LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Viste la L. 30 luglio 2010, n. 122 e la L. 14 settembre 2011, n. 148, richiamate in oggetto che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e il contenimento delle spese dei piccoli Comuni, dispongono che i Comuni fino a 1000 abitanti  esercitino  obbligatoriamente tutte le funzioni/servizi in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000); mentre i Comuni da 1001 a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e i Comuni da 1001 a 5000 esercitino obbligatoriamente solo le funzioni fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3 della L. 5 maggio 2009, n. 42, in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000);

Vista, in particolare, la L. 30 luglio 2010, n. 122 che all’art. 14, comma 31, così recita: “il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 13 agosto 2011, n. 138”;

Dato atto che i Comuni sopra richiamati sono quelli da 1001 a 3000 abitanti, appartenenti o appartenuti a CC.MM., e quelli da 1001 a 5000 abitanti, ai sensi dell’art. 14, comma 28, della medesima legge;

Vista, altresì,  la L. 14 settembre  2011, n. 148 che all’art. 16, comma 6, così recita: “le Unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’art. 156, comma 2, del citato TU di cui al D. Lgs n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5000 abitanti, ovvero a 3000 ab,. qualora i Comuni che intendono comporre una medesima Unione appartengono o sono appartenenti a CC.MM .Entro 2 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna Regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici”

Dato atto che i Comuni sopra richiamati sono quelli fino a 1000 abitanti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della medesima legge;

Atteso che la legislazione statale per la gestione associata individua, per i Comuni fino a 1000 ab. limiti demografici minimi di norma superiori a 5000 ab., ovvero 3000 ab., qualora i Comuni appartengano o siano appartenuti a CC.MM.; mentre individua, per i Comuni da 1001 a 3000 ab., se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e per quelli da 1001 a 5000 ab., il limite demografico minimo di 10.000 ab.;

Dato atto che il termine entro cui la Regione può intervenire, derogando ai limiti demografici minimi stabiliti dalla legislazione statale, è quello del 17 Novembre 2011;

Tenuto conto degli incontri territoriali provinciali che la Regione Abruzzo, attraverso l’Assessore competente, ha tenuto con i Comuni e con l’ANCI e, in particolare: nelle date del 25 ottobre 2011, con i Comuni della Provincia di Pescara; 3 Novembre 2011, con i Comuni della Provincia di Teramo; 8 Novembre 2011, con i Comuni della provincia di L’Aquila; 10 Novembre 2011, con i Comuni della Provincia di Chieti, per condividere insieme la scelta su differenti soglie demografiche e nei quali i Comuni hanno espresso la volontà di abbassare i limiti demografici previsti dalla legislazione statale;

Ritenuto di dover condividere quanto rappresentato dai Comuni interessati sugli incontri svoltisi in merito alla necessità di abbassare tali limiti demografici, tenuto conto del gran numero di piccolissimi Comuni e delle caratteristiche del territorio della Regione che renderebbero difficoltoso l’associazionismo di funzioni/servizi se le soglie demografiche minime rimanessero quelle stabilite dallo Stato;

Vista la L.R. 143/97 che prevede una soglia minima di almeno 5000 abitanti per le Unioni e, a seguito della quale, la Regione ha, negli anni,  sostenuto l’associazionismo dei Comuni incentivandolo;

Tenuto conto, altresì, che con le norme sopra richiamate è stato avviato un processo di riforme istituzionali particolarmente complesso concernente: i piccoli Comuni fino a 1000 ab. che sono obbligati a svolgere tutte le funzioni/servizi in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000), a far data dal rinnovo amministrativo successivo alla data del 13 agosto 2012 da parte del primo dei Comuni facenti parte dell’Unione, o convenzioni (art. 30 TU 267/2000) entro il 30/09/2012; i Comuni da 1001 a 3000 ab., se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e i Comuni da 1001 a 5000 ab., che sono obbligati a svolgere le 6 funzioni/servizi fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3, della L. 42/2009, in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000), di cui almeno due entro il 31 dicembre 2011 e tutte le 6 funzioni fondamentali, loro spettanti, entro il 31 dicembre 2012;

Dato atto che negli incontri svoltisi con i Comuni è stata manifestata dagli stessi, nei confronti della Regione, la necessità di garantire loro un supporto e un’assistenza tecnica mirati ad azioni di affiancamento per dare attuazione a questo complesso processo di riforma avviatosi a seguito dell’approvazione delle richiamate normative statali entro i brevi termini dalle stesse previsti;

Ritenuto di condividere quanto manifestato dai Comuni;

Dato atto che il Servizio competente non è dotato delle risorse umane sufficienti a fronte del complesso percorso di riforme istituzionali in atto;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto che il Dirigente del Servizio “ Governance Locale,Riforme Istituzionali, e rapporti con gli Enti Locali”  si è espresso  favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione delle normative statali in essa richiamate

-    Di stabilire che i Comuni fino a 1000 abitanti esercitino tutte le funzioni/servizi loro spettanti obbligatoriamente in forma associata attraverso  Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000) in modo che, nel caso si costituiscano in Unioni, il limite demografico minimo, di cui all’art. 16, comma 6, secondo periodo del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148, ossia  la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’art. 156, comma2, del TU 267/2000, sia superiore a 1000 abitanti, tenuto conto della diffusa esistenza di piccolissimi Comuni  e delle caratteristiche territoriali della Regione Abruzzo;

-    Di stabilire che i Comuni da 1001 a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a CC.MM., e quelli da 1001 e 5000 abitanti, negli altri casi, esercitino le 6 funzioni/servizi fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3, della L. 5 maggio 2003, n. 42, loro spettanti, obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni (art. 32 TU 267/2000) o convenzioni (art. 30 TU 267/2000), in modo che il limite demografico minimo, di cui all’art. 14, comma 31, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  L. 30 luglio 2010, n. 122, ossia  la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, sia superiore a 5000 abitanti, ciò in linea con quanto già previsto dalla L.R. 143/97;

-    Di dare atto che con successiva legge regionale, previa concertazione con la Conferenza Permanente Regione/EE.LL., sarà individuata, nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3, della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese;

-    Di incaricare la Direzione “Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” per il tramite del Servizio “Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli enti locali”, competenti in materia, di svolgere funzioni di accompagnamento dei Comuni interessati dal processo di riforma suddetto, avvalendosi anche di servizi di assistenza tecnica da reperirsi all’esterno;

-    Di precisare che le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione dei servizi di assistenza tecnica suddetti sono stanziate sul Cap: 11464 denominato ”Oneri per la realizzazione di Unioni e fusioni tra Comuni ecc. di cui alla L.R. 143/97“  UPB  14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1536 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e fissate in € 200.000,00 (duecentomila/00) massimi;

-    Di notificare la presente deliberazione agli enti interessati attraverso la pubblicazione sul BURA e mediante avviso sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.