GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;

Visto il D.Lgs.29.06.2010 N. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3.04.2006 n. 152” – c.d. correttivo A.I.A. – V.I.A. – IPPC entrato in vigore il 26.08.2010 che, oltre a novellare in maniera estesa la Parte II del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152” Norme in materia ambientale”, per quanto riguarda le procedure VIA, VAS ed AIA inserisce un nuovo Titolo III bis (AIA) nel c.d. “Codice ambientale”, abrogando il D.Lgs. 18.02.2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” ed il D.M.19.04.2006;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

    art. 5, comma 1, lett.l)” modifica “:la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento che possano produrre effetti sull’ambiente”;

    art.5, comma 1, lett.l-bis) “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producono effetti negativi e significativi sull’ambiente: In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività la quale è allegato VIII indica valor di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

    art. 5, comma 1, lett.o-bis) “autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto rientrante tra quelli di cui all’art.4, comma 4, lett.c) o di una parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo bis del presente Decreto ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4, comma 4, lett.c). Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore”;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Titolo III – bis) che contiene le nuove disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in particolare i seguenti articoli:

-    art.29 –sexies, comma 2 che dispone: “In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del presente decreto;

-    art.29 nonies in materia di “modifica degli impianti o variazione del gestore”;

Vista la D.G.R. n. 1208 del 4 dicembre 2008 con la quale sono stati stabiliti  criteri direttivi per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 6 L.R. 9.08.2006 n.27 recante “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare  che “Nella perdurante efficacia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.59/05 ad impianti realizzati e posti in esercizio quando non occorreva la V.I.A. le relative modifiche progettate dal gestore dell’impianto e valutate di carattere non sostanziale dell’autorizzazione competente secondo le coordinate desumibili, a contrario, dall’art. 2, 1° comma, lett. n.) non sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.(primo criterio) Detti impianti dovranno comunque inderogabilmente essere assoggettati a V.I.A. alla naturale scadenza dell’Autorizzazione integrata ambientale, in occasione del rinnovo di tale autorizzazione (secondo criterio)”

Dato atto che i criteri direttivi innanzi citati sono stati fissati anche in conformità ad un orientamento della Sezione II Consultiva del Consiglio di Stato per il quale per gli impianti già autorizzati in passato, quando la valutazione di impatto ambientale non era necessaria, la procedura di V.I.A. non deve essere attivata in occasione del rilascio dell’A.I.A. almeno fino a quando la precedente autorizzazione non sia giunta alla sua materiale scadenza (cfr. parere n.1001 del 18.06.2008);

Vista tuttavia la richiesta di parere formulata alla Commissione Europea-Direzione Generale Ambiente- dalla Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo– Servizio Affari Giuridici Legale – con nota prot. 5388/11 del 21/06/2011 in merito alla necessità, al momento del rinnovo dell’A.I.A-, di sottoporre sempre e comunque a VIA gli impianti preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 o antecedenti addirittura alla data di entrata in vigore della Direttiva 85/337/CE ed in funzione (c.d. VIA postuma);

Vista la nota della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea-Direzione A – Affari giuridici e politica di coesione con la quale è stato chiarito che:

“ Per il rinnovo/modifica dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA, compresi impianti industriali, una verifica di assoggettabilità o screening è richiesta ai sensi dell’allegato II.13. a meno che le variazioni superino le soglie di cui allegato I, in tal caso la VIA è necessaria ai sensi dell’allegato I.22.Lo screening determinerà se la VIA è necessaria e l’applicabilità della direttiva VIA, ovviamente, dipenderà dalle opere se siano necessarie o meno ai sensi dell’articolo 1 (2), così come interpretato dalla Corte di Giustizia nei casi C-275/09 e C-02/07.

Se la modifica comporta anche una modifica del permesso IPPC, entrambe le direttive (VIA e IPPC) dovrebbero applicarsi nei rispettivi ambiti, poiché a volte hanno contenuti obbligatori diversi, nonostante le numerose analogie. Spetta all’autorità competente decidere se un cambiamento è sostanziale e in tal caso chiedere una nuova procedura di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dalla direttiva IPPC. Tuttavia, non vi è alcun automatismo, se la direttiva IPPC è applicabile, questo non significa che la VIA è sempre necessaria. La modifica, pertanto, di un impianto può richiedere una nuova autorizzazione IPPC, senza necessariamente richiedere uno screening o VIA, più specificatamente nel caso in cui nessuna opera sia necessaria per adattare l’installazione.”

Constatato che in merito alla problematica della eventuale necessità, all’atto del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, di sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità alla VIA gli impianti produttivi già in esercizio e già dotati di VIA che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali-, con nota prot.22930 del 14/09/2011, ha espresso l’avviso che “tale necessità non sussiste e che pertanto nei procedimenti di competenza statale non è stato considerato come requisito necessario al rinnovo dell’AIA la conclusione di una valutazione VIA dell’intero impianto”. Ciò sia in considerazione delle difficoltà tecniche e concettuali ad effettuare una valutazione di VIA ex post, sia per la natura stessa dei procedimenti di VIA (che sono avviati su istanza di parte) sia perché, a tali fini, non pare connotarsi alcuna peculiarità dell’AIA rispetto a qualunque altra autorizzazione ambientale all’esercizio, rinnovata in mancanza di VIA”                                    

Dato atto del rinvio operato, nel citato parere ministeriale, alle determinazioni adottate in subjecta materia dalle singole Regioni, “in considerazione delle competenze regionali in materia di coordinamento delle procedure VIA ed AIA”;

Visto l’art. 10, primo e secondo alinea, D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, a tenore del quale spetta alle Regioni assicurare che, per i progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII dello stesso Decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA;

Valutato, pertanto, opportuno oltre che doveroso, in coerenza con la normativa europea e con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nelle note innanzi citate, modificare  in parte qua la D.G.R. n. 1208 del 04/12/08, abrogando il secondo dei criteri direttivi ivi indicati;

Vista la legge n.77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo

Dato atto che il Direttore dell’Area “Affari della Presidenza” ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo in calce la propria firma;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto in quanto esposto  in premessa che in questa sede si intende integralmente riportato

-    di modificare in parte qua, la D.G.R. n. 1208 del 04/12/2008, abrogando il secondo dei criteri direttivi ivi indicati;

-    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito WEB della Regione Abruzzo.