IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-    L.R. 27/04/1995 n°67, modificata ed integrata dalla L.R.17/12/1996 n°140: “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo”, interveniva, a sostegno dei concessionari, pubblici e privati, di trasporto pubblico di persone a mezzo di impianti funiviari, con l'erogazione di finanziamenti per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita;

-    Con istanza in data 30/11/1999, acquisita al protocollo della Direzione Trasporti n°526 del 24/01/2000, la Società Pasalea S.r.l. ha chiesto l’accesso ai contributi ex L.R. 67/1995 e s.m., esercizio 2000, per la realizzazione del nuovo impianto di sciovia a f.a. denominata “Roccacannone”, in sostituzione della sciovia omonima esistente in località Passo S. Leonardo in Comune di Pacentro (AQ). Costo intervento di Lire 595.036.960, pari ad Euro 307.310,94, con corrispondente contributo regionale individuato in Lire 238.014.784, pari ad Euro 122.924,38;

-    che a seguito dell’istruttoria esperita dall’ufficio, detta richiesta veniva ammessa ai finanziamenti ex L.R. 67/95 e s.m., esercizio 2000, con Ordinanza Dirigenziale n°015/2000/D5/S4 del 21/08/2000;

-    con nota AR n°4895/D5/S4 del 24/08/2000 è stato notificato il Disciplinare regolante la Concessione del contributo di L. 238.014.784, pari ad Euro 122.924,38, che la società ha restituito firmato per accettazione ed acquisito al protocollo n°5428/S4 della Direzione Trasporti il 20/09/2000;

-    da tale data a tutt’oggi, la Società non ha prodotto alcuna documentazione richiesta dal disciplinare;

-    Con nota n°4546/DE4 del 01/07/2005 successivamente ritrasmessa con nota A.R. 4975/DE4 del 19/07/2005, l’Ufficio invitava nuovamente la società Pasalea S.r.l. a manifestare il proprio interesse all’approvazione regionale ex L.R. 61/83 per la realizzazione della sciovia “Roccacannone” e, quale intervento ammesso ai benefici della L.R. 67/95 e sm.i. (nonostante i precedenti e ripetuti inviti, di cui alle note n°5558/S4 del 13/10/2000 - n°188 del 09/01/2001 - n°271/DE4 del 17/01/2003 - n°6010/DE4 dell’11/08/2003), a produrre la documentazione mancante e necessaria per l’autorizzazione regionale;

-    la Società Pasalea S.r.l. dava riscontro alla sopracitata richiesta nota n°4546/DE4 del 01/07/2005 con propria comunicazione in data 07/09/2005, confermando l’interesse sia all’approvazione della sciovia che all’ottenimento del finanziamento ex L.R. 67/95 e facendo presente che aveva provveduto a richiedere alla ditta costruttrice la documentazione progettuale mancante, da inoltrare successivamente agli Uffici regionali.

Vista la L.R. n°6 del 30.04.2009 - art. 30 comma 1 che espressamente prevede:”Al fine di ridurre i limiti di impegno di spesa a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi concessi entro la data del 31.12.2005 per la realizzazione di progetti, quando:……

………b) siano trascorsi quattro anni dalla data di concessione del contributo per la realizzazione di opere o per la realizzazione di progetti, quando l'atto di concessione del contributo medesimo non abbia espressamente previsto il termine di inizio dei lavori o di avvio degli interventi”;

Considerato che:

-    alla data odierna la ditta non ha prodotto la documentazione richiesta, occorrente per il rilascio dell’autorizzazione;

-    che il punto 5 del Disciplinare di concessione dispone: “Il tempo utile per la realizzazione dell’intervento assentito è quello indicato col provvedimento di approvazione dell’impianto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 61/83. In difetto, trascorso infruttuosamente il termine ultimo assegnato, si procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate. E’ fatta salva la facoltà del beneficiario di produrre istanza di proroga al termine di ultimazione assegnato per sopraggiunte e documentate cause di forza maggiore da richiedere prima della scadenza del termine assegnato.”;

-    Il progetto esecutivo, causa il permanere della carenza di documentazione e quindi di pareri e nullaosta necessari, non è stato ancora approvato, né ai sensi della L.R. 61/83 né ai sensi della L.R. 24/2005;

-    dalla data di concessione del contributo - 24/08/2000-, sono trascorsi più di quattro anni, come previsto dalla citata L.R. n°6 del 30.04.2009 - art. 30 comma 1 lett. b)

-    in data 11.03.2011 con nota RA/58456 è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del contributo, in applicazione del punto 5 del Disciplinare di concessione e dell’art. 7 della L. 241/1990.

Preso atto che nei termini assegnati, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90, la Società Pasalea Srl non ha presentato proprie osservazioni;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 30 comma 1 della la L.R. n°6 del 30.04.2009, di dover procedere alla revoca del contributo in conto capitale di L. 238.014.784, pari ad Euro 122.924,38, concesso con Ordinanza Dirigenziale n°015/2000/D5/S4 del 21/08/2000 alla Ditta PASALEA Srl, non avendo, la stessa, realizzato l’impianto di sciovia a f.a. denominata “Roccacannone”, in sostituzione della sciovia omonima esistente in località Passo S. Leonardo in Comune di Pacentro (AQ);

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

determina

Per le motivazioni richiamate in premessa:

-    di revocare ai sensi dell’art. 30 comma 1 della L.R. n°6 /2009, il contributo in conto capitale di L. 238.014.784, pari ad Euro 122.924,38, concesso con Ordinanza Dirigenziale n°015/2000/D5/S4 del 21/08/2000; per la realizzazione dell’impianto di sciovia a f.a. denominata “Roccacannone”, in sostituzione della sciovia omonima esistente in località Passo S. Leonardo in Comune di Pacentro (AQ);

-    di notificare il presente provvedimento alla società PASALEA S.r.l.;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Affari della Giunta – Ufficio B.U.R.A., per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, o Ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luciano Di Biase