IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della
giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art.1
Finalità
1. Il Parco naturale regionale del
Sirente-Velino assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche,
archeologiche ed ambientali in genere, nonché la difesa e la ricostituzione
degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla
problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel
rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri
naturali.
2. Nel territorio del Parco naturale regionale
Sirente-Velino può essere promossa la valorizzazione e la sperimentazione di
attività produttive compatibili.
3.
Art. 2
Confini
1. I
confini del Parco sono individuati come da cartografia allegata alla presente
legge, in scala 1:100.000, per una superficie pari a
2. Presso
l’Ufficio della Direzione regionale competente in materia di Parchi e Riserve
Naturali è depositata la cartografia in scala 1:25.000, approvata con
Deliberazione di G.R. n. 246/C dell’11 aprile 2011.
3. Fanno
territorialmente parte del Parco i seguenti Comuni, tutti ricompresi nella
Provincia di L’Aquila: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo,
Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano
Sicoli, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli,
Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio dei Vestini, Secinaro,
Tione degli Abruzzi.
Art. 3
Ente Parco
1. E’ istituito l'Ente Parco Naturale Regionale
del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.
2. Sono organi dell’Ente Parco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c)
d) il Collegio dei revisori dei
Conti;
e)
3. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio
direttivo fra membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42,
comma 3 dello Statuto regionale. Prima dell'approvazione dello Statuto le
funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano. Qualora il
Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio
direttivo,
4. Il Presidente non può esercitare attività che
non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di
Presidenza, in
parziale deroga al comma 4 dell’articolo 11 della L.R. n. 38 del 1996, è incompatibile con quello di deputato al Parlamento Europeo o Nazionale,
Consigliere regionale, Consigliere provinciale, nonché con quello di Sindaco o
Assessore comunale, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore
di Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento
delle funzioni inerenti l'incarico.
5. Il Consiglio direttivo elegge al proprio
interno un Vice Presidente scelto fra i membri eletti dalla Comunità del Parco
e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente,
secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco.
6. Il Consiglio Direttivo è composto:
a) da sei membri nominati dalla
Comunità del Parco, con voto limitato a 3 nominativi, in rappresentanza degli
Enti locali ricompresi nel Parco stesso. In luogo dei rappresentanti di nomina
politica gli Enti locali possono designare esperti scelti all'esterno degli
organi rappresentativi della Comunità;
b) da cinque membri nominati dal
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 42, comma 3 dello Statuto regionale secondo le seguenti modalità:
1) due su designazione delle
Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste
alla lett. c), comma 4, dell'art. 5 della L.R. n. 38/1996;
2) uno su designazione del
Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;
3) due su proposta del Consiglio
regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline
giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti
di Associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di
rotazione.
I membri devono produrre
curricula attestanti le proprie competenze.
7. Qualora
siano designati membri dalla Comunità del Parco, Sindaci di un Comune oppure
Presidenti di una Comunità montana, della Provincia o della Regione presenti
nella Comunità del Parco, la cessazione dalla predetta carica, a qualsiasi
titolo, comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio
direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si
applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi Enti.
8. Al
Presidente del Parco, al Consiglio direttivo e alla Giunta esecutiva si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27
(Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica
della Regione Abruzzo). La carica di Presidente è rinnovabile una sola volta.
9. Il
Consiglio direttivo è insediato dal componente della Giunta regionale preposto
al settore ai sensi dell’art. 11, comma 8, della L.R. 21 giugno 1996 n. 38.
Previa convocazione del Consigliere anziano entro 15 giorni dall’insediamento. Salvo
quanto previsto nell’art. 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque
anni. Il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla
ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo.
10. La mancata designazione o nomina non crea
impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del Parco.
In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della
richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità,
11. Ai componenti del Consiglio direttivo, al
Presidente e al Vice Presidente spettano i compensi pari al 60% di quelli
attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi Nazionali, salvo quanto
disposto dall’art. 5 del D.L. 78/2010.
12. Il Consiglio Direttivo e
Inoltre, il Consiglio direttivo:
a) delibera su questioni generali, bilanci,
Piano del Parco e regolamenti;
b) esprime parere vincolante sul
Piano pluriennale economico e sociale;
c) fornisce alla Comunità del Parco
gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso
attribuiti dalla legge;
d) delibera sullo Statuto dell'Ente,
sentito il parere della Comunità del Parco;
e) individua il perimetro provvisorio del Parco,
nelle more dell’approvazione del Piano del Parco;
13.
a) il Presidente dell’Ente Parco che la presiede;
b) il Vice Presidente dell’Ente Parco che ne fa
parte di diritto;
c) tre membri eletti a maggioranza fra i membri
del Consiglio direttivo dell’Ente a votazione segreta a maggioranza dei votanti
e con voto limitato a un componente.
Secondo quanto previsto dalla presente legge
a) compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni di competenza
della Giunta esecutiva, che non siano riservati dalla legge al Consiglio
Direttivo e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo
Statuto, del Presidente del Parco;
b) adotta tutti gli atti che non rientrino nelle
competenze esclusive del Consiglio direttivo e del Presidente del Parco;
c) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
Direttivo;
d) esercita le funzioni delegate dal Consiglio
direttivo;
e) promuove le azioni ed i provvedimenti più
opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. In particolare
decide di intervenire, qualora lo ritenga necessario o opportuno, nei giudizi
riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del
patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti
lesivi degli interessi tutelati dall'Ente Parco;
f) ratifica gli atti urgenti adottati dal
Presidente.
14. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una
relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
15. Il Collegio dei revisori invia al Presidente
della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa
dell'Ente Parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.
16. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi
irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferiscono immediatamente al
Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.
17. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e
documenti dell'Ente Parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute del Consiglio direttivo.
18. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso
trattamento dei revisori dei conti di un Comune con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti ridotto
del 10%, ai sensi del comma 3 del D.L. 78/2010.
19. I
criteri di nomina e la durata del Presidente e dei membri del Collegio dei
revisori dei conti sono disciplinati dall’art. 11, commi 11 e 12, della L.R.
38/1996.
20.
a) dai Sindaci dei Comuni
interessati o da Consiglieri da essi delegati;
b) dai Presidenti delle Comunità
montane interessate o Consiglieri da essi delegati;
c) dal Presidente della Provincia di
L'Aquila o da un suo delegato.
21.
Il suo parere è obbligatorio:
a) sullo Statuto dell'Ente Parco;
b) sul Piano e sul Regolamento del
Parco;
c) sul bilancio e sul conto
consuntivo;
d) su altre questioni, a richiesta di
un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
22.
23.
24. Qualora
25.
26. Fatto salvo quanto previsto al comma
Art. 4
Piano del Parco e Regolamento
1. Il Piano ed il Regolamento del Parco sono
predisposti dall'Ente Parco in base ai criteri e alle finalità della presente
legge. Il Piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla Regione
secondo la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 38/1996. La
predisposizione del Piano del Parco è effettuata entro e non oltre 18 mesi
dall’insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora ciò non avvenga,
2. Il Piano, nella sua predisposizione generale
e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi
esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni.
Deve inoltre tenere in considerazione gli strumenti urbanistici comunali
definitivamente adottati ed approvati al momento della pubblicazione della
presente legge. In particolare deve contenere:
a) le analisi di base;
b) la relazione di sintesi,
l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi
per l'attuazione del Piano stesso;
c) la perimetrazione definitiva;
d) la zonazione;
e) la normativa ed eventuali
regolamenti di settore.
3. Il Piano, in relazione alla lettera a) del
comma 2, si basa su un insieme di indagini sufficienti ad inquadrare i seguenti
aspetti:
a) geologici, geomorfologici,
pedologici, idrologici e speleologici;
b) floristici, vegetazionali,
forestali;
c) faunistici;
d) paesaggistici, storici,
architettonici, archeologici e culturali in genere;
e) socio-economici con particolare
riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono
essere influenzate dall'istituzione dell'area naturale protetta.
4. Il Piano è firmato da tecnici abilitati alla
redazione di strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso
svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.
5. Ai fini dell'attuazione delle finalità
istitutive del Parco del Sirente-Velino, il Piano disciplina:
6. l'organizzazione generale del territorio,
tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme
differenziate di tutela e di uso;
7. la disposizione di vincoli, destinazioni di
uso pubblico o privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle
varie aree individuate dal Piano;
c) la definizione di sistemi di accessibilità
veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture
riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
d) l'individuazione di sistemi di
attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del Parco, musei, centri
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
e) la determinazione di indirizzi e
criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione
dell'ambiente naturale in genere.
6. Il Piano, inoltre:
a) individua gli interventi
conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente con
progetti di intervento particolareggiati;
b) determina i modi di utilizzazione
sociale dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
c) individua e regolamenta le
attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive
dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività
socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene
quella agro-silvo-pastorale.
7. Il Piano del Parco e il Piano pluriennale
economico e sociale sono elaborati dal Consiglio direttivo e dalla Comunità del
Parco contestualmente e attraverso reciproche consultazioni.
Art. 5
Effetti del Piano del Parco
1. Il Piano del Parco ha valore di Piano
paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali
e urbanistici di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso normati
il Piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.
2. Gli Enti locali devono adeguare i propri
piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dall’entrata in vigore
del Piano del Parco. Decorso detto termine,
le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del
Comune.
3. L'approvazione da parte della Regione del
Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.
4. Tutte le opere da realizzare all'interno del
Parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, secondo
le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta,
verificata la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento, viene
rilasciato dall’Ente Parco entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.
Art. 6
Regolamento
1. Il Regolamento disciplina le attività
consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di
pianificazione. Esso disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione
di opere e manufatti;
b) le attività artigianali,
commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione
del pubblico e dei mezzi di trasporto;
d) le attività sportive, ricreative
ed educative;
e) l'attività di ricerca scientifica
e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore,
luminose o di altro genere, nonché ai fattori di disturbo;
g) lo svolgimento delle attività da
affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunità terapeutiche, ed al servizio civile
alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio
dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani
e disabili;
i) le modalità ed i criteri di
priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti,
espropriazioni, indennizzi;
l) il regime sanzionatorio previsto
dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel Regolamento
stesso.
2. Il Regolamento del Parco valorizza altresì
gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle
popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le
norme in materia di divieto di attività venatoria previste dalla presente
legge.
3. Sono comunque da applicare i principi
statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/1991.
4. Il Regolamento fa salvi i diritti reali e gli
usi civici delle collettività locali.
5. Il Regolamento è parte integrante del Piano
per il Parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione,
di efficacia, di revisione e di aggiornamento.
6. Il
Regolamento disciplina le attività cinotecniche.
Art. 7
Piano pluriennale economico e sociale
1. Nel rispetto delle finalità della presente
legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano del Parco,
2. Per le finalità di cui al comma 1,
3. Il Piano pluriennale economico e sociale, sul
quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, è
sottoposto al parere della competente Struttura della Giunta regionale ed è
approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 38/1996. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente e
Regione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Componente
4. Il Piano pluriennale economico e sociale
specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le
risorse necessarie ed i finanziamenti e può prevedere in particolare:
a) la concessione di sovvenzioni a
privati ed Enti locali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato;
b) la predisposizione di
attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
c) servizi di carattere
turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a
terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;
d) l'agevolazione o la promozione,
anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali,
agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche
di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto
delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle
attività locali connesse.
5. Una quota parte di tali attività deve
consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato,
nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i disabili.
Art. 8
Statuto
1. Lo Statuto, tenuto conto di quanto stabilito
nell'art. 13 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38, definisce e disciplina
l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco.
2. Lo Statuto, inoltre, stabilisce:
a) le finalità, l'organizzazione, i
compiti e le funzioni degli Organi dell'Ente Parco nonché le modalità di nomina
del Presidente e del Direttore;
b) le norme per il regolare
svolgimento delle attività degli Organi dell'Ente Parco;
c) la sede definitiva dell'Ente
Parco;
d) le modalità di partecipazione
popolare e le forme di pubblicità degli atti;
e) la procedura necessaria per
l'eventuale modifica dello Statuto stesso.
3. Lo Statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio
direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco, ed è trasmesso al
competente Settore della Giunta regionale che ne verifica la legittimità e può
richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente Parco deve
controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali
osservazioni con deliberazione del Consiglio direttivo.
4.
5. I pareri di cui al commi 3 e 4 si intendono
resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.
6. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri
pervenuti, adotta lo Statuto e lo trasmette alla Regione, che lo approva con
deliberazione di Giunta.
Art. 9
Norme transitorie di salvaguardia
1. All'interno del Parco naturale regionale del
Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il
Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti
interventi:
a) asportazione, anche parziale, e
danneggiamento delle formazioni minerali;
b) modificazioni del regime delle
acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale
con opere di bioingegneria naturalistica;
c) la caccia, la cattura, il
danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o
turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi
compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali
reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di
perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati
debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono
avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua
approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del
Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
d) l'apertura di nuove cave, miniere
e discariche;
e) la realizzazione di allevamenti
di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i
sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente
Parco;
f) il danneggiamento e la raccolta
delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone,
fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di
funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle
normative vigenti;
g) alterazione con qualsiasi mezzo,
diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
acquatico;
h) l'introduzione di armi, di
esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie
animali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n. 38/1996 così
come modificato dal comma 3, dell’art. 57 della L.R. n. 10/2004;
i) l'esercizio di sport con mezzi
meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all’infuori delle strade asfaltate;
l) l'accensione di fuochi e l'uso
di fuochi pirotecnici non autorizzati;
m) l’uso di motoslitte al di fuori delle
aere classificate "piste da sci" limitatamente per compiti di
pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non
autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è
consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree
espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;
n) il campeggio al di fuori delle
aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il
campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
o) l'installazione di cartelli
pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
p) l'uso di battipista per lo sci
alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il
fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
q) la circolazione di mezzi a motore
lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività
consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture
ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini
locali.
4. Le attività pascolive, agricole e forestali
saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano
del Parco.
5. Fino a tale data, le attività di cui al comma
4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli
abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
6. La pesca sportiva è consentita fatta
eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.
7. Sono comunque consentiti gli interventi di
cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983
e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di
ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi
esistenti debitamente autorizzati.
8. Previo parere del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere
consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo,
esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla
riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva
locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave
esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il
ripristino della continuità morfologica ambientale.
Art. 10
Personale
1. La pianta organica del Parco regionale del
Sirente-Velino è approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio
direttivo, nel
rispetto di quanto previsto dal D.L. 78/2010 sul contenimento della spesa in
materia del pubblico impiego, nonché dall’art. 26 della L.R. 6/2009 sulle procedure
autorizzatorie per le assunzioni. Le assunzioni di
personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere
contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. Per le assunzioni a
tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal comma 28, dell’art.
9 del D.L. 78/2010.
2. Il Direttore del Parco è responsabile delle
attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco e
risponde dei propri atti agli Organi amministrativi dell'Ente. Lo Statuto,
nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua
nomina e le sue attribuzioni.
3. Il
Direttore del Parco, nominato dal Presidente del Parco, è scelto, mediante
selezione pubblica, tra i dirigenti della P.A. in possesso di comprovata
esperienza quinquennale nella direzione di aree protette.
4. Per quanto concerne le modalità di accesso
nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale
regionale.
5. Il Presidente del Parco provvede a stipulare
con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una
durata non superiore a cinque anni.
6. L'Ente Parco, per il conseguimento dei fini
d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato
dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza
del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio
personale. I rapporti tra Ente Parco e Corpo forestale dello Stato sono
stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del
Parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/1991.
7. È comunque consentito all'Ente Parco, nei
limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con
contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti
collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
Art. 11
Articolazione in zone
1. Il territorio del Parco naturale regionale
del Sirente-Velino può essere articolato nelle seguenti zone:
a) Zona A: di eccezionale valore
naturalistico (Riserva integrale), per la conservazione dell'ambiente naturale
nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente
alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;
b) Zona B: di elevato valore
naturalistico e paesaggistico (Riserva generale), articolabile in più sottozone
in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o
attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività
agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del
Parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi
volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali
degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio
esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o
gestionali ed il ripristino di sentieri;
c) Zona C: area di protezione, per
la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere
esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri
tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica.
Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e
d) di cui al comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 così come modificato
ed integrato dalla L.R. n. 70/1995;
d) Zona D: area di sviluppo, limitata
ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino
ad applicazione del Piano del Parco, a cui vengono destinati opportuni interventi
di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di
vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio
finalizzato a strutture ricettive e di supporto al Parco.
2. Il Piano del Parco stabilisce la normativa
relativa alle zone di cui al comma 1.
Art. 12
Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione del Parco è
esercitata dalla Regione.
2. La sorveglianza sul territorio del Parco è
affidata alla Polizia Locale Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato,
previa convenzione con
Art. 13
Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi
1. L'Ente Parco, anche sulla base delle
indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano pluriennale economico e
sociale, può prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del
Parco stesso o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme
vigenti.
2. Per quanto concerne gli indennizzi per i
danni provocati dalla fauna selvatica e le limitazioni derivanti dai vincoli,
nel territorio del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e
7 dell'art. 15 della legge n. 394/1991.
Art. 14
Misure di incentivazione
1. Agli Enti destinatari il cui territorio è
compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i
benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991. Inoltre ad essi è
attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a
interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed
h) del medesimo art. 7 della legge n. 394/1991 secondo le seguenti fasce di
priorità:
a) comuni che hanno l'intero
territorio all'interno del perimetro del Parco;
b) comuni che hanno oltre il 50% del
proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;
c) comuni che hanno meno del 50% del
proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;
d) comuni che hanno parte del
territorio all'interno delle aree contigue del Parco.
2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al
comma 1, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare
iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del
Parco.
Art. 15
Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato,
ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una
sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni
stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione
pecuniaria stabilita nel Regolamento.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione,
secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate all'Ente Parco
per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del Parco.
3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale,
alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dall'Ente
Parco si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Art. 16
Non cumulabilità degli incarichi
1. Nei vari organismi di gestione e consultivi
si applica, per quanto compatibile, il criterio della non cumulabilità degli
incarichi.
Art. 17
Norme transitorie
1. Sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con
la presente legge.
2. Agli
oneri di bilancio derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte
con gli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio 2011 alla U.P.B.
05.01.001, Cap. 271602.
3. Entro
e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Commissario
dell’Ente Parco convoca
4. Entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente
del Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo
del Parco di competenza del Consiglio regionale.
5. Le
disposizioni previste dall’art. 3, comma 24, entrano in vigore dallo
scioglimento o decadenza della prossima Giunta esecutiva e Consiglio direttivo.
In fase di prima applicazione il Commissario Straordinario convoca
Art. 18
Modifiche ed integrazioni all'art. 23 della L.R. 1/2010 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della
Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2010)
1. All'art. 23 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e
pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale
2010) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5bis. Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 il collocamento in posizione di
esonero non può essere antecedente alla data del 1° aprile di ciascun
esercizio";
b) al comma 8-bis dopo le parole "in
esonero" sono aggiunte le parole "negli anni 2012, 2013 e 2014";
c) al comma 15, dopo le parole "2010 e
2011" sono aggiunte le parole ", 2012, 2013 e 2014".
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L’Aquila,
addì 2 Dicembre 2011
Il presidente
Giovanni
chiodi
Segue
allegato