SETTORE 5
Edilizia - Difesa del suolo e
protezione civile - Sicurezza sul lavoro e servizi tecnici territoriali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, in particolare del R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 17 e s.m.i., ricorrono, per le motivazioni di seguito riportate, i presupposti per adottare il provvedimento di concessione di derivazione d’acqua a sanatoria in Loc. Saletti del Comune di Atessa, alla Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. con sede legale in Atessa;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 13.08.2007 recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTE le LL.RR. 72/1998, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

VISTO il Capo IV della L.R. 17.04.2003 n. 7, contenente le “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998”;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTA la documentazione agli atti, ed in particolare:

-    Istanza del 28.09.2007 della Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. di Atessa, corredata del progetto a firma dell’Ing. Salvatore Bianco, finalizzata al rilascio della concessione di derivazione in sanatoria di l/s. 0,75 medi e l/s. 1,5 max d’acqua, pari a mc/annui medi 23.500, dal subalveo del fiume sangro in c.da saletti del comune di atessa, per uso industriale tramite pozzo, con scarico delle acque derivate direttamente in fogna, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.;

-    Relazione esperita a norma del Regolamento Regionale n. 3/2007, del Servizio istruttore Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici di Chieti, con la quale, valutati tutti gli aspetti, è stato espresso subordinato parere favorevole alla concessione di che trattasi;

-    Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto il 14.02.2010 e repertoriato al n. 38 presso il citato Servizio, dal Legale Rappresentante della Società richiedente e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Chieti il 14.02.2010 al n. 482;

CONSIDERATO che la derivazione in esame, in relazione alle disponibilità idriche (v. silenzio assenso dell’Autorità di Bacino regionale del Fiume Pescara), non risulta in contrasto con il bilancio idrico del pertinente corpo idrico;

CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere favorevole espresso dall’Amministrazione Provinciale nella persona del Dirigente del Settore;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all’art. 25 del Regolamento Regionale n. 3/2007;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l’istanza del 28.09.2007 possa essere accolta, stabilendo la portata di prelievo in l/s. 15,00 di cui il 20% da concedere in via precaria;

RITENUTO, altresì, che la nuova concessione avrà la durata di anni 30, decorrenti dal 01.01.2009 (data della presentazione della denuncia di esistenza del pozzo e presumibile data di effettivo prelievo), ai sensi dell’art. 25 del suddetto Regolamento regionale;

SENTITA la Regione Abruzzo – Direzione Territorio, Urbanistica, ecc. – Servizio Acque e Demanio Idrico, che con nota n. RA/105635/09 del 28.09.2009 ha espresso parere favorevole ai soli fini fiscali;

CONSIDERATO che il Dirigente del Settore ha autorizzato il Servizio procedente alla sottoscrizione del Disciplinare;

VISTO l’art.107 D.Lgs. 18-08-2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CONSIDERATE infine, in ordine alla specificità del provvedimento da adottarsi, le soggettive competenze regionali e provinciali;

DETERMINA

1.   Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 152/2006, è concesso alla Società MAIO GUGLIELMO s.r.l., con sede legale in Atessa in Zona Industriale Val di Sangro, di derivare acqua in sanatoria di l/s. 0,75 medi e l/s. 1,5 max d’acqua, pari a mc/annui medi 23.500, dal subalveo del fiume Sangro in c.da Saletti del Comune di Atessa, per uso industriale tramite pozzo, con scarico delle acque derivate direttamente in fogna;

2.   La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data dal 01.01.2009 (data della presentazione della denuncia di esistenza del pozzo e presumibile data di effettivo inizio del prelievo), subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n. 38 del 14.02.2011, salvo provvedimenti regionali che potranno essere adottati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 citato in premessa;

3.   La Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il 28 febbraio, l’annuo canone di €. 2.100,00 (euro duemilacento/00) per l’uso industriale ed €. 165,00 (euro centosessantacinque/00) per l’uso igienico, pari al minimo stabilito dall’art. 73 della L.R. n. 06/2005, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434. Il pagamento predetto dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico – l’Aquila” e con la seguente causale: “Canone annualità ___ - Cap. 12103 – CH/D/985” e gli estremi della presente Determina. Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di cui all’art. 93, comma 5 quinquies, della L. R. 7/2003 e s.m.i., stabilita nella misura del 10% del canone dovuto.

4.   La Società concessionaria ha corrisposto i canoni arretrati alla Regione Abruzzo dall’anno 2009 ad oggi;

5.   La presente Concessione può essere soggetta a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed all’adozione delle misure per la pianificazione dell’economia idrica senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6.   I Dirigenti, del Settore 5 della Provincia di Chieti e del Servizio Regionale Acque e Demanio Idrico della Direzione Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata Bacini Idrografici, ecc., sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all’esecuzione della presente Determina.

7.   Il presente Atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Società MAIO GUGLIELMOs.r.l. di Atessa nei modi previsti dalla legge.

8.   Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il Dirigente

Ing. Nicola Pasquini