IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la nota prot. n° 102 del 7.04.2010, (rif.
ns. prot. prov. n° 113200 del 14/04/2010) con la quale
Vista la nota di integrazione prot. n° 107 del 25.05.2010 (rif. ns. prot. prov. n° 161833 del 31/05/2010) con la quale la medesima Società ha comunicato che i valori relativi al prelievo indicati nella nota n°102 del 7/04/2010 sono stati indicati erroneamente, comunicando i valori in aumento equivalenti a 0,40 l/s nel periodo autunno – inverno e di 0,75 l/s nel periodo primavera – estate;
Vista la nota n. 222476 del 23/07/2010 con la
quale
Vista la nota n. RA/150066 del 5.08.2010 (ns. rif. prot. n°235615 del 6.08.2010), con la quale il Servizio del Genio Civile Regionale de L’Aquila Ufficio di Teramo ha dichiarato la non competenza in merito;
Vista la nota n. 2497/IA del 23.08.2010 (ns. rif. prot. n°247167 del 27.08.2011), con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento della Prevenzione dell’ASL di Teramo ha espresso parere favorevole, poiché l’aumento del volume di prelievo non influenza i parametri di qualità dell’acqua;
Vista la nota n. RA/186381 del 6.10.2010 (ns. rif. prot. n°307983 del 15.10.2010), con la quale l’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, dopo esame accurato degli elaborati tecnici inviati dalla Provincia di Teramo e dopo valutazione in merito al bilancio idrico, ha espresso parere favorevole alla richiesta di aumento di prelievo per i seguenti quantitativi totali di 2,65 l/s nel periodo autunnale - invernale (21/09-20/03) e di 4,45 l/s nel periodo primaverile estivo (21/03 – 20/09), con l’obbligo di rilascio in maniera continuativa presso l’opera di presa, della portata di rispetto per la sorgente pari ad almeno 1,2 l/s;
Vista la nota n. 2010-0011364 del 19.010.2010 (ns. rif. prot. n°316733 del 25.10.2010) con la quale l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha ribadito le prescrizioni date con la nota n. 08376 del 21.10.2002 relativamente ai quantitativi totali di 2 l/s nel periodo autunno/inverno e 4 l/s nel periodo primavera/estate;
Considerato che il Dirigente del V Settore,
affinché l’Ente possa pronunciarsi sull’assentibilità della richiesta di
aumento del prelievo avanzata dalla Ditta Laga S.r.l. e al fine di provvedere
all’adozione degli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della
L.241/90, con nota n. 233399 del 28/07/2011 ha indetto
Vista la nota prot. n. 05662 del 10.09.2011 (ns. rif. prot. n°277917 del 12.09.2011) con la quale il Comune di Crognaleto esprime parere favorevole alla richiesta di aumento della captazione;
Vista la nota 8138/AE del 12.09.2011 del Servizio Risorse del Territorio Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo con la quale nel comunicare l’impossibilità di partecipare alla riunione per contemporanei e indifferibili impegni, esprime parere favorevole all’aumento della portata massima di attingimento previa acquisizione di un programma dettagliato di sviluppo aziendale e di attestazione sugli obblighi derivati dall’art. 33 della L.R. n. 15/2002 da parte della Società concessionaria;
Considerato che le prescrizioni date dal Servizio Risorse del Territorio Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo sono già contenute nell’art. 3 del Decreto n. 66401 del 10/07/2003 e saranno oggetto di successivo sollecito agli adempimenti previsti, pena decadenza della concessione, da parte della Provincia di Teramo;
Vista la nota prot. n. 2011-0010037 del 12.09.2011 (ns. rif. prot. n°277923 del 12.09.2011), con la quale l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ribadisce, non motivando, le prescrizioni a suo tempo date con l’autorizzazione rilasciata con nota n. 08376 del 21/10/2002 di 2 l/s nel periodo autunno-inverno e 4 l/s nel periodo primavera-estate, sottolineando che una variazione di prelievo deve essere sottoposta a Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, da sottoporre, trattandosi di intervento sul demanio idrico, agli uffici competenti della Regione Abruzzo;
Preso atto che il giorno 13.09.2011 presso la sede
della Provincia di Teramo, in Via G. Milli n°2, si è tenuta
Preso atto che
Vista
Visto l’art. 39 della L.R. del 10/07/2002 n. 15 che assegna al Dirigente provinciale la competenza ad adottare il presente atto;
Visto il R.D. 29/07/1927 n. 1443;
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa nonché della legittimità del presente provvedimento;
DECRETA
Art. 1
L’art 1 del Decreto n°139702 del 28/07/2005 è sostituito dal seguente:
Il comma 2 dell’art. 3 del Decreto n° 66401 del 10/07/2003 - Concessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento di un giacimento di acqua minerale della sorgente “Lagnetta” in Località Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)”, emesso dal Dirigente del V Settore e che, allegato in copia conforme all’originale al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile, è sostituito dal seguente:
“2) non superare, nell’emungimento della falda idrominerale il quantitativo di 2,65 l/s nel periodo autunnale - invernale (21 settembre – 20 marzo) e di 4,45 l/s nel periodo primaverile – estivo (21 marzo – 20 settembre), con l’obbligo di rilascio in maniera continuativa, presso l’opera di presa, della portata di rispetto per la sorgente, pari ad almeno 1,2 l/s.”.
Art. 2
È confermato, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, tutto quanto stabilito nei precedenti Decreti n°139702 del 28/07/2005 e n°66401 del 10/07/2003.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta nei modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente del Settore
Dott. Leo Di Liberatore