IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014";

Visto il precedente provvedimento regionale DG11/135 del 15.12.2004 con il quale si prendeva atto del cambio della ragione sociale dell’impianto già riconosciuto con n. IT 1751 CE dalla ditta “Italmare S.r.l.” alla ditta “Italmar S.r.l.” inerente l’attività di stabilimento di trasformazione di prodotti della pesca

Visto il fascicolo della ASL di Teramo n. 1099 del 26.09.2011 acquisito con protocollo RA/205454 del 06.10.2011 contenente la domanda di volturazione della ragione sociale dello stabilimento in oggetto dalla ditta “Italmar S.r.l. alla ditta “Blu S.r.l.” nonché la comunicazione di variazioni strutturali, impiantistiche e produttive;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della ASL di Teramo allegato al sopracitato fascicolo;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.   che la ragione sociale dello stabilimento riconosciuto con n. IT 1751 CE della ditta “Italmar S.r.l.”, già iscritto negli speciali elenchi della normativa di settore, è variata a favore della ditta subentrante “Blu S.r.l.” sede legale in via Valle Piana 80/64, comune di San Benedetto del Tronto (AP) ed impianto in via Piane Tronto, comune di Controguerra (TE);

2.   di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento DG11/135 del 15 dicembre 2004;

3.   di aggiornare il riconoscimento definitivo dell’impianto sopracitato prendendo atto delle variazioni strutturali, impiantistiche e produttive come da planimetrie e relazioni acquisite con prot. RA/205454 del 06.10.2011

4.   di confermare all’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

Ovale: IT
1751
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:

 

- Impianto: stabilimento di trasformazione, Categoria 8, prodotti della pesca.

 

Il Sig. Marinangeli Corrado  C.F. TRVGSE67C18F158J , in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

1)   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

2)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

3)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

5)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli