IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014";

Visto il precedente provvedimento regionale DG21/157 del 17.12.2010 relativo l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento dello stabilimento in parola per modifiche strutturali ed impiantistiche significative;

Acquisito in data 14.06.2011 con protocollo RA/125650 il fascicolo inviato dall’Az. ASL di Teramo prot. 444 del 27.05.2011 con il quale si chiede l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento dello stabilimento in parola per ulteriori modifiche strutturali ed impiantistiche;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della ASL di Teramo;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1)   di aggiornare il riconoscimento definitivo all’impresa alimentare “Foods Import dei F.lli Monti S.p.a.” impianto in via Gabiano 18, comune di Corropoli (TE), prendendo atto delle modifiche impiantistiche e strutturali produttive come da planimetrie e relazioni tecniche allegate alla nota della ASL di Teramo n. prot. 444 del 27.05.2011;

2)   di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento DG11/157 del 17.10.2011;

3)   di confermare per l’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

Ovale: IT
2644
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:

Impianto: deposito frigorifero generale; categoria 0 – attività generali;

 

Impianto: centro di riconfezionamento; categoria 0 – attività generali (prodotti della pesca freschi e trasformati);

 

Impianto: stabilimento di trasformazione; categoria 8 – prodotti della pesca;

 

Il Sig. Monti Riccardo, C.F. MNTRCR35B01I348E, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

4)   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

5)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

6)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli