IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014";

Visto il precedente provvedimento regionale n. 13973/DG11/I.A.14 del 25.05.2007 di assegnazione del riconoscimento provvisorio n. IT E9B03 CE all’impianto della ditta in oggetto sito in via Alento 167, comune di Torrevecchia Teatina (AQ), inerente l’attività di produzione di uova liquide e confezionamento uova di qualglia;

Visto il fascicolo della A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti prot. 31757U11/as del 18.05.2011 acquisito con prot. RA/114644 del 26.05.2011 contenente l’istanza del Sig. Paccione Emiliano, legale rappresentante della ditta “Fattoria Ale di Paccione Emiliano” per la volturazione della ragione sociale dell’impianto da “Fattoria Ale di Salvatore Alessandra” in favore di “Fattoria Ale di Paccione Emiliano”;

Vista la nota del servizio veterinario della A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti prot. 6009311/CH del 26.10.2011 acquisita con prot. RA/225239 del 04.11.2011 contenente il parere favorevole all’assegnazione del riconoscimento definitivo all’impianto n. IT E9B03 CE della ditta “Fattoria Ale di Paccione Emiliano” sito in via Alento 167, comune di Torrevecchia Teatina (CH);

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1)   che la ragione sociale dello stabilimento riconosciuto con n. IT E9B03 CE della ditta “Fattoria Ale di Salvatore Alessandra”, già iscritto negli speciali elenchi della normativa di settore, è variata a favore della ditta subentrante “Fattoria Ale di Paccione Emiliano” sede legale ed impianto in via Alento 167, comune di Torrevecchia Teatina (CH);

2)   di revocare e ritirare il precedente provvedimento regionale n. 13973/DG11/I.A.14 del 25.05.2007;

3)   di confermare all’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo:

Ovale: IT
E9B03
CE

 

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 per le attività di:

- impianto di produzione uova liquide, categoria 10 – uova e derivati;

                                                                                                                                                                                                                                                                    

- centro imballaggio uova, categoria 10 – uova e derivati.

Il Sig. PACCIONE Emiliano C.F. PCCMLN71S24G482E, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

4)   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

5)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

6)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli