Vista la legge regionale
n. 28 del 11 agosto 2011 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e
modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto
2011;
Rilevato che l’entrata in
vigore della suddetta legge regionale è stabilita alla data del 24 novembre
2011, ovvero al novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
Considerato che
Rilevato che l’attuazione
delle modalità imposte dal citato D.P.R. n. 380/2001 e dalla stessa LR n.
28/2011, comportano un aggravio di competenze e di adempimenti a carico degli
uffici preposti allo svolgimento di tali attività;
Rilevato che la materia sismica,
per quanto attiene le attività di vigilanza e controllo sugli interventi
edilizi in zona sismica, è stata trasferita alle Amministrazioni Provinciali
con legge regionale n. 72/1998 e viene svolta dai Settori provinciali del Genio
civile competenti per territorio, che hanno sostituito gli ex Geni Civili
regionali, mantenendone le funzioni;
Visto l’art. 15 della
citata LR n. 28/2011 che, per garantire l’efficacia e l’efficienza delle
procedure da porre in essere con l’entrata in vigore della LR n. 28/2011,
sancisce l’istituzione di un “contributo” per l’esercizio delle funzioni
regionali di cui all’art. 2 della medesima legge regionale, e di “diritti e
spese” per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative di
autorizzazione/deposito, vigilanza e controllo delle opere e di conservazione e
consultazione dei progetti, da parte dei Settori provinciali competenti per
territorio;
Visto il comma 2
dell’art. 15 della citata LR n. 28/2011 il quale dispone che l’importo e le
modalità di versamento dei contributi e dei diritti e spese di cui sopra
saranno stabiliti “con apposito atto
della Giunta regionale e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica,
all’entità e alla tipologia dell’intervento”;
Rilevato che il mancato
versamento dei suddetti oneri “costituisce
motivazione dell’improcedibilità della domanda” di autorizzazione sismica o
di deposito (art. 14, comma 3) e, pertanto, si rende necessario procedere
all’individuazione delle modalità e dell’entità dei pagamenti prima
dell’entrata in vigore della LR n. 28/2011;
Ritenuto di dover dare
attuazione all’art. 15 della menzionata L.R. 28/2011, disponendo l’approvazione
del documento “Modalità di effettuazione del versamento del contributo per
l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti di istruttoria e spese di
conservazione e consultazione dei progetti” in Allegato A al presente
provvedimento;
Preso atto che la
redazione del suddetto documento in Allegato A è stata effettuata in
collaborazione con le quattro Amministrazioni provinciali attraverso il Tavolo
Tecnico di Coordinamento istituito dall’art. 2, comma 4 della citata LR n.
28/2011 (Allegato B);
Considerato che le
modalità di pagamento sono state preventivamente concordate con i settori
deputati alla contabilità e bilancio della Regione Abruzzo e delle quattro
Amministrazioni provinciali;
Specificato che, in
attuazione all’art. 15, comma 5, “le risorse derivanti dal versamento dei
diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle
sanzioni di cui all’art. 16, sono riscosse dalla Provincia competente per
territorio e sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e
aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza
e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche
competenti”;
Considerato che per la
stima dei costi relativi, inclusi in detto documento, sono stati valutati gli
analoghi provvedimenti adottati dalle altre Regioni italiane, le statistiche di
deposito negli anni precedenti rilevate per ciascun Settore provinciale, le
tipologie di intervento possibili, i dati ISTAT relativi alla popolazione
residente e che, quindi, la stessa può essere oggetto a revisione e/o
aggiornamento al mutare delle citate condizioni;
Ritenuto, pertanto, necessario
avviare una fase sperimentale di “prima applicazione” di dette procedure della
durata di 12 mesi dalla pubblicazione, finalizzata alla valutazione della loro
effettiva efficacia rispetto agli indirizzi dettati dalla L.R. 28/2011;
Preso atto del parere
favorevole espresso dal Direttore regionale “
A voti espressi nelle
forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
riportate in narrativa
1. Di approvare, per i motivi espressi in
narrativa, il documento “Modalità di effettuazione del versamento del
contributo per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti di
istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti” in Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di sperimentare l’efficacia delle procedure
contenute nel documento di cui al punto 1, per un periodo di 12 mesi dalla data
di pubblicazione del presente atto sul BURAT, riservandosi, alla scadenza del
suddetto periodo di sperimentazione e qualora se ne ravveda la necessità e
l’opportunità, la possibilità di revisionare e/o aggiornare il documento in
Allegato A;
3. Di specificare che, in attuazione all’art.
15, comma 5, della L.R. 28/2011, “le risorse derivanti dal versamento dei
diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle
sanzioni di cui all’art. 16, sono riscosse dalla Provincia competente per
territorio e sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e
aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza
e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche
competenti”;
4. Di specificare che
5. Di dare pubblicità al presente provvedimento
attraverso la pubblicazione sul BURA e
sul sito web ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono allegati