In data ventisei ottobre 2011 alle ore sedici negli uffici dell’Ente, siti nell’aerostazione dell’Aeroporto D’Abruzzo in Pescara, il Collegio dei Liquidatori, si é riunito per trattare l’argomento in oggetto
Con l’intervento dei componenti:
1. Dott. Carlo Tereo de Landerset - Presidente
2. Rag. Gesualdo Del Pizzo– Componente
3. Dott. Federico Di Federico - Componente
Presiede la riunione: dott. Carlo Tereo de Landerset
Svolge le funzioni di verbalizzante il p.i. Luigi Rapattoni.
IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
Omissis
Premesso:
- che,
con Accordo di Programma sottoscritto in
data 15.04.1999 tra il Comune di Pescara,
- che tale intervento riguardava l’ex complesso industriale COGOLO, ricadente entro la perimetrazione del P.R.T. del Consorzio ASI;
- che, con successivo atto pubblico per Notaio Di Pierdomenico (rep. n. _2208 - racc. n. 4195 del 13.5.2003), venivano definiti i rapporti contrattuali tra il Comune di Pescara ed il soggetto attuatore Consorzio LUDUS per la realizzazione del citato piano attuativo che contemplava, tra gli interventi privati, volumi di edilizia direzionale, commerciale e destinate al tempo libero (sala cinema);
Considerato
- Che il citato accordo di programma, non ha mai avuto concreta attuazione;
- Che, con il protrarsi di tale situazione di stallo, in data 14.07.2010, si è riunito il Comitato di Vigilanza, composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma sopra menzionato, per assumere determinazioni in ordine alla definizione dei rapporti tra le parti;
- Che, nello specifico e dopo approfondimenti tecnici, il Comitato ha preso atto della presenza sull'ambito dell’ intervento in questione (area ex Cogolo - Via Tiburtina), del vincolo aeroportuale di cui al Codice della Navigazione entrato in vigore nel 1942, aggiornato con L. n. 58/63 e riformato con D.Lgs. n. 96/2005 e D.Lgs. n. 151/2006, il quale impone prescrizioni restrittive quanto ad "insediamenti ad elevato affollamento, costruzioni di scuole, ospedali ed obiettivi sensibili, ed attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale" (zona A e B del vigente regolamento ENA V) e, conseguentemente;
- Che, constatata la presenza di tali prescrizioni, il Comitato di Vigilanza ha espresso consenso unanime in ordine alla decadenza dell'accordo di programma ed alla risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 e seguenti del Codice Civile;
- Che,
a seguito di ciò, l’Amministrazione Comunale di Pescara ha assunto
1) di prendere atto della mancata attuazione del Programma di Recupero Urbano "Quartiere 3", di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 15.04.1999 dal Comune di Pescara dalla Regione Abruzzo, dall'Amministrazione Provinciale, dall'lACP di Pescara, dal Consorzio ASI Vai Pescara e dal Consorzio LUDUS;
2) di prendere atto, altresì, della decadenza dell'accordo di programma di cui al punto 1, nonché della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta così come dichiarati e verbalizzati dal Comitato di Vigilanza nella riunione del 14.7.2010;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., conseguentemente l'ambito territoriale interessato dall'Accordo decaduto torna ad essere assoggettato alla destinazione urbanistica previgente;
4) di precisare che il presente atto non genera effetti contabili.
Ciò premesso e considerato
Ritenuto necessario da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, prendere atto, con proprio provvedimento deliberativo, di quanto sopra esposto e provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.;
Atteso che il Direttore Vicario, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha predisposto il presente atto manifestando la propria approvazione, in riferimento allo Statuto Consortile, ai Regolamenti Consortili ed allo Strumento Urbanistico vigente (P.R.T. Consortile), il tutto coadiuvato nell’istruttoria dal geom. Attilio Novelli, tecnico incaricato di supporto al R.U.P. ai sensi della determinazione n.44 del 10.10.2011;
Visto il parere favorevole del Direttore vicario, Luigi Rapattoni, in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;
Visto lo Statuto Consortile;
delibera
1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di
prendere atto della mancata attuazione del Programma di Recupero Urbano
“Quartiere
3) di prendere atto, altresì, della decadenza dell’Accordo di Programma di cui al punto 2) che precede, nonché della risoluzione contrattuale sopravvenuta a seguito di quanto verbalizzato in sede di Comitato di Vigilanza tenutosi in data 14.07.2010;
4) di prendere atto, inoltre, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 565 del 03.08.2010, con la quale, a sua volta, il Comune ha preso atto della decadenza dell’Accordo di Programma in questione;
5) di dare atto che, conseguentemente a quanto espresso nei punti 2), 3) e 4) che precedono, l’area “ex Cogolo”, oggetto dell’Accordo di Programma decaduto, torna, a tutti gli effetti, ad essere assoggettato alla previgente destinazione urbanistica di P.R.T. ASI, con destinazione ad “Aree per attività produttive”, disciplinate dall’Art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. medesimo;
6) di pubblicare la presente determinazione all'albo degli avvisi al pubblico del Consorzio per 15 giorni consecutivi a cura del segretario dell'Ufficio;
7) di dare mandato al Direttore vicario del Consorzio di provvedere a far pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.;
8) di annotare e conservare la presente deliberazione nel registro delle deliberazioni detenuto presso l’Ufficio Amministrativo del Consorzio;
9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.