IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il Regolamento n. 595/2004 del 30 marzo 2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1788/2003;
Vista
Visto il Decreto 31 luglio 2003, recante: “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n.119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il comma 2. bis, del punto 5. del Decreto sopra richiamato che fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell’attività di primo acquirente ed, in particolare, pone a carico dei soggetti “Primi acquirenti”, l’obbligo di non interrompere l’attività stessa per periodi superiori a sei mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento;
Vista la nota della ditta in oggetto, regolarmente acquisita agli atti di questo Servizio con protocollo n. RA 230033, del 10 NOVEMBRE 2011, con la quale si dichiara che l’attività di acquisto e trasformazione del latte non è stata mai svolta;
Ritenuto pertanto, che, nel caso di specie, per
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Decreto 31 luglio 2003, alla Ditta in esame, deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;
Ritenuto di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURA ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati;
Reso noto che il presente provvedimento è definitivo e che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA, ovvero entro 120 giorni in via straordinaria al Capo dello Stato;
Vista infine,
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa,
1. di revocare, con decorrenza a far data dal 01 dicembre 2011, il riconoscimento dell’attività di primo acquirente in capo alla Ditta “PROLAT S.R.L. UNIPERSONALE”, identificata con il CUA 01756460661 – matricola AGEA n. 8008 – matricola albo regionale n. 1306600068;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall’elenco regionale dei primi acquirenti a far data dal 01dicembre 2011;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta “PROLAT S.R.L. UNIPERSONALE”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURA ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati;
6. di rendere noto che il presente provvedimento è definitivo e che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA, ovvero entro 120 giorni in via straordinaria al Capo dello Stato.
Il dirigente del servizio
Dott. Franco