LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione” e s.m.i.;

Visto l’art. 2, lettera f), ultimo comma della L.R. 25.10.1996, n. 96 che pone in capo alla Giunta Regionale, in mancanza di adempimento da parte del CIPE, l’aggiornamento del limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale con cadenza biennale, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

Visto l’art. 3, della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 con il quale sono state trasferite alle Regioni parte delle funzioni inerenti la materia dell’Edilizia residenziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell’11.07.2001, n.611 con la quale, tra l’altro, è stato rideterminato:

-    ad € 12.923,81 il limite di reddito per l’accesso all’assegnazione di alloggi di ERP (art. 2, lett. f, L.R. 96/96);

-    ad € 22.616,68 il reddito di permanenza (art. 25 della L.R. 96/96);

Ravvisata la necessità di dover aggiornare i suddetti limiti di reddito per l’accesso e la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Visti gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati elaborati dall’ISTAT, relativi al periodo aprile 2001 - giugno 2011 che determinano una variazione  del 22,67% dei prezzi al consumo e di conseguenza i seguenti aggiornamenti dei limiti di reddito :

1.   per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica           da € 12.923,81      ad    € 15.853,63

2.   per la permanenza nell’Edilizia Residenziale Pubblica   da € 22.616,68               ad   € 27.743,88

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R.  77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-    Di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, il limite di reddito per l’accesso all’Edilizia Residenziale e per la permanenza, sulla base delle variazioni assolute dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’ISTAT relativi al periodo aprile 2001-giugno 2011 nella misura del 22,67% che determina i seguenti limiti di reddito:

1.   reddito per l’accesso all’Edilizia Sovvenzionata             da  € 12.923,81       ad  € 15.853,63

2.   reddito per la permanenza nell’Edilizia Sovvenzionata   da  € 22.616,68             ad  € 27.743,88

-    detta rideterminazione non incide nell’inserimento dell’assegnatario alla fascia di reddito ai fini del calcolo del canone di locazione;

-    La presente deliberazione va pubblicata sul BURA.