IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2ª Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Ricciuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 205/C del 21.3.2011 avente per oggetto: "Comune di Atessa (CH) - Recepimento con modifica del Piano Regionale Paesistico nella Variante al Piano Regolatore Generale";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'11.4.2007 di "Variante Generale del Piano Regolatore Generale con modifica del Piano Regionale Paesistico. Adozione";

Considerato che il territorio del Comune di Atessa (CH) è interessato dal Piano Regionale Paesistico, "Ambito Fluviale - Fiume Sangro Aventino", approvato con delibera di questo Consiglio regionale n. 141/21 del 21.3.1990;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 205/C del 21.3.2011 ha:

-    visto il registro delle Osservazioni al PRG nel quale vengono elencate le osservazioni presentate e le delibere con le quali sono state esaminate dette osservazioni con annotazioni dell'esito delle votazioni e delle delibere consiliari di controdeduzioni;

-    considerato che per la definizione della richiesta, avanzata dall'Amministrazione comunale, in merito alla modifica del Piano Regionale Paesistico occorre applicare il quinto comma dell'art. 2 bis della L.R. 2/2003 come modificata dalla L.R. 49/2004;

-    considerato che alla luce di tali disposizioni si desume quanto segue:

1.   la proposta, nel caso in questione, comporta "circoscritte" varianti al Piano Regionale Paesistico";

2.   in relazione a quanto sopra richiamato dette varianti al Piano Regionale Paesistico debbono essere approvate dal Consiglio regionale;

3.   il provvedimento del Consiglio regionale rappresenta "condizione imprescindibile" per la definitiva approvazione della variante al PRG (comma 5 e 6 art. 2-bis L.R. 2/2003);

-    dato atto che, in applicazione delle disposizioni richiamate, l'approvazione definitiva rimane, nella fattispecie, subordinata a quella della Regione e deve seguire alla conclusione di questa;

Rilevato che la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione del Paesaggio ha esaminato nel merito la richiesta di varianti al Piano Regionale Paesistico ricadenti negli ambiti paesistici Fluviale n. 11 "Fiume Sangro Aventino" composta dagli elaborati di cui all'allegato elenco;

Visto il parere "favorevole con prescrizioni" n. 2010/6626 del 20.10.2010 espresso dal Comitato Regionale per i Beni Ambientali in relazione all'art. 1 della L.R. 13.2.2003, n. 2, che forma parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;

Considerato che il suddetto parere si esprime sulle richieste di variazioni del Piano Regionale Paesistico avanzate dall'Amministrazione comunale di Atessa (CH);

Considerato che parte del territorio Comunale di Atessa (CH) interessato è limitrofo ai SIC IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna", IT7140215 "lago di Serranella e Colline di Guarenna", ed al SIC IT7140211 "Monte Pallano e Lecceta d'Ischia d'Archi";

Visto il "giudizio favorevole" del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., n. 1683 espresso nella seduta del 10/02/2011, sulla "valutazione di incidenza" per le previsioni della Variante al P.R.G. che ricadono all'interno dei S.I.C., parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;

Rilevato che la Giunta regionale ha dato atto che il Direttore dell'Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha attestato la legittimità della deliberazione n. 205/C del 21.3.2011;

Uditi gli interventi dei consiglieri Acerbo, Caporale e Venturoni;

Udite, altresì, le dichiarazioni di voto dei consiglieri Menna (favorevole), D'Alessandro Camillo (contrario), Acerbo (contrario);

a maggioranza Statutaria espressa con voto palese;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di approvare, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 2/2003, le varianti al Piano Regionale Paesistico, come esplicitate nel parere 2010/6626 emesso dal Comitato Regionale per i Beni Ambientali nella seduta del 20.10.2010, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell' ex art. 145 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

3.   di dare atto che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2-bis della L.R. 2/2003, così come modificata ed integrata dalla L.R. 49/2004, la presente deliberazione costituisce, dopo la pubblicazione sul BURA, variante al P.R.P. e si pone come condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante al Piano Regolatore Generale (PRG);

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di rito a cura della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia.