Il dirigente del Servizio

Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28.01.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;

Visto il Reg. (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”;

Visto il Reg. (CE) n. 853/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;

Visto il Reg. (CE) n. 854/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Reg. (CE) n. 1774/2202 del 03.10.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;

Visto il D. Lgs 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo i° della Legge 15 marzo 1997, n.59;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;

Visto il regolamento Reg. (CE) del 30/11/2009 n. 1162/2009 regolamento della commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

Visto il precedente provvedimento regionale prot. RA/88753/DG11/I.A.1 del 06.08.2009 con il quale si assegnava all’impianto in oggetto il numero di riconoscimento regionale 74/M quale stabilimento di macellazione a capacità limitata;

Acquisito in data 06.07.2010 con protocollo RA/128419 il fascicolo allegato alla nota del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Teramo prot. n. 42 del 15.06.2010, con cui è stata trasmessa a questa sede nuova istanza avanzata dal Sig. Di Fabio Vincenzo,in qualità di legale rappresentante della Ditta meglio generalizzata in oggetto - intesa ad ottenere il riconoscimento provvisorio per l’attività macello di carni degli ungulati domestici, dopo le opportune modifiche strutturali ed impiantistiche;

Acquisita in data 17.11.2010 la documentazione integrativa richiesta per il riconoscimento definitivo;

Accertata la regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in parola e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;

Acquisito dalla ASL di Teramo in data 17 novembre 2010 prot. RA/218964 il parere favorevole per l’assegnazione del riconoscimento definitivo;

Visto l’art.5 della L. R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il punto 5) della Deliberazione di G.R. 950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata Deliberazione;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.   Di assegnare alla ditta “DI FABIO & GALLIÈ S.N.C.”, sede legale in Via San Vincenzo, comune di Alba Adriatica (TE) il riconoscimento definitivo per l’impianto in via Fonte 29, comune di Nereto (TE);

2.   di annullare e ritirare il precedente provvedimento regionale prot. RA/88753/DG11/I.A.1 del 06.08.2009 con il quale si assegnava all’impianto in oggetto il numero di riconoscimento regionale 74/M quale stabilimento di macellazione a capacità limitata;

3.   di assegnare per l’impianto della ditta in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Impianto: macello, categoria: 1 – carni degli ungulati domestici (carni di bovini, ovini, caprini, suini ed equini);

Il Sig. Di Fabio Vincenzo, C.F. DFB VCN 67S10 A125Y, titolare dell’impresa in oggetto - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del predetto riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

4.   di incaricare il Servizio veterinario della A.S.L. di Teramo al ritiro dei precedenti bolli e provvedimenti autorizzativi;

5.   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

6.   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A. S. L. di Teramo che è incaricata di ritirare la precedente autorizzazione regionale  ed il precedente riconoscimento;

7.   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

8.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

9.   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

Il dirigente del servizio

Dr Giuseppe Bucciarelli