IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88; 

Visti gli articoli 12 e 14 del citato D. L.gs. n. 61/2010 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni in questione, di riqualificazione e declassamenti;

Visto in particolare l’art. 12, comma 3  del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, dello stesso Decreto  Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati; 

Visto il Decreto Ministeriale 16.12.2010 (G.U. n.16 del 21.01.2011) recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 relativo alla tutela  delle DO e IG dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 28 dicembre 2006 recante disposizioni per la denuncia annuale delle uve DOCG , DOC  e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 07.03.2011 recante ad oggetto  ”Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE)  n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni”.

Preso atto che la stessa deliberazione prevede, tra l’altro,  che con successivi provvedimenti vengano stabilite:

-    la fase transitoria di trasferimento dei dati relativi all’attuale potenziale viticolo e degli Albi  Do ed Elenchi IG  nel nuovo “Schedario Viticolo Regionale”;

-    le modalità ed i criteri per le iscrizioni e l’aggiornamento delle superfici vitate nel nuovo “Schedario”;

-    le modalità ed i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l’iscrizione allo “Schedario” ai fine della rivendicazione delle produzioni  delle relative DOCG, DOC ed IGT (ex Albi ed Elenchi);

-    la gestione ordinaria del nuovo “Schedario”e i relativi controlli;

-    i criteri per l’allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati;

-    le modalità, concordate con AGEA, per effettuare le dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione nonché la rivendicazione annuale;

-    l’adeguamento del programma informatico predisposto per la gestione dei procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo  interconnesso con l’anagrafe delle aziende agricole (Fascicolo Aziendale costituito ai sensi del DPR n. 503/1999 e s.m.e i.);

Preso atto delle numerose richieste pervenute dalla filiera vitivinicola abruzzese operante nel settore vitivinicolo, intese a superare talune criticità connesse all’entrata in applicazione del decreto in oggetto;

Considerato che, nella Regione Abruzzo sono tuttora in corso:

-    le operazioni di allineamento delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unità vitate o delle unità vitate estese a produrre vini a DOP e IGP, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT  ai fini dell’integrazione e dell’allineamento dello Schedario viticolo di cui all’articolo 21 del DM 16 dicembre 2010;

-    la predisposizione il piano operativo di cui al comma 2 del citato articolo 22;

-    le operazioni per la vendemmia 2011 e le uve sono state prese in carico sui registri di cantina come atte a divenire DOP o IGP, senza che il produttore abbia potuto preventivamente verificare le idoneità dei propri vigneti alla rivendicazione in relazione agli elementi del nuovo schedario viticolo;

Considerato che talune produzioni, anche per esigenze commerciali, dovranno essere rivendicate sin dalle settimane successive alla raccolte delle uve, anche se, per i motivi sopra richiamati, non è  ancora disponibile per i produttori interessati l’applicativo informatico attraverso il quale  predisporre la nuova dichiarazione unificata e, pertanto per i  produttori della nostra Regione non risulta possibile effettuare la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP provenienti dalla prossima campagna vendemmiale 2011/2012 in conformità alle disposizioni del DM 16 dicembre 2011 compreso l’utilizzo dei preesistenti “Toponimi di Vigna” in essi contenuti;

Tenuto conto delle operatività poste in essere dal Ministero,  AGEA e le singole Regioni, al fine di consentire l’avvio e/o il completamento delle operazioni di allineamento nel minor tempo possibile ed evitare gli eventuali disagi all’intera filiera produttiva vitivinicola,

Vista la Circolare del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità (SAQ IX), n. 0017897 del 20.09.2011 recante ad oggetto “ DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012”;

Preso atto, che nella circolare sopraccitata si prevede che:

-    entro il termine del 31 ottobre p.v. i produttori che intendono porre in commercio vini a DOP, nonché per i vini “varietali” e/o con “annata di raccolta”,  dovranno presentare una Dichiarazione Preventiva  al CAA di competenza ed  al competente Organismo di controllo autorizzato, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione;

-    limitatamente ai vini IGT la Dichiarazione Preventiva  di cui al punto precedente dovrà essere presentata esclusivamente al CAA di competenza;

Vista la Circolare del Direttore Generale di AGEA n. DGU.2011.147 del 30 settembre 2011 recante ad oggetto “VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto per la campagna vitivinicola 2011/2012 – Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni”;

Preso atto che, al terzo comma dell’articolo 4 (soggetti interessati) viene prevista che   per la campagna in corso, l’idoneità  alle produzioni DO e IG, ai sensi dell’art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione vitivinicola;

Considerato opportuno, nonostante che la Regione Abruzzo abbia già consentito anche per l’annata in corso la possibilità di richiedere le ex iscrizioni agli Albi DO ed alle Vigne ai sensi della nuova normativa, dare una ulteriore possibilità di richiedere le idoneità per rivendicare i propri vini per non penalizzare eventuali viticoltori che non avessero avuto le opportune informazioni necessarie per la campagna in corso;

Ritenuto di stabilire:

-    che eventuali rivendicazioni delle produzioni DO e IG in deroga, possono essere avanzate contestualmente alla dichiarazione vitivinicola, se la ditta interessata presenta preventivamente domanda volta ad  ottenere il riconoscimento di idoneità provvisoria per la vendemmia  2011 alla ex ARSSA  possibilmente entro il 30 novembre 2011, utilizzando il modello di richiesta che allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante sostanziale;

-    che a seguito di formale istruttoria, nella successiva vendemmia 2012, saranno comunicati agli interessati i vigneti riconosciuti in via definitiva  idonei a produzioni di vini a DO o IG;

Ritenuto altresì che, nelle more della applicazione da parte della Regione Abruzzo di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 61/2010, vengano fatti salvi l’uso dei “Toponimi di vigna” opportunamente inseriti nei rispettivi ex Albi a DO gestiti dalla ex Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo attraverso il sistema informatico IC - DEIS di Infocamere;

Considerato che, nell’impossibilità di utilizzare tutti i dati del nuovo “Schedario Vigneti”, è necessario prestare la massima attenzione ai dati dichiarati nelle autocertificazioni sostitutive, prendendo prioritariamente in esame, per le superfici, quelli del vecchio “Potenziale Viticolo” e confrontandoli con il totale contenuto nel “Fascicolo Aziendale” e, per la rivendicazione delle idoneità a produrre vini DO e IG, quelli degli ex “Albi ed Elenchi”;

Vista la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1.   di prendere atto di quanto contenuto nelle disposizioni trasmesse  per la campagna vendemmiale 2011/2012 attraverso le seguenti Circolari:

-    n. 0017897 del 20.09.2011 del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità (SAQ IX),  ;

-    n. DGU.2011.147 del 30 settembre 2011 del Direttore Generale di AGEA;

2.   di stabilire la possibilità,  di richiedere le idoneità a rivendicare le produzioni DO e IG, ai sensi dell’art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, contestualmente alla presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in corso;

3.   di stabilire che:

-    eventuali rivendicazioni delle produzioni DO e IG in deroga possono essere avanzate contestualmente alla dichiarazione vitivinicola, se la ditta interessata presenta preventivamente domanda volta ad  ottenere il riconoscimento di idoneità provvisoria per la vendemmia  2011 alla ex ARSSA possibilmente entro il 30 novembre 2011, utilizzando il modello di richiesta che allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante sostanziale;

-    a seguito di formale istruttoria, nella successiva vendemmia 2012, saranno comunicati agli interessati i vigneti riconosciuti in via definitiva  idonei a produzioni di vini a DO o IG;

4.   di stabilire, altresì,  la possibilità che nelle more della applicazione da parte della Regione Abruzzo di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 61/2010, vengano fatti salvi l’uso dei “Toponimi di vigna” opportunamente inseriti nei rispettivi ex Albi a DO gestiti dalla ex Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo attraverso il sistema informatico IC - DEIS di Infocamere;

5.   di suggerire, nell’impossibilità di utilizzare tutti i dati del nuovo “Schedario Viticolo”, di prestare la massima attenzione ai dati  di produzione e rivendicazione delle produzioni vitivinicole della vendemmia 2011 dichiarati nelle autocertificazioni sostitutive, prendendo prioritariamente in esame, per le superfici, quelli del vecchio “Potenziale Viticolo” e confrontandoli con il totale contenuto nel “Fascicolo Aziendale” e, per la rivendicazione delle idoneità a produrre vini DO e IG, quelli degli ex “Albi ed Elenchi”;

6.   di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ICQRF, all’Organismo di Controllo competente per tutte le Denominazioni di Origine dei vini della Regione e ai competenti CAA operanti nella Regione Abruzzo;

7.   di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo.

8.   di stabilire che la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo ha valore di informazione per tutti gli interessati;

9.   di dichiarare il presente atto  immediatamente efficace;

10. di stabilire che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione il modello di domanda per l’idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG composto di n. 4 (quattro) facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Segue allegato


Modello di domanda (in PDF - 147 KB)