IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
 IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(
Deliberazione del Consiglio Dei Ministri dell’11/12/2009)

PESCARA, DECRETO  N. 44/2011 DEL

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, tra l’altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010,  con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre  2009;

Visto il decreto n. 33 del 5/09/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 dalla rete privata accreditata per il biennio 2011 e 2012";

Considerato che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, i tetti di spesa per singola struttura, all'allegato 1 e  lo schema di contratto, allegato 2, per l'acquisto di prestazioni riabilitative - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notificata del richiamato decreto commissariale n. 33/2011 i Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione " (….) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi  che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute.  La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011 - 2012";

Viste le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dai Rappresentanti Legali dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

Viste le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate ai Centri di Riabilitazione proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

Ritenuto, all’esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE

Schema contrattuale di cui al DCA n. 33/2011 del 5 settembre 2011

Schema contrattuale di cui al DCA n. ___/2011 del ____ ottobre 2011

 

PREMESSE

Punto 2

 

 

 

Certificato attestante l’ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133)

 

 

Dichiarazione del Rappresentante Legale della struttura attestante l’ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133)

 

 

VISTO

 

 

Il Decreto Commissariale n. _______ del __________ con il quale sono stati approvati  lo schema di contratto ……… relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il complessivo tetto di spesa  previsto in relazione a tutti gli erogatori  privati  di ………………… relativo al periodo di riferimento 2011-2012

 

 

 

Il Decreto Commissariale n. 33/2011 del 5 settembre 2011 recante “Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 dalla rete privata accreditata per il biennio 2011-2012”. 

 

 

 

Il Decreto Commissariale n. ________del_____________ recante “Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 33/2011 del 5/09/2011. Ulteriori disposizioni” .

 

ART 6 p.3

 

Per procedere all’erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L’A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.

 

 

Per procedere all’erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L’A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a  comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.

 

ART 9

 

 

 

1.   La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

 

2.   La Struttura garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art 1 della L. 662/96.

 

 

3.   Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l’accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l’apertura del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

 

 

4.   L’elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all’A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l’applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell’elenco di cui al punto 4  del presente articolo.

 

 

 

1.   La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

 

2.   La Struttura garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art 1 della L. 662/96.

 

3.   Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l’accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l’apertura del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

 

 

4.   L’elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all’A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L’elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale  la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto

 

5.   La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l’applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell’elenco di cui al punto 4  del presente articolo.

ART 10 p. 5

La Struttura ha l’obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l’omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell’arco di complessivi tre mesi dell’anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.17.

La Struttura ha l’obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l’omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell’arco di complessivi 90 giorni dell’anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.17.

 

ART. 12 bis p. 1

 

 

 

Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell’ASL di competenza.

Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura della ASL di competenza”.

ART 12 bis p.2

La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all’art. 5 del presente contratto.

 

 

 

La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinquepercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all’articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell’oscillabilità del 30% entro 30 giorni  dalla ricezione della fattura

ART 12 bis p.10

Gli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 1224 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

 

Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all’art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

ART 14 p.2

Le parti convengono che l’efficacia della cessione è condizionata all’accettazione espressa dall’A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell’art. 12 bis punto 7.

Le parti convengono che l’efficacia della cessione è condizionata all’accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall’A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell’art. 12 bis punto 7.

 

Ritenuto, inoltre, che lo SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione “Maristella S.r.l.”, “SAN STEFAR S.r.l.” e “VILLA PINI d’ABRUZZO, oltre alle variazioni sopra rappresentate, debba essere ulteriormente modificato nei punti sotto indicati per ciascun Erogatore e secondo le modalità chiarite di seguito a ciascun punto:

MARISTELLA

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:

-     certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data ….. altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;

-     documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;

 -    certificato attestante l’ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili  (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);

-     Documento Unico di Regolarità Contributiva;

-     certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;

-     certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di  rappresentare la Struttura;

-     certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";-

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico "Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

-     l’accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;

-     l’impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;

-     la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10;

-     l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;

-     l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 7;

-     la mancata emissione della nota di credito di cui all’art.12bis;

-     l’inosservanza grave e ripetuta dell’art. 4 comma 1 e 2;

-     la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l’automatica sospensione degli effetti del presente contratto;

-     il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l’automatica sospensione degli effetti del presente contratto;

-     inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’art. 11 punto 8 del presente contratto

SAN STEFAR

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:

-     certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data ….. altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;

-     documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione  o in cassa integrazione;

-     certificato attestante l’ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);

-     Documento Unico di Regolarità Contributiva;

-     certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;

-     certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di  rappresentare la Struttura;

-     certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: "in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del  Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico "Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

-     l’accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;

-     l’impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;

-     la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10;

-     l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;

-     l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 7;

-     la mancata emissione della nota di credito di cui all’art.12bis;

-     l’inosservanza grave e ripetuta dell’art. 4 comma 1 e 2;

-     la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l’automatica sospensione degli effetti del presente contratto;

-     il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l’automatica sospensione degli effetti del presente contratto;

-     inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’art. 11 punto 8 del presente contratto.

Ritenuto, altresì, all’esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica dell’ allegato 1-  Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978 -  di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO

-    modifica all’allegato 1 - Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978 -

Nello specifico viene accolta la richiesta di rimodulazione dei tetti di spesa per singola struttura, atteso che non viene superato il tetto complessivo di spesa e le relative capacità produttive di ogni singola struttura.

 

SEDI di:

-         Gissi - Viale Serra, 1                                                   1.372.700,00

-         Avezzano – Via Macerine                                                  436.150,00

-         Lanciano – Zona Industriale 65/A                                        512.500,00

-         Sulmona – Via Mazzini, 73                                                  481.500,00

-         Vasto – C/da Lebba                                                           356.000,00

-         Vasto -  Via Platone, 50                                                      276.750,00

-         Vasto – C/da San Tommaso                                                217.800,00

-         Vasto – Via Dalmazia, 116                                             € 2.678.277,00

TOTALE                            € 6.331.677,00

 

WELLNESS

-    modifica all’allegato 1 –Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978

Nello specifico  viene confermato il tetto di spesa pari ad € 1.120.598,00 della Deliberazione Commissariale n. 15/2010 del 18/02/2010 tenuto conto che la AUSL di Teramo ha precisato che le prestazioni riabilitative indicate con il T09 sono da considerarsi prestazioni ordinarie e che il TAR – Abruzzo si è espresso in favore della Società Wellness S.r.l. di Montorio al Vomano;

 

SANEX

-    modifica all’allegato 1 –Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978

Nello specifico  viene confermato il tetto di spesa pari ad €  a € 934.594,00 della Deliberazione Commissariale n. 15/2010 del 18/02/2010 tenuto conto che la AUSL di Teramo ha precisato che le prestazioni riabilitative indicate con il T09 sono da considerarsi prestazioni ordinarie; 

Visto il decreto commissariale 13/2011 recante "Contratto di affitto tra il fallimento della società Villa Pini d’Abruzzo Srl e la società “Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA”. Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art 26 – Provvedimenti";

Precisato che la durata del contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative - annualità 2011-2012, da sottoporre alla sottoscrizione del Centro di Riabilitazione ad “Alta Intensità Assistenziale” coincide con la durata del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della Società “Villa Pini d’Abruzzo S.r.l. e la stessa Società “Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale SPA” come stabilito dal riferito decreto commissariale n.13/11;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 16 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione al Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale Villa Pini d’Abruzzo secondo le modalità di seguito indicate: Art. 16.1. il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

-    dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;- dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della società Villa Pini d'Abruzzo S.r.l e la Società "Casa di Cura Abano terme Polispecialistica e Termale S.p.A"(02 ottobre 2012) o - eventualmente - a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011 del 31/03/2011;

Precisato che le modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO disposte con specifico ed esclusivo riferimento ai Centri “Maristella S.r.l.” e “San Stefar S.r.l.”, sopra dettagliate, hanno carattere eccezionale e sono giustificate dalle particolari situazioni in cui versano detti Erogatori;

Precisato, altresì, che le modifiche di cui all’allegato 1 -  in ordine ai tetti di spesa dei Centri Fondazione P. A. Mileno, Wellness S. r. l. e Sanex S.r.l. -  scaturite dalla procedura di interlocuzione, hanno portato  un incremento di spesa di € 636.802,00 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 33/2011 del 5/09/2011;

Confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

Ritenuto, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, che il Commissario Ad Acta sia parte del contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012;

Visto il contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011- 2012 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, le modificazioni  allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione  di seguito indicate:

-    Fondazione Anffas

-    Fondazione Padre Alberto Mileno

-    San Raffaele

-    Istituto Don Orione

-    Fondazione Papa Paolo VI

-    Fondazione Piccola Opera Charitas

-    Fondazione Santa Caterina

-    Monteferrante S.r.l.

-    Casa di Cura Nova Salus

-    Riabilitativa San Rocco S.r.l.

-    Villa Serena – S. Agnese

-    Wellness Sr.l.

-    Medisalus

-    Medical Marsicano

-    Sanex S.r.l.

-    Anesis S.r.l.

-    Villa Dorotea

Visti i contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011- 2012 - di cui agli allegati 3, 4, 5 - parti costitutive ed integranti del presente provvedimento- da sottoporre alla sottoscrizione, rispettivamente, ai Centri MARISTELLA- SAN STEFAR – Villa Pini d’Abruzzo recanti, ciascuno, oltre alle modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO rappresentata nella tabella A del presente decreto, le ulteriori variazioni indicate in premessa con specifico riferimento ai  predetti Centri;

Stabilita la natura definitiva e non più controvertibile dei contratti di cui agli allegati   2, 3, 4, 5, ;

Stabilita, altresì, la natura definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all’allegato 1;

Considerato che il Decreto Commissariale n. 33/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011 - 2012, il giorno 20 ottobre 2011;

Ritenuto di posticipare il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 differendolo  al  giorno 3 novembre 2011 stante la necessità di concludere le fasi di interlocuzione;

Visto l'art. 16.2 dei contratti di cui agli allegati  2, 3, 4, 5,  a tenore del quale "le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione  del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010;

Ratificata la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, rebus sic stantibus, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

Stabilito di notificare il presente provvedimento ai Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli Erogatori potranno concordare con l’Organo Commissariale una data utile per procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo - V.le Bovio n. 425 - Pescara  fermo restando il predetto termine ultimo fissato  al giorno 3 novembre 2011;

Precisato che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii.;

Atteso il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di procederne alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.   è approvata la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all’allegato 1  con un incremento di spesa pari ad € 636.802,00 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 33/2011 del 5/09/2011;

2.   è approvata la spesa complessiva pari ad € 69.236.829,00(sessantanovemilioni-duecentotrentaseimilaottocentoventinove/00) per l’erogazione delle prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 rispettivamente per le annualità 2011- 2012 ;

3.   è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011 e 2012 - di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 33/2011:

-    Fondazione Anffas

-    Fondazione Padre Alberto Mileno

-    San Raffaele

-    Istituto Don Orione

-    Fondazione Papa Paolo VI

-    Fondazione Piccola Opera Charitas

-    Fondazione Santa caterina

-    Montefferrante S.r.l.

-    Casa di Cura Nova Salus

-    Riabilitativa San Rocco S.r.l.

-    Villa Serena – S. Agnese

-    Wellness Sr.l.

-    Medisalus

-    Medical Marsicano

-    Sanex S.r.l.

-    Anesis S.r.l.

-    Villa Dorotea.

4.   sono approvati i testi definitivi e non più controvertibili dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative  - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 3, 4, 5, , parti integranti e costitutive del presente decreto, da sottoporre, rispettivamente, alla sottoscrizione del Centro di Riabilitane  MARISTELLA, SAN STEFAR , Villa Pini d’Abruzzo ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 33/2011;- è differito al giorno 3 novembre 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati   2, 3, 4, 5,;

5.   è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 prot. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;-

6.   il presente provvedimento è notificato ai Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto n. 33/2011 mediante raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale la data per procedere alla relativa sottoscrizione presso i locali della Regione Abruzzo - V.le Bovio n. 425 - Pescara - fermo restando il termine ultimo stabilito al giorno 3 novembre 2011;

8.   la mancata sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati  2, 3, 4, 5,  comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;

9.   il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Visto

Il Sub Commissario

Dr.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati



 

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