IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014";

Visto il precedente provvedimento regionale DG11/36 del 03.02.2009 di aggiornamento del decreto di riconoscimento dell’impianto IT 2425 M CE della Ditta “Centro Carni Val Tordino S.p.a.” inerente le attività di macello e sezionamento di carne degli ungulati domestici e carni di selvaggina d’allevamento;

Visto il fascicolo della ASL di Teramo n. 1239 del 04.01.2011 acquisito con protocollo RA/25433 del 01.02.2011 contenente l’istanza di cambio della ragione sociale dello stabilimento in oggetto dalla ditta “Centro Carni Val Tordino S.p.a.” alla ditta “Centro Carni Val Tordino S.r.l.”;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della ASL di Teramo allegato al sopracitato fascicolo;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.   che la ragione sociale dello stabilimento riconosciuto con n. IT 2425 M CE, è variata da “Centro Carni Val Tordino S.p.a.” a “Centro Carni Val Tordino S.r.l.” in via del Progresso – zona Industriale, comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)

2.   di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento DG11/36 del 3 febbraio 2009;

3.   di confermare all’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

Ovale: IT
2425 M
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:

- impianto di macellazione, categoria 1 - carne degli ungulati domestici;

 

- laboratorio di sezionamento, categoria 1 - carne degli ungulati domestici;

 

- impianto di macellazione, categoria 3 - carne di selvaggina d’allevamento;

 

- laboratorio di sezionamento, categoria 3 - carne di selvaggina d’allevamento;

Il Sig. Rastellini Enio C.F. RSTNEI52C09B515J , in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

1)   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

2)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

3)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

5)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli