IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.
Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Vista
Visto il precedente provvedimento regionale RA/48635/DG11/I.A.1 del 15.04.2009 del rilascio del numero unico di riconoscimento IT F507Q CE all’impianto della ditta in oggetto sito in via Compli snc, nel comune di Introdacqua, inerente l’attività di laboratorio di preparazioni di carni suine;
Visto il fascicolo della A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila prot. 29756/11 del 29.03.2011 acquisito con prot. RA/77663 del 06.04.2011 contenente l’istanza del sig. Giammarco Michael, legale rappresentante della ditta “G.M. Salumi S.r.l.” per variazioni di tipologia di attività;
Visto il parere favorevole del servizio veterinario della ASL di Avezzano/Sulmona/L’Aquila allegato all’istanza;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa
1) di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impianto appartenente alla ditta “G.M. Salmi S.r.l.” sede legale e stabilimento in via Compli snc - comune di Introdacqua (AQ), come da relazioni tecniche e planimetrie presentate;
2) di revocare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento RA/48635/DG11/I.A.1 del 15.04.2009;
3) di assegnare all’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo:
Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 per le attività di:
- laboratorio di preparazioni di carni, categoria 5 – carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (carni di suino);
- Stabilimento di trasformazione, categoria 6 – prodotti a base di carne (prodotti salumeria e carni salate stagionate di suino).
Il Sig. Giammarco Michael C.F. GMMMHL77P08Z401J, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;
4) di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5) di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
6) di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8) di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli