IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta nuove disposizioni
per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici, di seguito denominato “Comitato”, già
istituito ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18
(Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con
D.P.R. 15 gennaio 1972, n.
Art. 2
Natura giuridica e composizione
1. Il Comitato è organo consultivo della Giunta
regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale
e svolge la propria attività presso
2. Il Comitato esercita le funzioni demandate
dall’attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il
Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche ed al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le
opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
3. Il Comitato resta in carica per la durata
della legislatura regionale ed è così composto:
a) il Direttore della Direzione regionale
competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con
funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;
b) sette esperti tecnici, iscritti agli ordini
professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali
stessi di cui:
1) un ingegnere di area civile-ambientale;
2) un ingegnere esperto in impiantistica;
3) un architetto urbanista;
4) un architetto esperto in edilizia;
5) un geometra di alta qualificazione nelle
materie trattate;
6) un dottore agronomo;
7) un geologo.
c) un esperto legale di alta qualificazione
nelle materie trattate, iscritto all’ordine professionale da almeno dieci anni,
scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;
d) tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti,
scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci
anni;
e) un tecnico ingegnere o architetto designato
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli
enti locali;
f) il dirigente del Servizio regionale
competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi
delegato all’inizio dei lavori del Comitato.
4. Possono essere chiamati ad intervenire alle
riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali
competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.
5. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere
b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente dalla Giunta
regionale su designazione dell’Assessore regionale delegato in materia di
Lavori pubblici, di seguito denominato Assessore regionale competente, sulla
base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.
Art. 3
Competenze del Comitato
1. Il Comitato esprime pareri obbligatori ma non
vincolanti in merito a:
a) progetti esecutivi di opere e lavori pubblici
di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con
finanziamenti comunitari o statali erogati tramite
b) perizie suppletive e di variante relative ai
progetti di cui alla lettera a) che
comportano un incremento dell’importo contrattuale maggiore del 20 per cento;
c) prezzario regionale e aggiornamenti;
d) proposte di risoluzione o rescissione di
contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte
dalla Regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del
valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con
l’impresa in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per
l’esonero da penalità contrattuali;
e) altri progetti di opere pubbliche, piani e
programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di
organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.
2. I pareri sono resi entro quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni. In
caso di mancata pronuncia del Comitato entro tale termine, il richiedente può
procedere indipendentemente dall’espressione del parere, fatte salve le
eventuali esigenze istruttorie.
3. Il Comitato, su richiesta, esprime pareri
facoltativi in merito a:
a) controversie inerenti l’interpretazione o
l’esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture regionali;
b) proposte di legge e di regolamento regionali
in materia di lavori pubblici;
c) ogni altra questione attinente alle opere
pubbliche su richiesta delle Strutture regionali.
4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di
assistenza e consulenza nei confronti delle Strutture regionali al fine di
fornire orientamenti tesi ad assicurare uniformità nelle procedure e negli
interventi di relativa competenza.
5. I pareri del Comitato sono pubblicati sul
sito della Sezione regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici.
Art. 4
Segreteria e Sottosezioni
1. Il Comitato è coadiuvato da un Ufficio di
segreteria, il quale svolge i seguenti compiti:
a) redige i verbali delle sedute;
b) assicura il funzionamento del Comitato;
c) collabora con i relatori per l’istruttoria
delle questioni da sottoporre all’esame del Comitato, avvalendosi anche di
altri uffici regionali.
2. All'istruttoria delle questioni sottoposte
all'esame del Comitato si provvede attraverso Sottosezioni composte dai
soggetti partecipanti al Comitato medesimo.
3. Le richieste di parere sono predisposte dal Responsabile del Procedimento
della stazione appaltante e rimesse al Comitato per il relativo parere corredate:
a) dall’intera documentazione tecnico-amministrativa
in originale;
b) da una copia della documentazione su supporto
informatico;
c) da una relazione scritta contenente, oltre
alla analitica completa esposizione dei dati tecnici, anche una sintetica e
chiara illustrazione della specifica materia.
Il Responsabile del Procedimento della
stazione appaltante partecipa alla seduta del Comitato.
4. Le sottosezioni, per lo svolgimento delle
attività di relativa competenza, possono avvalersi del personale anche tecnico
dell’assessorato ai lavori pubblici. Gli atti istruttori e la relazione tecnica
sono depositati presso la segreteria del Comitato.
Art. 5
Obbligo di astensione dei membri del Comitato e cause
di decadenza
1. I membri del Comitato o della Sottosezione
hanno l’obbligo, prima dell’esame di ogni pratica, di dichiarare di non
trovarsi in una delle condizioni ostative elencate alle lettere a) e b) e, in caso affermativo, di
astenersi dalle riunioni aventi per oggetto:
a) atti alla cui redazione hanno partecipato o
ai quali sono comunque interessati, anche indirettamente;
b) atti di competenza di enti o soggetti dai
quali dipendono o con i quali hanno in corso rapporti di prestazione d'opera
professionale.
2. La violazione del disposto di cui al comma 1
comporta, in ogni caso, la decadenza dalla carica.
3. I membri del Comitato decadono, altresì,
dalla carica in caso di:
a) dimissioni;
b) accertamento di cause obiettive di
incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate;
c) mancata partecipazione a più di tre sedute
consecutive senza giustificato motivo.
4. La decadenza dall’incarico è dichiarata con
decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore
regionale competente. Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione.
Art. 6
Funzionamento del comitato
1. Per la validità delle sedute è necessaria, in
prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti.
2. In seconda convocazione è sufficiente la
presenza di un quarto dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 7
Trattamento economico dei componenti del comitato e
dei partecipanti alle relative sedute
1. Ai componenti ed ai partecipanti esterni del
Comitato è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle
relative sedute, una somma fissata nella misura lorda di € 30,00 (trenta).
2. La misura indicata al comma 1 può essere
rideterminata, con decreto del Presidente della Giunta, in rapporto agli indici
ISTAT di variazione del costo della vita.
3. Ai componenti non residenti nel luogo in cui
si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in
misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali.
4. La partecipazione al Comitato costituisce per
i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano
senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il
trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione regionale.
5. Al pagamento dei componenti e dei
partecipanti esterni si provvede mediante il capitolo finanziato coi proventi
derivanti dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 8.
Art. 8
Spese istruttorie
1. Le spese di istruttoria sono a carico dei
soggetti finanziati e sono da intendersi aggiuntive rispetto al limite delle
spese generali fissate dalle vigenti normative nazionali e integralmente
finanziabili con le risorse discendenti da finanziamenti stanziati o destinati
dalla Regione.
2. Le spese di istruttoria sono corrisposte in
caso di pareri obbligatori o richiesti dalle pubbliche Amministrazioni e sono
fissate nella percentuale dello 0,002 dell’importo lordo dei lavori.
3. Gli importi delle spese istruttorie sono
inseriti nelle previsioni del quadro economico.
Ove vi sia capienza il Comitato provvede
autonomamente alla variazione del quadro economico dell’intervento includendo
la previsione, ovvero prescrive che la stazione appaltante provveda ad imputare
la spesa sulle previsioni del quadro economico, alla voce “attività di consulenza
o di supporto” con successiva perizia di
assestamento.
4.
Art. 9
Consulenti
1. Il Comitato, nei casi di particolare
complessità e specialità progettuale può, dopo aver richiesto notizie e dati
alla stazione appaltante, decidere di avvalersi di una consulenza specialistica.
2. I consulenti di cui al comma 1 sono nominati
in base all’elenco di cui all’art. 11, su richiesta del Comitato, dal Direttore
della Direzione regionale competente.
3. I consulenti sono nominati secondo criteri di
rotazione e trasparenza, ed in base agli specifici requisiti di competenza ed
esperienza in rapporto al contenuto del quesito posto dal Comitato.
4. Al pagamento dei consulenti si provvede
mediante il capitolo finanziato coi proventi derivanti dal pagamento delle
spese istruttorie.
Art. 10
Attività del consulente
1. Il consulente risponde a specifici quesiti
posti dal Comitato.
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al
comma 1, può:
a) prendere visione della documentazione
tecnico-amministrativa del progetto;
b) verificare la qualità progettuale, la
correttezza tecnica delle soluzioni adottate e la rispondenza del progetto alle
esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
3. Il consulente fornisce puntuale e dettagliata
relazione alla Sottosezione, che può chiedere ulteriori approfondimenti, e
successivamente all’intero Comitato.
Art. 11
Elenco di professionisti
1. E’ istituito e tenuto presso il Servizio
competente della Direzione regionale competente un elenco di professionisti ad
alta specializzazione da cui attingere consulenti.
2. All’elenco di cui al comma 1, possono essere
iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze
professionali, i laureati in ingegneria, architettura urbanistica, geologia,
scienze forestali e agraria, giurisprudenza, i geometri, che sono iscritti
all’albo professionale ed esercitano l’attività professionale da almeno
quindici anni, in un campo specifico e di elevata complessità, ovvero
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni con qualifica dirigenziale da almeno
dieci anni o in quiescenza con esperienza almeno decennale, con attività svolta
nel campo specifico in esame e con certificata esperienza nelle materie
trattate.
3. L’iscrizione può essere richiesta per una
sola specializzazione.
4. Sulla domanda di iscrizione si esprime una
volta l’anno una Commissione costituita dal Direttore della Direzione regionale
competente e da due Dirigenti dallo stesso nominati.
5.
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. I proventi deriv
a) C
2. Gli oneri rel
a) Capitolo 151435 - UPB
04.01.001 - denomin
3. L’unità previsionale di base 04.01.001 del
bilancio regionale è ridenominata in “Interventi di parte corrente in materia
di opere pubbliche”.
4. Le risorse derivanti dai proventi dei diritti
di istruttoria per le attività del Comit
Art. 13
Disposizione transitoria
1. Le norme sulla composizione del Comitato di
cui all’articolo 2 trovano applicazione dall’inizio della X legislatura.
2. I componenti del Comitato in carica al
momento dell’entrata in vigore della presente legge decadono all’atto di
insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Art. 14
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente sono abrogati:
a) gli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e10 della L.R. n.
18/1972;
b) gli artt.14 e 15 della L.R. 28 agosto 1976, n.
43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità,
acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale);
c)
d)
Art. 15
Modifiche alla L.R. 25.10.1996, n. 96 recante “Norme
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”
1. L’ultimo capoverso della lettera f) dell’art.
2 della L.R. 25.10.1996, n. 96, è sostituito dal seguente:
"In mancanza di aggiornamento del
limite di reddito per l’accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si
determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione assoluta
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati".
Art. 16
Disposizioni in materia di edifici di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.)
1. Per gli edifici di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.) destinati a particolari categorie sociali finanziati con
programmi regionali, ricadenti nel Comune dell'Aquila e in corso di
costruzione,
2. Tutti i Comuni che hanno avuto edifici
scolastici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e dispongono di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ultimati o in corso di costruzione o di
manutenzione non assegnati, possono temporaneamente, previa autorizzazione
della Giunta regionale, destinare tali alloggi ad edifici scolastici per una
durata non superiore ad anni tre.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 2 Dicembre 2011
Il
presidente
Giovanni chiodi