IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Regolamento n. 595/2004 del 30 marzo 2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1788/2003”;

Vista la Legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Visto il Decreto 31 luglio 2003, recante: “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 2. bis, del punto 5. del Decreto sopra richiamato che fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell’attività di primo acquirente ed, in particolare, pone a carico dei soggetti “Primi acquirenti”, l’obbligo di non interrompere l’attività stessa per periodi superiori a sei mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento;

Vista la nota della ditta in oggetto, regolarmente acquisita agli atti di questo Servizio con protocollo n. RA 216361, del 21 ottobre 2011, con la quale si dichiara che l’attività di acquisto e trasformazione del latte non è più svolta dal 31 dicembre 2008;

Ritenuto pertanto, che, nel caso di specie, per la Ditta “Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c..”, identificata con il CUA 01117670669 – matricola AGEA n. 1655, ricorrono le condizioni per la revoca retroattiva del riconoscimento dell’attività di primo acquirente a far data dal 01 gennaio 2009 e la sua cancellazione dal relativo elenco per la campagna di commercializzazione in corso;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Decreto 31 luglio 2003, alla Ditta in esame, deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati;

Vista infine, la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa,

1.   di revocare, con decorrenza retroattiva 01 aprile 2009, il riconoscimento dell’attività di primo acquirente in capo alla Ditta “Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c..”, identificata con il CUA 01117670669 – matricola AGEA n. 1655;

2.   di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall’elenco regionale dei primi acquirenti a far data dal 01 aprile 2009;

3.   di notificare il presente provvedimento alla Ditta “Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c..”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

4.   di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;

5.   di autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita