IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1)   di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e della L.R. n. 45/07, la Ditta CSA  - Centro Servizi alle Aziende, all’esercizio di n. 4 impianti mobili di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte, descritti in premessa avente i seguenti identificativi:

1.   Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89268;

2.   Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89267;

3.   Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 93182;

4.   Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 89157.

      La tipologia, la quantità dei rifiuti e le operazioni autorizzate sono individuate nella tabella che segue:

 

1.   Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89268;

Codici CER

Definizione

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

 

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

 

200399

Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

 

 

-    Potenzialità massima dell’impianto: 650 ton/h;

-    Attività di recupero di cui all’allegato “C” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: R5

 

2.   Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89267;

Codici CER

Definizione

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

 

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

 

200399

Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

 

 

-    Potenzialità massima dell’impianto: 650 ton/h;

-    Attività di recupero di cui all’allegato “C” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: R5

 

3.   Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 93182;

Codici CER

Definizione

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

 

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

 

200399

Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

 

 

-    Potenzialità massima dell’impianto: 230 ton/h;

-    Attività di recupero di cui all’allegato “C” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: R5

 

4.   Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 89157;

Codici CER

Definizione

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

 

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

 

200399

Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

 

 

-    Potenzialità massima dell’impianto: 230 ton/h;

-    Attività di recupero di cui all’allegato “C” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: R5

2)  di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;

3)  di stabilire l’autorizzazione di cui al suddetto punto 1) è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    per lo svolgimento delle singole campagne dei suddetti n. 4 impianti, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e dalla DGR n.629 del 9.07.2008, riportando tutte le informazioni sito-specifiche necessarie alla valutazione della stessa;

-    il CER 200399 potrà essere utilizzato esclusivamente per campagne di attività inerenti il trattamento del materiale derivante dai crolli e demolizioni nei comuni rientranti nel cratere sismico e conseguenti al terremoto del 6.04.2009;

-    le materie prime secondarie ottenute dall’attività dell’impianto devono soddisfare la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15.07.2005;

-    le modalità di effettuazione della caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso e delle MPS in uscita dall’impianto, secondo quanto previsto dalla normativa specifica (D.M. 5.02.98, D.M. 186/06 e Circolare del Ministero dell’Ambiente n.5205 del 15.07.2005) e la destinazione finale delle stesse, dovranno essere descritte dettagliatamente nell’ambito di ogni singola campagna di attività;

-    eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere formulate nell’ambito dell’istruttoria relativa ad ogni singola campagna di attività;

-    la potenzialità di recupero relativo al rifiuto identificato con CER 170802, materiale di costruzione a base di gesso, da indicare in occasione della comunicazione della singola campagna di attività dovrà tener conto delle caratteristiche finali della singola campagna di attività.

4)   di prescrivere il rispetto di quanto stabilito dall’art. 181 bis, comma 2, del D.Lgs 142/2006 e s.m.i.  inerente le “Materie, sostanze e prodotti secondari”;  

5)   di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:

a)   devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

b)  almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui  territorio si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando alla stessa copia dell’autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché, una volta entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (l’iscrizione all’Albo è requisito fondamentale come previsto dall’art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per la Categoria 7;

c)   la comunicazione di cui al punto b) dovrà contenere:

-    il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;

-    copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;

-    cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;

-    i dati specifici inerenti all’attività;

-    la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo svolgimento dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all’esercizio dell’impianto, nonché l’indicazione dell’eventuale prossimità ad aree naturali protette;

-    le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività);

-    indicazione di un Responsabile Tecnico dell’impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

-    copia delle garanzie finanziarie;

-    qualora ricorrano i presupposti di cui alla DGR n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente lo studio di impatto ambientale;

d)  sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, del Comune e dell’ARTA  nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

e)   il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dalla Provincia, dal Comune e dall’ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio, comunica le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto  allo svolgimento dell’attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell’ambiente.

f)   qualora l’impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l’effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tal caso il termine di cui al punto b) resta sospeso fino all’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;

g)   nell’esecuzione delle singole campagne, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Regione Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

6)   di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a)   il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

b)  l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c)   per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d)  le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e)   per quanto attiene all’attivazione dell’impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997;

f)   per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

g)   per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M. 16.02.1982);

h)   nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i)    per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

j)   il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

k)  in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti territorialmente;

l)    tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

m)  durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7)   di stabilire altresì, che:

a)   la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)  è fatto salvo l’obbligo di ottemperare all’onere inerente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 1° febbraio 2000;

c)   la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

d)  si dovrà ottemperare, per quanto applicabili,  da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Pescara, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m);

e)   si richiama l’osservanza di quanto previsto D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri ” e s.m.i.;

f)   è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07 ;

g)   è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

h)   in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

i)    la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

11) di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara, all’ASL di L’Aquila, al Comune di L’Aquila, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila, nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno  viene notificato ai sensi di legge alla Ditta CSA  - Centro Servizi alle Aziende - Via San Giuseppe, 36 -  L’Aquila (AQ);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto. 

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini