IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.
Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Vista
Visto il precedente provvedimento regionale prot.
DG/11/93 del 30 agosto 2006 con il quale, a seguito dell’aggiornamento del
precedente atto di riconoscimento, è stato confermato all’impresa alimentare
della Ditta “Nuova
Visto il fascicolo trasmesso con nota della ASL di Pescara n. 2055/DP del 22 marzo 2011 contenente tra l’altro l’istanza di aggiornamento presentata dal legale rappresentante delle ditta in parola per modifiche strutturali ed impiantistiche;
Visto il parere favorevole del servizio veterinario allegato al fascicolo sopracitato;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa
1) di
aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare della ditta “Nuova
2) di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento prot. DG/11/93 del 30 agosto 2006;
3) di confermare per l’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo
Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:
- Impianto: locale di cernita e sezionamento, Categoria 8, prodotti della pesca.
Il Sig.
4) di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5) di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Pescara che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
6) di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8) di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli