IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 24.346.898,800 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», ha presentato in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n. 248794, primo documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite poi modificato con quello presentato in data 12.4.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.82631;

Dato atto che con Determinazione Direttoriale n.39/DE del 26.4.2011 è stato approvato un primo piano di ristrutturazione dei servizi, che ha fissato comunque il monte chilometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.567.428,100 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie - km. 24.346.898,800);

Dato atto che nella citata Determinazione, che approvava un primo recupero di km. 587.417,000 (con ulteriori servizi per km. 321.783,000 effettuati senza contribuzione a carico del bilancio regionale), si indicava che A.R.P.A. s.p.a. potesse presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che con note nn.1004 dell’8.6.2011 (acquisita al protocollo regionale in pari data con il n.122858) e 1103 del 22.6.2011 (acquisita al protocollo regionale con il n.132046) sono state prospettate ristrutturazioni dei servizi per km.132.055,700 nella provincia di Chieti approvate con Determinazione Direttoriale n.48 del 5.7.2011;

Dato atto che con la nota n.1245 del 8.7.2011, acquisita al protocollo regionale in data 11.7.2011 con il n. 144607 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi in provincia di Pescara per km. 289.234,700 approvata con Determinazione Direttoriale n.50 del 13.7.2011;

Dato atto che ad integrazione della Determinazione Direttoriale n.50 del 13.7.2011 è stata emanata la Determinazione Direttoriale n.54 del 9.8.2011 che ha approvato una ulteriore ristrutturazione nella provincia di Pescara per km.11.000,000;

Dato atto che con la nota 1439 del 3.8.2011 acquisita al protocollo regionale in data 8.8.2011 con il n. 165946 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi nell’area di Sulmona (AQ) per km. 122.242,400 approvata con Determinazione Direttoriale n.57 del 24.8.2011;

Dato atto che con la nota n.1890 del 19.10.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 213937 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi nell’area di L’Aquila per km. 183.413,500;

Dato atto che nella citata Determinazione si indicava la possibilità per A.R.P.A. s.p.a. di presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Vista la nota n.1650 del 19.9.2011, acquisita al protocollo regionale in data 20.9.2011 con il n. 191112 con cui è stata prospettata una ristrutturazione dei servizi nella provincia di Teramo per km. 396.867,200;

Dato atto che la ristrutturazione dei servizi nella provincia di Teramo interessa le seguenti autolinee:

-    Teramo – Castiglione Messer Raimondo (TE 1/2);

-    Teramo – Giulianova – Pescara - Chieti (TE 1/4);

-    Teramo – Montorio – Isola del Gran Sasso - Castelli (TE 1/6);

-    Atri – Pescara (TE 1/7);

-    Ascoli - Giulianova (TE 1/8);

-    Isola del Gran Sasso – Val Vomano - Teramo (TE 1/10);

-    Flamignano – Montorio al Vomano - Teramo (TE 1/11);

-    Montorio al Vomano – Rosero - Giulianova (TE 1/12);

-    Notaresco – Canzano – Teramo (TE 1/14);

-    Teramo - Guazzano (TE 1/15);

-    Alba Adriatica – Nereto – S.Onofrio - Teramo (TE 1/16);

-    Giulianova – Mosciano S.Angelo – Teramo (TE 1/17);

-    Colonnella – Ancarano – S.Egidio V. – Villa Lempa (TE 1/19);

-    Giulianova – S. Omero – Teramo (TE 1/20);

-    S.Egidio - Bv. Garrufo – Nereto – Corropoli – Controguerra (TE 1/21);

-    Teramo – Villa Pilotti – Bellante (TE 1/23);

-    Cortino – S.Giovanni – Teramo (TE 1/24);

-    Teramo – Torricella – Valle Castellana (TE 1/25);

-    Cologna – Roseto (via Casal Thaulero) (TE 1/26);

-    Teramo – Ascoli Piceno (TE 1/27);

-    Poggio delle Rose – Cermignano – Atri (TE 1/29);

-    Cermignano – Bv. Cellino – Roseto (TE 1/30);

-    Civitella del Tronto – Bv. Garrufo (TE 1/31);

-    Morrodoro – Roseto (TE 1/32);

-    Giulianova – Roseto – Pineto (ex Case Maisè – Bv. Casoli);

-    Controguerra – Martinsicuro – S.Benedetto del Tronto (TE 1/34);

-    Castelnuovo – Castellalto – Teramo (TE 1/38);

-    Prati di Tivo – Teramo (TE 1/39);

-    Nerito – Aprati – Montorio al Vomano – Teramo (TE 1/41);

-    Teramo – Montorio (TE 1/43); 

Atteso

      che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

      che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

1)  eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

2)  riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;

3)  coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una ulteriore riduzione di km. 396.867,200;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto che l’A.R.P.A. s.p.a. può presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che i nuovi programmi di esercizio di cui al presente provvedimento, inizieranno previa adeguata comunicazione all’utenza;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 l’ulteriore piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1.   DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) i piani di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni regionali rilasciate alla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti così come presentati con la nota n.1650 del 19.9.2011, acquisita al protocollo regionale in data 20.9.2011 con il n. 191112 (allegato n. 1);

2.   DI DARE ATTO che l’A.R.P.A. s.p.a. può presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento della percentuale di riduzione del 10% prevista dalla legge;

3.   DI DARE ATTO CHE la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

4.   DI PRENDERE ATTO CHE il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una ulteriore riduzione di km. 396.867,200;

5.   DATO ATTO CHE i nuovi programmi di esercizio di cui al presente provvedimento, inizieranno previa adeguata comunicazione all’utenza;

6.   DI STABILIRE CHE l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

7.   DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO:

a)   alla società Società A.R.P.A. s.p.a.;

b)  al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

c)   al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d)  al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

8.   DI PUBBLICARE il presente atto sul BURA.

9.   DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti