LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 28 del 11 agosto 2011 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011;

Rilevato che l’entrata in vigore della suddetta legge regionale è stabilita alla data del 24 novembre 2011, ovvero al novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Considerato che la citata LR n. 28/2011 dà attuazione alle disposizioni nazionali in materia di vigilanza e controllo sulle opere in zona sismica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Rilevato che l’attuazione delle modalità imposte dal citato D.P.R. n. 380/2001 e dalla stessa LR n. 28/2011, comportano un aggravio di competenze e di adempimenti a carico degli uffici preposti allo svolgimento di tali attività;

Rilevato che la materia sismica, per quanto attiene le attività di vigilanza e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica, è stata trasferita alle Amministrazioni Provinciali con legge regionale n. 72/1998 e viene svolta dai Settori provinciali del Genio civile competenti per territorio, che hanno sostituito gli ex Geni Civili regionali, mantenendone le funzioni;

Visto l’art. 15 della citata LR n. 28/2011 che, per garantire l’efficacia e l’efficienza delle procedure da porre in essere con l’entrata in vigore della LR n. 28/2011, sancisce l’istituzione di un “contributo” per l’esercizio delle funzioni regionali di cui all’art. 2 della medesima legge regionale, e di “diritti e spese” per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative di autorizzazione/deposito, vigilanza e controllo delle opere e di conservazione e consultazione dei progetti, da parte dei Settori provinciali competenti per territorio;

Visto il comma 2 dell’art. 15 della citata LR n. 28/2011 il quale dispone che l’importo e le modalità di versamento dei contributi e dei diritti e spese di cui sopra saranno stabiliti “con apposito atto della Giunta regionale e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all’entità e alla tipologia dell’intervento”;

Rilevato che il mancato versamento dei suddetti oneri “costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda” di autorizzazione sismica o di deposito (art. 14, comma 3) e, pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione delle modalità e dell’entità dei pagamenti prima dell’entrata in vigore della LR n. 28/2011;

Ritenuto di dover dare attuazione all’art. 15 della menzionata L.R. 28/2011, disponendo l’approvazione del documento “Modalità di effettuazione del versamento del contributo per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti” in Allegato A al presente provvedimento;

Preso atto che la redazione del suddetto documento in Allegato A è stata effettuata in collaborazione con le quattro Amministrazioni provinciali attraverso il Tavolo Tecnico di Coordinamento istituito dall’art. 2, comma 4 della citata LR n. 28/2011 (Allegato B);

Considerato che le modalità di pagamento sono state preventivamente concordate con i settori deputati alla contabilità e bilancio della Regione Abruzzo e delle quattro Amministrazioni provinciali;

Specificato che, in attuazione all’art. 15, comma 5, “le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all’art. 16, sono riscosse dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti”;

Considerato che per la stima dei costi relativi, inclusi in detto documento, sono stati valutati gli analoghi provvedimenti adottati dalle altre Regioni italiane, le statistiche di deposito negli anni precedenti rilevate per ciascun Settore provinciale, le tipologie di intervento possibili, i dati ISTAT relativi alla popolazione residente e che, quindi, la stessa può essere oggetto a revisione e/o aggiornamento al mutare delle citate condizioni;

Ritenuto, pertanto, necessario avviare una fase sperimentale di “prima applicazione” di dette procedure della durata di 12 mesi dalla pubblicazione, finalizzata alla valutazione della loro effettiva efficacia rispetto agli indirizzi dettati dalla L.R. 28/2011;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore regionale “Protezione civile – Ambiente”, in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

A voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa

1.   Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il documento “Modalità di effettuazione del versamento del contributo per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti” in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   Di sperimentare l’efficacia delle procedure contenute nel documento di cui al punto 1, per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURAT, riservandosi, alla scadenza del suddetto periodo di sperimentazione e qualora se ne ravveda la necessità e l’opportunità, la possibilità di revisionare e/o aggiornare il documento in Allegato A;

3.   Di specificare che, in attuazione all’art. 15, comma 5, della L.R. 28/2011, “le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all’art. 16, sono riscosse dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti”;

4.   Di specificare che la Direzione Regionale competente per l’attuazione delle funzioni regionali di cui all’art. 2  della citata L.R. 28/2011 è la Direzione “Protezione Civile - Ambiente”;

5.   Di dare pubblicità al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul BURA e sul sito web ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati


Allegato A (in PDF - 96 KB)