il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta F.lli Molino S.r.l.. con sede legale in Vasto (CH), c.so G. Mazzini n. 207, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Rotella” nel Comune di Cupello (CH) distinta in catasto al foglio n. 39 particelle nn. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 34, 49, 4006, 4007, 4008, 4010, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria n. 0281.5100263.81 stipulata in data 11/11/2011 con la Compagnia Fondiaria - Sai S.p.A. Agenzia Generale di Vesto (CH).

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottempèranza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)  i lavori dovranno esser sospesi durante la fase riproduttiva della fauna per un periodo di tre mesi da aprile a giugno;

2)  tutti i mezzi in transito da e per ciascun lotto in coltivazione dovranno utilizzare la propria viabilità individuale in modo da evitare l’effetto cumulo che si verificherebbe nel caso di una concentrazione di passaggio di mezzi sulle stesse strade;

3)  i mezzi meccanici utilizzati dovranno essere a norma riguardo le emissioni in atmosfera di gas di scarico e l’inquinamentà acustico;

4)  ai fini dell’abbattimento delle polveri dovrà essere eseguita, due volte al giorno (mattina e pomeriggio), l’annaffiatura con acqua dei tratti non asfaltati delle strade percorse dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto;

5)  lungo ampi tratti dell’argine del fiume dovrà esser creata una fascia di vegetazione, mediante la messa a dimora di specie tipiche degli habitat del SIC (Salix e Populus), in modo da creare zone di rifugio per la fauna e nello stesso tempo una barriera per l’assorbimento dei rumori derivanti dall’attività estrattiva;

6)  la coltivazione del lotto successivo non potrà essere avviata senza il preventivo collaudo del ripristino del lotto precedente, che sarà certificato dal Direttore dei Lavori;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc 23.085,90 e complessivamente mc. 230.859,00 (duecentotrentamilaottocentocinquantanove/00) per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta