IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art.1

Finalità

1.   Il Parco naturale regionale del Sirente-Velino assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonché la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali.

2.   Nel territorio del Parco naturale regionale Sirente-Velino può essere promossa la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

3.   La Regione, gli Enti locali, altri soggetti pubblici e privati e la Comunità del Parco possono promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2

Confini

1.   I confini del Parco sono individuati come da cartografia allegata alla presente legge, in scala 1:100.000, per una superficie pari a 54.361,22 ettari.

2.   Presso l’Ufficio della Direzione regionale competente in materia di Parchi e Riserve Naturali è depositata la cartografia in scala 1:25.000, approvata con Deliberazione di G.R. n. 246/C dell’11 aprile 2011.

3.   Fanno territorialmente parte del Parco i seguenti Comuni, tutti ricompresi nella Provincia di L’Aquila: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio dei Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi.

Art. 3

Ente Parco

1.   E’ istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.

2.   Sono organi dell’Ente Parco:

a)   il Presidente;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)   la Giunta esecutiva;

d)  il Collegio dei revisori dei Conti;

e)   la Comunità del Parco.

3.   Il Presidente è eletto in seno al Consiglio direttivo fra membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello Statuto regionale. Prima dell'approvazione dello Statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo, la Giunta regionale nomina un Presidente pro-tempore.

4.   Il Presidente non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza, in parziale deroga al comma 4 dell’articolo 11 della L.R. n. 38 del 1996, è incompatibile con quello di deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, Consigliere provinciale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore di Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

5.   Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente scelto fra i membri eletti dalla Comunità del Parco e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco.

6.   Il Consiglio Direttivo è composto:

a)   da sei membri nominati dalla Comunità del Parco, con voto limitato a 3 nominativi, in rappresentanza degli Enti locali ricompresi nel Parco stesso. In luogo dei rappresentanti di nomina politica gli Enti locali possono designare esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

b)  da cinque membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 42, comma 3 dello Statuto regionale secondo le seguenti modalità:

1)   due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c), comma 4, dell'art. 5 della L.R. n. 38/1996;

2)   uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;

3)   due su proposta del Consiglio regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti di Associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di rotazione.

      I membri devono produrre curricula attestanti le proprie competenze.

7.   Qualora siano designati membri dalla Comunità del Parco, Sindaci di un Comune oppure Presidenti di una Comunità montana, della Provincia o della Regione presenti nella Comunità del Parco, la cessazione dalla predetta carica, a qualsiasi titolo, comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi Enti.

8.   Al Presidente del Parco, al Consiglio direttivo e alla Giunta esecutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo). La carica di Presidente è rinnovabile una sola volta.

9.   Il Consiglio direttivo è insediato dal componente della Giunta regionale preposto al settore ai sensi dell’art. 11, comma 8, della L.R. 21 giugno 1996 n. 38. Previa convocazione del Consigliere anziano entro 15 giorni dall’insediamento. Salvo quanto previsto nell’art. 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni. Il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo.

10. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del Parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

11. Ai componenti del Consiglio direttivo, al Presidente e al Vice Presidente spettano i compensi pari al 60% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi Nazionali, salvo quanto disposto dall’art. 5 del D.L. 78/2010.

12. Il Consiglio Direttivo e la Comunità del Parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico e sociale.

      Inoltre, il Consiglio direttivo:

a)   delibera su questioni generali, bilanci, Piano del Parco e regolamenti;

b)  esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale;

c)   fornisce alla Comunità del Parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

d)  delibera sullo Statuto dell'Ente, sentito il parere della Comunità del Parco;

e)   individua il perimetro provvisorio del Parco, nelle more dell’approvazione del Piano del Parco;

13. La Giunta esecutiva è così composta:

a)   il Presidente dell’Ente Parco che la presiede;

b)  il Vice Presidente dell’Ente Parco che ne fa parte di diritto;

c)   tre membri eletti a maggioranza fra i membri del Consiglio direttivo dell’Ente a votazione segreta a maggioranza dei votanti e con voto limitato a un componente.

      Secondo quanto previsto dalla presente legge la Giunta esecutiva decade con il decadere del Consiglio regionale e i suoi membri possono essere rinominati per una sola volta. I poteri della Giunta esecutiva sono prorogati per un periodo indicato dalla normativa vigente. La Giunta esecutiva:

a)   compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni di competenza della Giunta esecutiva, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Direttivo e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente del Parco;

b)   adotta tutti gli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del Consiglio direttivo e del  Presidente del Parco;

c)   adotta i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d)   esercita le funzioni delegate dal Consiglio direttivo;

e)   promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. In particolare decide di intervenire, qualora lo ritenga necessario o opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi degli interessi tutelati dall'Ente Parco;

f)    ratifica gli atti urgenti adottati dal Presidente.

14. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

15. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

16. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

17. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

18. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti di un Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ridotto del 10%, ai sensi del comma 3 del D.L. 78/2010.

19. I criteri di nomina e la durata del Presidente e dei membri del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dall’art. 11, commi 11 e 12, della L.R. 38/1996.

20. La Comunità del Parco è costituita:

a)   dai Sindaci dei Comuni interessati o da Consiglieri da essi delegati;

b)  dai Presidenti delle Comunità montane interessate o Consiglieri da essi delegati;

c)   dal Presidente della Provincia di L'Aquila o da un suo delegato.

21. La Comunità del Parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare, predispone il Piano pluriennale economico e sociale, secondo quanto stabilito al comma 7, dell'art. 4.

      Il suo parere è obbligatorio:

a)   sullo Statuto dell'Ente Parco;

b)  sul Piano e sul Regolamento del Parco;

c)   sul bilancio e sul conto consuntivo;

d)  su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

22. La Comunità del Parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ai quali può essere corrisposto un rimborso ai sensi dell’art. 5 del D.L. 78/2010.

23. La Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sul Piano stesso.

24. Qualora la Comunità del Parco, riunitasi entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente del Parco, sia in prima che in seconda convocazione, non si esprima sulle questioni richieste, dopo espliciti richiami da parte del Presidente, il parere si intende favorevolmente espresso.

25. La Comunità del Parco, espressione delle Comunità locali, non è commissariabile.

26. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, in caso di scioglimento o decadenza del Consiglio direttivo, trascorsi i termini di legge, ed in assenza del rinnovo dello stesso, per ritardi non attribuibili alla Comunità del Parco, le funzioni del Presidente del Parco e del Consiglio direttivo vengono assunte dal Presidente della Comunità del Parco che le esercita fino alla ricomposizione degli organi statutari.

Art. 4

Piano del Parco e Regolamento

1.   Il Piano ed il Regolamento del Parco sono predisposti dall'Ente Parco in base ai criteri e alle finalità della presente legge. Il Piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla Regione secondo la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 38/1996. La predisposizione del Piano del Parco è effettuata entro e non oltre 18 mesi dall’insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora ciò non avvenga, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per la predisposizione del Piano del Parco.

2.   Il Piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre tenere in considerazione gli strumenti urbanistici comunali definitivamente adottati ed approvati al momento della pubblicazione della presente legge. In particolare deve contenere:

a)   le analisi di base;

b)  la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del Piano stesso;

c)   la perimetrazione definitiva;

d)  la zonazione;

e)   la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

3.   Il Piano, in relazione alla lettera a) del comma 2, si basa su un insieme di indagini sufficienti ad inquadrare i seguenti aspetti:

a)   geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;

b)  floristici, vegetazionali, forestali;

c)   faunistici;

d)  paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;

e)   socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dall'istituzione dell'area naturale protetta.

4.   Il Piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione di strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

5.   Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive del Parco del Sirente-Velino, il Piano disciplina:

6.   l'organizzazione generale del territorio, tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;

7.   la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal Piano;

c)   la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;

d)  l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del Parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

e)   la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.

6.   Il Piano, inoltre:

a)   individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente con progetti di intervento particolareggiati;

b)  determina i modi di utilizzazione sociale dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

c)   individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.

7.   Il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico e sociale sono elaborati dal Consiglio direttivo e dalla Comunità del Parco contestualmente e attraverso reciproche consultazioni.

Art. 5

Effetti del Piano del Parco

1.   Il Piano del Parco ha valore di Piano paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso normati il Piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.

2.   Gli Enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dall’entrata in vigore del Piano del Parco. Decorso detto termine, le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.

3.   L'approvazione da parte della Regione del Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

4.   Tutte le opere da realizzare all'interno del Parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta, verificata la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento, viene rilasciato dall’Ente Parco entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

Art. 6

Regolamento

1.   Il Regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

a)   la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b)  le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c)   il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;

d)  le attività sportive, ricreative ed educative;

e)   l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f)   i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché ai fattori di disturbo;

g)   lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, ed al servizio civile alternativo;

h)   l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;

i)    le modalità ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi;

l)    il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel Regolamento stesso.

2.   Il Regolamento del Parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dalla presente legge.

3.   Sono comunque da applicare i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/1991.

4.   Il Regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5.   Il Regolamento è parte integrante del Piano per il Parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

6.   Il Regolamento disciplina le attività cinotecniche.

Art. 7

Piano pluriennale economico e sociale

1.   Nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano del Parco, la Comunità del Parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Comunità del Parco avvia, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività sostenibili.

3.   Il Piano pluriennale economico e sociale, sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, è sottoposto al parere della competente Struttura della Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 38/1996. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente e Regione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Componente la Giunta preposto al Settore urbanistica, BB.AA., Parchi e Riserve Naturali il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

4.   Il Piano pluriennale economico e sociale specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e può prevedere in particolare:

a)   la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

b)  la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

c)   servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d)  l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

5.   Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i disabili.

Art. 8

Statuto

1.   Lo Statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38, definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco.

2.   Lo Statuto, inoltre, stabilisce:

a)   le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli Organi dell'Ente Parco nonché le modalità di nomina del Presidente e del Direttore;

b)  le norme per il regolare svolgimento delle attività degli Organi dell'Ente Parco;

c)   la sede definitiva dell'Ente Parco;

d)  le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

e)   la procedura necessaria per l'eventuale modifica dello Statuto stesso.

3.   Lo Statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco, ed è trasmesso al competente Settore della Giunta regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente Parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni con deliberazione del Consiglio direttivo.

4.   La Comunità del Parco esprime il proprio parere dopo aver raccolto quello espresso da ciascun ente territoriale che la compone; a tal proposito, ciascun Consiglio comunale e provinciale farà pervenire alla Comunità del Parco il proprio deliberato in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

5.   I pareri di cui al commi 3 e 4 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

6.   Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo Statuto e lo trasmette alla Regione, che lo approva con deliberazione di Giunta.

Art. 9

Norme transitorie di salvaguardia

1.   All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.

2.   In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)   asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

b)  modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

c)   la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;

d)  l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)   la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;

f)   il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g)   alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

h)   l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell’art. 57 della L.R. n. 10/2004;

i)    l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all’infuori delle strade asfaltate;

l)    l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

m)  l’uso di motoslitte al di fuori delle aere classificate "piste da sci" limitatamente per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;

n)   il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

o)  l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;

p)  l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

q)  la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)   la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.

3.   Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4.   Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.

5.   Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6.   La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.

7.   Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

8.   Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

Art. 10

Personale

1.   La pianta organica del Parco regionale del Sirente-Velino è approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 78/2010 sul contenimento della spesa in materia del pubblico impiego, nonché dall’art. 26 della L.R. 6/2009 sulle procedure autorizzatorie per le assunzioni. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. Per le assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal comma 28, dell’art. 9 del D.L. 78/2010.

2.   Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco e risponde dei propri atti agli Organi amministrativi dell'Ente. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

3.   Il Direttore del Parco, nominato dal Presidente del Parco, è scelto, mediante selezione pubblica, tra i dirigenti della P.A. in possesso di comprovata esperienza quinquennale nella direzione di aree protette.

4.   Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

5.   Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

6.   L'Ente Parco, per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente Parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del Parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/1991.

7.   È comunque consentito all'Ente Parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

Art. 11

Articolazione in zone

1.   Il territorio del Parco naturale regionale del Sirente-Velino può essere articolato nelle seguenti zone:

a)   Zona A: di eccezionale valore naturalistico (Riserva integrale), per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

b)  Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Riserva generale), articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del Parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

c)   Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 così come modificato ed integrato dalla L.R. n. 70/1995;

d)  Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del Piano del Parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al Parco.

2.   Il Piano del Parco stabilisce la normativa relativa alle zone di cui al comma 1.

Art. 12

Vigilanza e sorveglianza

1.   La vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Regione.

2.   La sorveglianza sul territorio del Parco è affidata alla Polizia Locale Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione e con lo stesso Ente Parco. Nella convenzione sono individuati i reparti C.F.S., ricompresi nel perimetro del Parco stesso, dipendenti dal Comando Provinciale dell'Aquila e dagli U.T.B. di L'Aquila e Castel di Sangro, nel rispetto dell'art. 27 della Legge 394/91.

Art. 13

Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi

1.   L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano pluriennale economico e sociale, può prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del Parco stesso o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme vigenti.

2.   Per quanto concerne gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica e le limitazioni derivanti dai vincoli, nel territorio del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge n. 394/1991.

Art. 14

Misure di incentivazione

1.   Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge n. 394/1991 secondo le seguenti fasce di priorità:

a)   comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del Parco;

b)  comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;

c)   comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;

d)  comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del Parco.

2.   Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Art. 15

Sanzioni

1.   Salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita nel Regolamento.

2.   Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate all'Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del Parco.

3.   Fatte salve le sanzioni di carattere penale, alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dall'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 16

Non cumulabilità degli incarichi

1.   Nei vari organismi di gestione e consultivi si applica, per quanto compatibile, il criterio della non cumulabilità degli incarichi.

Art. 17

Norme transitorie

1.   Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

2.   Agli oneri di bilancio derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio 2011 alla U.P.B. 05.01.001, Cap. 271602.

3.   Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Commissario dell’Ente Parco convoca la Comunità del Parco ricostituita con all’ordine del giorno: elezione del presidente della Comunità del Parco.

4.   Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Parco di competenza del Consiglio regionale.

5.   Le disposizioni previste dall’art. 3, comma 24, entrano in vigore dallo scioglimento o decadenza della prossima Giunta esecutiva e Consiglio direttivo. In fase di prima applicazione il Commissario Straordinario convoca la Comunità del Parco entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e presiede la ricostituzione degli Organi.

Art. 18

Modifiche ed integrazioni all'art. 23 della L.R. 1/2010 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2010)

1.   All'art. 23 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

      "5bis.   Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 il collocamento in posizione di esonero non può essere antecedente alla data del 1° aprile di ciascun esercizio";

b)  al comma 8-bis dopo le parole "in esonero" sono aggiunte le parole "negli anni 2012, 2013 e 2014";

c)   al comma 15, dopo le parole "2010 e 2011" sono aggiunte le parole ", 2012, 2013 e 2014".

Art. 19

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 2 Dicembre 2011

Il presidente

Giovanni chiodi

Segue allegato