IL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione;

Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 1 del 13/09/2011;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Finalità)

1.   Il presente regolamento dà attuazione all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale) in conformità al DPR 9 luglio 2010 n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo).

Art. 2

(Regole per l’accesso in aviosuperfici e campi di volo)

1.   Per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo non è obbligatoria la recinzione del sedime.

2.   L’accesso al sedime dei campi di volo o aviosuperfici è consentito ai soci o persone da loro accompagnate, delle quali sono direttamente responsabili, nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza indicate su apposita tabella posta all’ingresso dell’area, cui i visitatori dovranno attenersi.

3.   In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2, il titolare della struttura, o il responsabile all’uopo nominato, può allontanare e successivamente vietare l’ingresso ai trasgressori.

Art. 3

(Uso delle aviosuperfici in caso di calamità naturali e per esercitazioni di protezione civile)

1.   I campi di volo e le aviosuperfici realizzati con le deroghe previste dalla L.R. n. 52/2010, sono sempre a disposizione della Protezione Civile regionale in caso di calamità naturali. Possono, inoltre, essere impiegati per esercitazioni di Protezione Civile, previo accordo tecnico con l’utilizzatore, per non più di cinque giorni consecutivi, per un massimo di tre volte l’anno.

Art. 4

(Norme per la conservazione del carburante e per la realizzazione di strutture all’interno delle aviosuperfici)

1.   E’ consentito tenere, in contenitori a norma di legge, una modica quantità di carburante, che non può eccedere il massimo di litri 1.500 e che è conservata in luogo inaccessibile ai non addetti alle operazioni di volo.

2.   E’ inoltre consentita, nel rispetto dell'articolo 3 della L.R. n. 52/2010, la realizzazione di strutture per le ispezioni, manutenzioni, riparazioni e costruzioni di velivoli eseguite da personale o ditta qualificata, ai fini, ai mezzi e alle attività del volo.

Art. 5

(Norme di sicurezza per il posizionamento di linee e cavi aerei)

1.   E' diritto dell’utilizzatore dell’aviosuperficie o campo di volo chiedere alle aziende interessate lo spostamento o l’interramento di linee o cavi aerei che possono ostacolare o rendere pericolosa l’operatività. E’ obbligatorio per le aziende che si occupano dell’installazione di linee o cavi aerei su pali o tralicci, concordare, in fase progettuale, la collocazione delle stesse con l’utilizzatore del campo volo, o aviosuperficie, interessato. Per le stesse aziende è obbligatorio segnalare adeguatamente le linee nel raggio di 2 chilometri dall’aviosuperficie o campo volo.

Art. 6

(Interdizione dell’attività di volo)

1.   L’attività di volo su una o più aviosuperfici può essere interdetta dalle autorità civili o militari per un tempo limitato e con motivazione. L’attività è ripristinata immediatamente dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l’interdizione.

Art. 7

(Attività degli Enti locali)

1.   Gli Enti locali hanno facoltà di promuovere, in tutte le forme consentite dalla legge ed anche contribuendo direttamente, la realizzazione di aviosuperfici o campi volo sul loro territorio, nonchè di usufruirne per scopi didattici.

L’Aquila, addì 21 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI