Corte costituzionale
SENTENZA N. 272
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Omissis
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to MELATTI