedere, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 30 - comma 1 della sopracitata L.R. n°6 del 30.04.2009, alla revoca del contributo in conto capitale, concesso con Determinazione Dirigenziale n°DE4/003 del 29.01.2003, non avendo la Società MONNA ROSA S.r.l., realizzato l’intervento di “Sostituzione sciovia “Monte Cese” con seggiovia biposto “Campo Rotondo – Colle Di Mezzo”, in Comune di Cappadocia (AQ), per il quale era stato concesso il contributo di € 516.456,90;

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

determina

Per le motivazioni richiamate in premessa:

-    di non accogliere la richiesta di proroga, per l’ultimazione dei lavori di realizzazione della seggiovia “Camporotondo – Monte Cesa” in comune di Cappadocia (AQ), formulata dalla società MONNA ROSA S.r.l.;

-    di revocare ai sensi dell’art. 30 comma 1 della L.R. n°6 /2009, il contributo in conto capitale, concesso con Determinazione Dirigenziale n°DE4/003 del 29.01.2003 pari a € 516.456,90 al Comune di Cappadocia e successivamente volturato con Determinazione Dirigenziale n°DE4/030 del 27.02.2007 alla società MONNA ROSA S.r.l.;

-    di notificare il presente provvedimento alla società MONNA ROSA S.r.l.;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Affari della Giunta – Ufficio B.U.R.A., per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, o Ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luciano Di Biase