IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.
Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Vista
Visto il provvedimento del dirigente del servizio
veterinario regionale prot. n. 20303/DG/11/IA8 del 10.08.2005 relativo
all’assegnazione del numero di riconoscimento 9- 3605/L all’impianto della
Ditta “
Acquisita la nota dell’ Az. A. S. L. Avezzano/Sulmona/L’Aquila prot. 0045247/11 del 11/05/2011 pervenuta il 20/05/2011 con protocollo RA/110687 con la quale si comunicava la cessata attività dello stabilimento in oggetto;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;
Tutto ciò premesso
determina
per le ragioni esposte in narrativa
- di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento:
rilasciato con provvedimento del dirigente del
servizio veterinario regionale prot. n. 20303/DG/11/IA8 del 10.08.2005
all’impianto della ditta “
- di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;
- di comunicare dell’adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Carsoli;
- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli